Riferimenti normativi: Art 2476 c.c. Responsabilità degli amministratori e controllo dei soci.
Focus: La società a responsabilità limitata è la tipologia più ricorrente delle attività economiche di piccole o medie dimensioni svolte in forma di impresa. La Corte di Cassazione, III Sezione Penale, con la recente sentenza n. 39230 del 21/06/ 2018, si è pronunciata sul caso di un amministratore di una S.r.l., subentrato ad un precedente rappresentante legale della società, riconosciuto colpevole del reato di omessa dichiarazione dei redditi IRES/IVA, relativamente all'anno di imposta 2011, cioè per condotta illecita del precedente rappresentante legale nel cui periodo di carica la dichiarazione fiscale è stata omessa. Prima di procedere alla disamina della citata sentenza, appare opportuno delineare alcuni principi basilari in materia di società di capitali.
Principi generali: La S.r.l., o società a responsabilità limitata, è una tipologia di società con fine di lucro che rientra nel genere delle "società di capitali" e dispone di autonomia patrimoniale perfetta, nel senso che questo tipo di società costituisce un soggetto giuridico e, quindi, anche economico/patrimoniale completamente separato dai soci, i quali rispondono limitatamente per il capitale sociale versato. In altri termini, per i debiti contratti dalla S.r.l. risponde soltanto la società con il suo patrimonio e con il capitale sociale, senza che eventuali debitori possano rifarsi eventualmente sui soci, a meno che, come vedremo più avanti, non si siano verificati casi di amministrazione fraudolenta. L'art. 2479 c.c. individua tra i diritti dei soci la nomina di uno più amministratori, la nomina dei sindaci e del presidente di collegio sindacale, o anche del soggetto che sarà incaricato della revisione legale dei conti societari. Generalmente la carica di amministratore di una S.r.l. può essere rivestita da uno o più soci, anche se all'interno dello statuto e dell'atto costitutivo si può prevedere la possibilità di nominare un soggetto esterno alla società. L'amministratore, che non sia anche socio, ha responsabilità limitate, previste dalla legge e dallo statuto societario, all'incarico assegnatogli e nel caso in cui egli sia anche socio della stessa società le responsabilità ricadranno su di lui sia come amministratore che come socio. All'amministratore di S.r.l. sono attribuite attività di gestione ordinaria e straordinaria della società e la rappresentanza legale dell'azienda nei confronti dei terzi. Fatta eccezione per le attribuzioni di competenza esclusiva spettanti in materia di redazione del progetto di bilancio d'esercizio, relazione della gestione e redazione di eventuali progetti di scissione o di fusione, una parte delle attività gestionali possono essere limitate, in tutto o in parte, dallo statuto ed attribuite ad altre figure all'interno dell'azienda.
I soci hanno il diritto di controllare ed ispezionare senza preavviso l'operato dell'amministratore ed esercitare azione di risarcimento nei suoi confronti se si dimostra la sua effettiva negligenza. Il sistema di controllo da parte dei soci sull'attività di gestione della società è stato introdotto nel nostro ordinamento a seguito della riforma societaria del 2003 che ha apportato modifiche all'art. 2476 c.c. in materia di disciplina della responsabilità degli amministratori della S.r.l. In particolare al comma 2 si riconosce ai soci il diritto di ricevere informazioni sull'andamento degli affari, di consultare i libri sociali e tutti i documenti riguardanti l'amministrazione della società (anche avvalendosi della consulenza tecnica di professionisti del settore).
L'amministratore ha due tipi di responsabilità: 1) una responsabilità solidale nei confronti della società, per cui egli potrà essere chiamato a rispondere personalmente di tutti i danni arrecati alla società, nel caso in cui questi dovessero essere riconducibili ad assenza di adeguata diligenza nello svolgimento dei compiti che gli sono assegnati da statuto o per legge. 2) una responsabilità limitata al risarcimento dei danni direttamente causati dall'amministratore, per dolo o colpa, nei confronti degli altri soci o di eventuali terzi creditori. Ogni socio, quindi, può promuovere azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore (o degli amministratori), qualora individui un danno prodotto alla società, a terzi o ai soci stessi come conseguenza di un'azione o omissione posta in essere dall'amministratore in violazione delle norme imperative di legge o dell'atto costitutivo. A titolo esemplificativo, l'amministratore di una s.r.l. è chiamato a rispondere per i seguenti possibili atti pregiudizievoli: violazione di obblighi pubblicitari, falsificazione di bilancio, mancato pagamento di oneri fiscali o contributivi, alterazione di scritture contabili. I soci possono promuovere l'azione sociale nei confronti degli amministratori, alternativamente in via giudiziale o stragiudiziale, provando il danno, consistente normalmente in una diminuzione di capitale, il nesso di causalità tra l'atto o l'omissione dell'amministratore e il danno procurato e in caso di gravi irregolarità, con la stessa azione, possono richiedere al giudice di adottare un provvedimento di revoca delle mansioni, in via cautelare. Incomberà all'amministratore l'onere di dimostrare di non avere colpa nella violazione degli obblighi imposti dalla legge o dall'atto costitutivo. L'art.2476 descrive al comma 7 l'ipotesi di concorso di responsabilità del socio e dell'amministratore nel caso in cui il socio abbia intenzionalmente deciso o autorizzato l'atto pregiudizievole, cioè che sia consapevole che l'atto che decide o autorizza procura un danno alla società o ad altri soci o a terzi. Questa previsione deroga al generale principio della responsabilità limitata del socio che è la caratteristica cardine della S.r.l. In alcune specifiche circostanze, come nel caso di presentazione infedele di dichiarazione dei redditi o di bilanci irregolari, se è dimostrato il dolo del socio e dell'amministratore, questi possono rispondere con il proprio patrimonio personale.
