Con sentenza n.2641/2022 del 07/03/2022 il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha affrontato la questione relativa all'ammissibilità del ricorso collettivo nel processo amministrativo ed ha affermato che esso è ammissibile nel solo caso in cui sussistano, congiuntamente, i requisiti dell'identità di situazioni sostanziali e processuali (...) e dell'assenza di un conflitto di interessi tra le parti" (fonte https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/dcsnprr).
Analizziamo la questione sottoposta ai giudici amministrativi.
I fatti di causa
I ricorrenti hanno partecipato al "concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di ottomilacentosettantuno unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza, fascia economica F1, con il profilo di addetto all'Ufficio per il processo" in diversi Distretti di Corte di Appello.
La disciplina concorsuale, ha previsto una prova da svolgersi esclusivamente mediante strumentazione informatica e consistente "in un test di quaranta quesiti a risposta multipla da risolvere nell'arco di sessanta minuti, con un punteggio massimo attribuibile di trenta punti", al fine di verificare la conoscenza delle materie di diritto pubblico; ordinamento giudiziario; lingua inglese.
I ricorrenti hanno ottenuto punteggi inferiori alla soglia minima, sicché hanno impugnato i provvedimenti di non idoneità all'esito delle prove scritte, chiedendone l'annullamento.
I ricorrenti hanno lamentato l'illegittimità del quesito avente il seguente testo: "Ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo 116/2017, i giudici onorari di tribunale debbono avere età: 1) Non inferiore a trenta anni e non superiore a settanta anni, 2) Non inferiore a ventisette anni e non superiore a sessanta anni, 3) Non inferiore a ventidue anni e non superiore a sessanta anni".
A tale quesito alcuni dei ricorrenti non hanno risposto, mentre gli altri hanno optato per la risposta "non inferiore a trenta anni e non superiore a settanta anni", che però è stata reputata errata dalla commissione, la quale ha indicato quale risposta esatta "non inferiore a ventisette anni e non superiore a sessanta anni".
A sostegno della propria domanda i ricorrenti hanno dedotto in particolare la violazione degli artt.3, 51 e 97 della Costituzione ed eccesso di potere per irragionevolezza, sviamento, ingiustizia manifesta asserendo che il d.lgs. n.116/2017 menzionato nella domanda sottoposta ai candidati non contiene l'art. 42, essendo composto solo da 35 articoli, con la conseguenza che l'erroneità nella stesura del quesito ha ingenerato errore e confusione alla platea dei candidati, messi davanti ad una domanda fuorviante.
Si sono costituiti in giudizio le P.P.A.A. interessate chiedendo il rigetto del ricorso e all'udienza in Camera di Consiglio la causa è stata trattenuta per la decisione.
La decisione del Tar.
In primo luogo i giudici amministrativi hanno rilevato che i ricorrenti hanno proposto un ricorso collettivo. A questo proposito il Tar ha ricordato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale il ricorso collettivo "rappresenta una deroga al principio generale secondo il quale ogni domanda, fondata su un interesse meritevole di tutela, deve essere proposta dal singolo titolare con separata azione" (cfr. TAR Lazio n.5685/2018, richiamato). Ne consegue che la proposizione contestuale di un'impugnativa da parte di più soggetti, rivolta contro uno stesso atto o contro più atti tra loro connessi, è soggetta al rispetto di determinati requisiti. Infatti, secondo la costante giurisprudenza amministrativa "nel processo amministrativo il ricorso collettivo, presentato da una pluralità di soggetti con un unico atto, è ammissibile nel solo caso in cui sussistano, congiuntamente, i requisiti dell'identità di situazioni sostanziali e processuali (ossia che le domande giudiziali siano identiche nell'oggetto, che gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e vengano censurati per gli stessi motivi) e dell'assenza di un conflitto di interessi tra le parti" (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 21 aprile 2017, n. 1866 richiamato).
In altri termini, a giudizio dei giudici amministrativi, il ricorso collettivo è ammissibile solo se l'interesse sostanziale fatto valere non presenti alcun punto di contrasto, neppure potenziale, tra i ricorrenti, in modo che l'eventuale accoglimento del gravame "torna a vantaggio di tutti" (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, n.678/2011; TAR Lombardia n.775/2018).
Nel caso di specie il Tar ha rilevato che l'eventuale annullamento del provvedimento di esclusione dei predetti ricorrenti non tornerebbe a vantaggio di tutti, in quanto lascerebbe inalterato il conflitto di interessi sotteso alla contemporanea competizione tra gli stessi, correlato non soltanto alla collocazione in graduatoria, ma anche alle utilità conseguenti (ad esempio, la scelta della sede dove svolgere il servizio). Ne discende che ciascuno dei suddetti ricorrenti ha un interesse di segno esattamente opposto, ossia quello alla conservazione del provvedimento di esclusione adottato nei confronti dei propri colleghi di concorso.
Per quanto concerne i ricorrenti che non hanno affatto risposto al quesito oggetto del contendere, il Tar ha evidenziato che essi non ne possono invocare l'illegittimità.
Nel merito il Tar ha ricordato l'art.4 D.lgs. 116/2017, a norma del quale "Per il conferimento dell'incarico di magistrato onorario è richiesto il possesso dei seguenti requisiti (…) e) età non inferiore a ventisette anni e non superiore a sessanta". Di conseguenza nella specie il questionario ha prospettato soltanto un refuso: non si trattava dell'art.42 bensì dell'art.4. Pertanto a prescindere da questo errore letterale, la formulazione del quesito risulta conforme alla vigente disposizione in tema di limiti minimi e massimi di età dei giudici onorari.
Sulla base di queste argomentazioni, il Tar per il Lazio ha dichiarato il ricorso in parte inammissibile e in parte infondato.