Di Rosalba Sblendorio su Giovedì, 29 Settembre 2022
Categoria: Il caso del giorno da 9/2019

Restituzione immobile locato: se gravemente deteriorato, sì al rifiuto del locatore

L'oggettiva circostanza di fatto che l'immobile locato risulta gravemente deteriorato dal conduttore giustifica di per sé il rifiuto di riceverne la restituzione da parte del locatore.

Questo è quanto ha statuito la Corte di Cassazione con ordinanza n. 27932 del 23 settembre 2022 (fonte: http://www.italgiure.giustizia.it/sncass/).

Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'esame dei Giudici di legittimità.

I fatti di causa

La ricorrente, conduttrice di un immobile, è stata convenuta in giudizio dalla locatrice per essere condannata al risarcimento, ai sensi dell'art. 1591 c.c., del danno conseguente all'occupazione abusiva di un immobile già alla stessa locato, dopo la scadenza del contratto di locazione. La domanda di risarcimento danno è stata accolta dal Tribunale; accoglimento, questo, confermato anche dal Giudice d'appello.

Il caso è giunto dinanzi alla Corte di Cassazione.

Ripercorriamo l'iter logico-giuridico seguito da quest'ultima autorità.

La decisione della SC

La società ricorrente ritiene che, a seguito della costituzione in mora da lei effettuata alla locatrice in relazione all'offerta di riconsegna dell'immobile locato, la Corte di appello avrebbe (in modo implicito ma inequivocabile) ritenuto necessaria una richiesta di restituzione del locatore al fine di rendere applicabile l'art. 1591 c.c. e avrebbe ravvisato tale richiesta di restituzione in una missiva inviata […] che però, a suo dire, non sarebbe stata correttamente interpretata, in violazione delle disposizioni codicistiche sull'ermeneutica negoziale, in quanto la stessa conteneva solo una richiesta di esecuzione dei lavori di ripristino delle buone condizioni dei locali.

Di diverso avviso è la Corte di Cassazione.

Infatti, a parere di quest'ultima autorità, dall'esame del contenuto della sentenza della Corte di appello non emerge affatto che sia stata ritenuta necessaria una esplicita richiesta di restituzione dell'immobile locato da parte dalla locatrice, ai fini dell'applicabilità dell'art. 1591 c.c. e, tanto meno, che abbia interpretato la missiva su indicata in tal senso. Secondo i Giudici di legittimità, la Corte d'appello ha solo affermato che risulta giustificato il rifiuto della restituzione della cosa locata da parte della locatrice in quanto lo stato di deterioramento dell'immobile offerto in restituzione non corrispondeva a quello del normale uso di cui al contratto di locazione, ma era superiore. Tanto che per lo stato in cui l'immobile locato versava, sarebbero stati necessari interventi straordinari di riparazione. 

In punto è pacifico l'orientamento giurisprudenziale, secondo cui «in tema di locazione, allorché il conduttore abbia arrecato gravi danni all'immobile locato, o compiuto sullo stesso innovazioni non consentite, tali da rendere necessario per l'esecuzione delle opere di ripristino l'esborso di somme di notevole entità, in base all'economia dei contratto e tenuto comunque conto delle condizioni delle parti, il locatore può legittimamente rifiutare di ricevere la restituzione del bene finché dette somme non siano state corrisposte dal conduttore il quale, versando in mora, agli effetti dell'art. 1220 c.c., rimane obbligato, altresì, al pagamento del canone ex art. 1591 c.c., quand'anche abbia smesso di servirsi dell'immobile per l'uso convenuto» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 39179 del 09/12/2021, Rv. 663331 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 12977 del 24/05/2013, Rv. 626376 – 01). Orbene, tornando al caso di specie, le doglianze del ricorrente, aventi ad oggetto la pretesa violazione dei canoni legali di interpretazione degli atti negoziali in relazione al contenuto della missiva su citata e tendenti a sostenere che quest'ultima non conteneva una richiesta di restituzione dell'immobile locato ma solo la richiesta di esecuzione delle opere di ripristino delle sue condizioni originarie, non risultano, quindi, conferenti rispetto all'effettiva ratio decidendi alla base della statuizione impugnata.

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.