Amministratori e responsabilità: In generale, per le violazioni tributarie e le relative sanzioni amministrative il legislatore ha deciso che la responsabilità dovesse ricadere esclusivamente sulla persona giuridica, vale a dire sulla società e che i soci potranno, eventualmente, esperire un'azione di responsabilità nei confronti di colui che ha commesso la violazione. Invece, se la violazione non è un illecito bensì un reato dovrà risponderne solo ed esclusivamente chi l'ha commessa nel rispetto del principio della responsabilità personale nel diritto penale. Tali sono i casi di dichiarazioni fraudolente (falso in bilancio, bancarotta fraudolenta ) inerenti l'attività economica e patrimoniale per i quali risponde l'amministratore e/o legale rappresentante della società. Esistono, quindi, responsabilità penali dell'amministratore per i propri comportamenti, in particolare per il reato di false relazioni e comunicazione della società, il reato di operazioni in pregiudizio ai creditori, indicazione di reddito inferiore a quello poi successivamente accertato, omessa presentazione della dichiarazione dei redditi in materia di imposte dirette.
Del reato di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e responsabilità dell'amministratore subentrato si è occupata la Corte Suprema. Come detto in premessa, il caso oggetto della controversia si riferisce ad un amministratore e legale rappresentante di una società di capitali subentrato nell'anno 2011 ad un altro amministratore. Il nuovo rappresentante legale, dichiarando di non essere riuscito ad ottenere dal precedente amministratore le scritture contabili aziendali, ha di fatto omesso di presentare la dichiarazione unificata relativa al periodo d'imposta 2011. <<A nulla rilevando la tesi difensiva, secondo la quale il neo amministratore non solo non aveva mai ottenuto dal precedente rappresentante legale la documentazione amministrativo-contabile della società, ma lo stesso non era neanche a conoscenza dell'omessa presentazione, da parte del precedente legale rappresentante, delle dichiarazioni dei redditi relative agli anni d'imposta antecedenti al 2011>>, la Suprema Corte ha condiviso le argomentazioni dei giudici di merito, <<secondo i quali appariva implausibile che il nuovo amministratore avesse dapprima acquistato quote sociali e successivamente rivestito la carica di amministratore senza ottenere alcuna informazione sulla stessa società, essendo in ogni caso suo preciso dovere di verificarne la situazione economica e l'adempimento degli obblighi di documentazione contabile e fiscale>>. La Cassazione ha affermato che << partendo dall'assunto che ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto in questione è necessaria la rappresentazione e volizione dell'omessa dichiarazione e del superamento della soglia di punibilità, nonché il dolo specifico di evasione, visto che il contribuente deve perseguire il "fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto", nel ricorso esaminato non ci sono dubbi circa la rappresentazione e volizione dell'omessa dichiarazione>>. In merito alla sussistenza del dolo specifico di evasione, la Corte condivide quanto affermato dai giudici di prime cure, secondo i quali << quando un nuovo amministratore subentra nella carica ha l'onere di verificare la contabilità, i bilanci e le ultime dichiarazioni dei redditi, poiché qualora ciò non avvenga non solo il nuovo legale rappresentante sarà chiamato a rispondere del mancato versamento delle imposte in precedenza non versate dalla precedente gestione, ma anche del reato di omessa presentazione della dichiarazione fiscale e per l'assenza di un preventivo controllo, deve essere ritenuto responsabile quantomeno a titolo di dolo eventuale>>.
In conclusione la Corte ha stabilito che la responsabilità del nuovo amministratore appena subentrato alla guida di un soggetto giuridico non può limitarsi al periodo a partire dal quale è avvenuto il subentro, atteso che al momento in cui si assume la rappresentanza legale di una società è necessario porre in essere un'adeguata attività ricognitiva finalizzata a rilevare eventuali anomalie contabili e/o fiscali.