Di Piero Gurrieri su Mercoledì, 03 Aprile 2019
Categoria: Leggi dello Stato

Riforma dell'abbreviato è legge, ecco cosa cambia: i testi, il dossier, le reazioni

Il rito abbreviato, ed i conseguenti benefici ad esso collegati, rimangono, ma, da questo momento, non tutti potranno usufruirne. Ieri sera il Senato della Repubblica ha Infatti approvato, in via definitiva, il ddl di riforma del rito abbreviato. I voti favorevoli 168, i contrari 48, 43 gli astenuti. astensioni. La riforma è di estrema semplicità riducendosi, sostanzialmente, a stabilire che non potrà chiedere di essere ammesso al 'rito abbreviato' chi abbia commesso reati punibili con l'ergastolo, dunque di estrema gravità.

"Grande soddisfazione'' è stata espressa dai sottosegretari all'Interno, Nicola Molteni, alla Giustizia, Jacopo Morrone, e dal presidente della commissione Giustizia al Senato, Andrea Ostellari, per l'approvazione della riforma. ''Un testo che risponde al diritto di giustizia e alla certezza della pena. Se l'opzione del giudizio abbreviato trova motivazione in via generale nel risparmio di tempi e risorse impiegati per il processo, la stessa ratio non risulta accettabile per reati molto gravi che il codice penale punisce severamente e che creano un grave allarme nell'opinione pubblica". Continuando: "Non possiamo, infatti, sottovalutare quanto sconcerto provochi l'applicazione di pene notevolmente ridotte, grazie al rito abbreviato, rispetto alle pene a vita, inizialmente prevista dal codice penale. Respingiamo, quindi, ogni accusa di populismo giudiziario, che risulta fuori luogo e strumentale".

"Si tratta al contrario di una risposta a tutti quei cittadini che chiedono giustizia. Noi siamo garantisti fino in fondo, ma chi commette un reato di particolare efferatezza o che crea pericolo alla collettività o al Paese non può godere di sconti di pena. Si tratta, dunque, di una norma di buonsenso che portiamo avanti con determinatezza e grande consapevolezza. Non toglie diritti e non smantella garanzie, come ha detto qualcuno sempre pronto a difendere chi commette reati. Noi, al contrario, stiamo dalla parte delle vittime e delle loro famiglie, delle persone perbene, delle Forze dell'Ordine che rischiano la vita quotidianamente per garantire la sicurezza di tutti, siamo dalla parte dello Stato. Ovviamente la norma non lede alcun diritto costituzionalmente garantito, ma garantisce la comunità sul fatto che lo Stato e le Istituzioni hanno strumenti per difenderla e tutelarla''.

La cronaca della seduta, il contenuto, le dichiarazioni in Aula.

 Il relatore, sen. Ostellari (L-SP), in apertura, ha illustrato il testo che si compone di 5 articoli e prevede che non è ammesso il rito abbreviato per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo. Se, a seguito di contestazioni del pubblico ministero, si procede per delitti puniti con l'ergastolo, il giudice revoca l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato. Se, all'esito dell'udienza preliminare, l'imputazione rende ammissibile il giudizio abbreviato, l'imputato può chiederlo entro 15 giorni. Le disposizioni si applicano ai fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore. Il ddl - ha affermato il relatore - non incide sulle garanzie e sui diritti della difesa, la sua finalità è quella di evitare l'accesso a sconti di pena a chi si è macchiato di reati quali omicidio volontario aggravato, violenza aggravata, devastazione e strage, sequestro di persona.

Alla discussione generale hanno partecipato i sen. Dal Mas, Fiammetta Modena, Aimi (FI); Pillon (L-SP); Grasso (Misto-LeU); Valeria Valente (PD); Pepe (M5S). FI e PD hanno espresso perplessità sul testo, segnalando i rischi di allungamento dei tempi del processo e di decorrenza dei termini. Secondo LeU, invece, il testo corregge una stortura: il rito abbreviato non può rispondere esclusivamente a intenti deflattivi e deve essere restituito alla sua finalità originaria.

In replica il Sottosegretario di Stato per la giustizia Morrone ha respinto l'accusa di populismo giudiziario: il provvedimento risponde a principi di giustizia e buon senso, destando sconcerto l'applicazione di sensibili riduzioni di pena per delitti che provocano grave allarme sociale.

Respinti gli emendamenti, hanno svolto dichiarazione di voto favorevole i sen. Julia Unterberger (Aut), Grasso (Misto-LeU), Balboni (FdI), Emanuele Pellegrini (L-SP), Giarrusso (M5S). Il sen. Cucca (PD) ha annunciato voto contrario, il sen. Caliendo (FI) ha annunciato l'astensione.

Il provvedimento definitivamente approvato dal Senato il 2 aprile 2019, dopo l'approvazione nel mese di novembre 2018 da parte della Camera, attraverso la modifica degli articoli 429, 438, 441-bis e 442 del codice di procedura penale:

-non ammette il giudizio abbreviato per delitti per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo. Si tratta, ad esempio, dei delitti di devastazione, saccheggio e strage, strage, omicidio aggravato, nonché delle ipotesi aggravate di sequestro di persona;

-prevede che la richiesta di rito abbreviato per uno di tali delitti debba essere dichiarata inammissibile dal giudice dell'udienza preliminare;

-consente all'imputato di rinnovare la richiesta fino a che non siano formulate le conclusioni nel corso dell'udienza preliminare;

-prevede che se, alla fine del dibattimento, il giudice riconosce che per il fatto accertato era possibile il rito abbreviato, egli debba comunque applicare al condannato la riduzione di pena prevista quando si procede con il rito speciale (diminuzione di un terzo della pena).

La legge prevede, inoltre, che quando si procede per un delitto non punito con l'ergastolo, e si applica il rito abbreviato, sia sempre possibile tornare al procedimento penale ordinario se il quadro accusatorio si aggrava e il pubblico ministero contesta un delitto punito con l'ergastolo. Di contro, se l'originaria imputazione per delitto punito con l'ergastolo viene derubricata alla fine dell'udienza preliminare, l'imputato sarà avvertito della possibilità di richiedere il rito abbreviato.

La riforma si applicherà ai soli fatti commessi successivamente alla sua entrata in vigore.

Sui contenuti della riforma, il Consiglio superiore della magistratura ha pubblicato il 6 febbraio 2019 il proprio parere.

In allegato il dossier parlamentare.

Inapplicabilità del rito abbreviato ai delitti puniti con l'ergastolo