La scelta legislativa di consentire il deposito dell'atto introduttivo a mezzo del servizio postale – espressamente contenuta, per le opposizioni avverso le sanzioni amministrative derivanti da violazione al codice della strada nell'art.7 del D.Lgs. n.150 del 2011– si appalesa [...] da un lato ragionevole, in funzione della particolare materia, e dall'altro idonea ad assicurare la certezza circa la data di instaurazione del rapporto processuale. Tale opzione è da intendersi evidentemente estesa anche alle opposizioni dirette avverso la cartella di pagamento emessa sulla base di contravvenzioni al codice della strada, qualora la parte deduca, nella sua opposizione, di non aver mai ricevuto la notificazione dei verbali presupposti ed utilizzi il primo strumento processuale a sua disposizione per proporre non soltanto le eccezioni avverso la cartella di pagamento, ma anche quelle concernenti i predetti verbali non notificati. In forza di tale estensione, per verificare la tempestività del ricorso proposto a mezzo del servizio postale si terrà conto della data di consegna del plico all'agente postale.
Questo ha statuito la Corte di Cassazione con ordinanza n. 39488 del 10 dicembre 2021 (http://www.italgiure.giustizia.it/sncass/).
Ma vediamo il caso sottoposto all'esame dei Giudici di legittimità.
I fatti di causa
La ricorrente ha opposto la cartella di pagamento alla stessa notificata sulla base di alcuni verbali di contravvenzione al Codice della Strada, deducendo:
- l'omessa notifica dei verbali di accertamento,
- la nullità della cartella per tardiva iscrizione a ruolo dei crediti,
- la mancata emissione della cartella nei termini indicati dall'art.25 del d.P.R. n.602/73,
- l'illegittimità applicazione della maggiorazione di cui all'art.27 della Legge n.689/81,
- la mancata sottoscrizione dell'atto esecutivo e la mancata allegazione allo stesso della copia dei verbali di accertamento presupposti.
È accaduto che, sia in primo grado che in grado d'appello, l'opposizione è stata respinta. In particolare il Tribunale ha ritenuto il dies ad quem alla data in cui il ricorso è stato iscritto nel ruolo del Giudice di Pace, e non invece alla data, anteriore, in cui l'atto era stato spedito via posta al predetto ufficio giudiziario.
Il caso è giunto dinanzi ai Giudici di legittimità.
Ripercorriamo l'iter logico-giuridico seguito dala Corte di cassazione.
La decisione della SC
Innanzitutto la Suprema Corte rileva che la sentenza impugnata correttamente afferma che, in forza dell'art.7, comma 3, del D.Lgs. n.150 del 2011, l'opposizione al verbale di accertamento di violazioni del codice della strada va proposta entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla data di notifica della cartella stessa. Il ricorso può essere spedito per mezzo del servizio postale presso l'ufficio del Giudice di Pace competente al suo esame. Ai fini della tempestività dell'opposizione, occorrerà tener conto:
- non della data di iscrizione al ruolo,
- non della data in cui il plico contenente il ricorso viene ricevuto materialmente dall'ufficio;
- del momento in cui l'opponente lo consegna per la spedizione all'agente postale.
L'art.7 comma 3 del D.Lgs. n.150 del 2011 ammette infatti che il ricorso possa "… essere depositato a mezzo del servizio postale …" e, in tale eventualità, va applicato il principio della cd. scissione degli effetti soggettivi affermato, in materia di notificazione degli atti giudiziari avvenuta a mezzo del servizio postale, a seguito delle decisioni della Corte costituzionale n.477 del 2002, nn.28 e 97 del 2004 e n.154 del 2005 (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 10216 del 04/05/2006, Rv. 589870; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24702 del 21/11/2006, Rv. 593250; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 26162 del 06/12/2006, Rv. 593531; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10693 del 10/05/2007, Rv. 599859). Ne consegue che:
- il dies ad quem per verificare la tempestività dell'opposizione va individuato, analogicamente a quanto affermato in materia di notificazioni, nel momento in cui l'atto è consegnato materialmente all'agente postale, e quindi della spedizione del plico indirizzato all'ufficio del Giudice di Pace;
- non potrà essere dichiarato inammisibile il ricorso pervenuto a mezzo il servizio postale tempestivamente, ma iscritto materialmente al ruolo dall'ufficio successivamente alla sua scadenza.
Tale disciplina si applica anche alle opposizioni dirette avverso la cartella di pagamento emessa sulla base di contravvenzioni al codice della strada, qualora la parte deduca, nella sua opposizione, di non aver mai ricevuto la notificazione dei verbali presupposti ed utilizzi il primo strumento processuale a sua disposizione per proporre non soltanto le eccezioni avverso la cartella di pagamento, ma anche quelle concernenti i predetti verbali non notificati. Con l'ovvia conseguenza che detta opposizione, ove spedita a mezzo il servizio postale, si considererà tempestiva qualora nei termini il plico contenente il ricorso venga affidato dalla parte opponente all'agente postale per la spedizione. Orbene, tornando al caso di specie, è stata erroneamente considerata, ai fini della verifica del ricorso, solo la data dell'iscrizione a ruolo e ciò ha portato, alla luce delle considerazioni sin qui svolte, i Giudici di legittimità a:
- accogliere il ricorso,
- cassare la sentenza impugnata con rinvio.