Di Anna Sblendorio su Lunedì, 18 Aprile 2022
Categoria: Il caso del giorno 2019 fino a 8/2019 - diritto e procedura civile

Ricorso per variazione di posizione assicurativa: giurisdizione del G.A. o della Corte dei Conti?

 Con ordinanza n.8332/2022 del 15/03/2022, le Sezioni Unite della Corte di cassazione, hanno affrontato il tema della giurisdizione in materia di variazione di posizione assicurativa al fine di stabilire se la giurisdizione in materia spetti al Giudice amministrativo o alla Corte dei Conti.

(fonte http://www.italgiure.giustizia.it/sncass/).

Analizziamo la vicenda sottoposta all'esame dei giudici di legittimità.

I fatti di causa

Il ricorrente ha presentato all'INPS diverse richieste di variazione di posizione assicurativa per la correzione di decine di errori riscontrati nel suo estratto contributivo.

A fronte di queste richieste l'INPS ha comunicato al ricorrente i provvedimenti con cui ha dato atto dell'avvenuta effettuazione della variazione richiesta.

Tuttavia da successivi controlli, il ricorrente ha riscontrato che tale variazione non risultava visibile nell'estratto contributivo e di conseguenza ha presentato ricorso dinanzi alla sezione giurisdizionale regionale della Corte dei Conti, chiedendo che si provvedesse alle suddette variazioni.

Costituitasi in giudizio, l'INPS ha preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione del giudice contabile, in quanto a parere della resistente la giurisdizione in materia appartiene al giudice amministrativo dal momento che la domanda concerne l'annullamento di provvedimenti amministrativi e la condanna dell'Istituto ad un facere specifico slegato da qualsiasi adempimento pensionistico. 

In tutti questi casi, quindi, il profilo funzionale alla pensione dell'accertamento chiesto viene valorizzato ai fini dell'individuazione della giurisdizione del giudice contabile, con la conseguenza che vengono ricomprese in essa anche le controversie che siano comunque connesse all'ottenimento o alla misura della pensione.

Nel caso di specie, i giudici di legittimità hanno rilevato che le numerose irregolarità denunciate, che costituiscono l'oggetto della domanda, riguardano proprio l'accertamento delle somme versate a titolo di contribuzione e sono funzionali al successivo accertamento del diritto alla pensione.

Nello specifico si tratta della verifica di periodi cumulati, incompleti, mancanti, di causali di rapporto di lavoro erroneamente riportate, dell'errata indicazione di datori di lavoro, della mancata attribuzione di benefici ex D.M. del 12.6.1979, dell'errata indicazione della retribuzione pensionistica non concordante con le emergenze del C.U. e così via.

La Corte ha sottolineato che questi provvedimenti sono connessi ad accertamenti e verifiche di correttezza degli estratti contributivi la cui finalità è proprio quella di asseverare la consistenza del monte contributivo per i fini pensionistici.

Ne discende la riconducibilità della controversia nell'ambito della giurisdizione del giudice contabile in luogo di quello amministrativo.

Pertanto, alla luce di queste considerazioni le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno dichiarato la giurisdizione del giudice contabile davanti al quale ha rimesso le parti. 

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