Di Rosalba Sblendorio su Venerdì, 03 Agosto 2018
Categoria: Il caso del giorno 2018-2019 - diritto e procedura civile

Rescissione del contratto: come e quando

 Inquadramento normativo: Artt. 1447-1452 c.c.; Art. 2935 c.c.; Art. 2947 c.c.

Rescissione e stato di pericolo: L'azione rescissione può essere proposta quando un contratto è stato stipulato a condizioni inique. In buona sostanza, se un contraente ha assunto obbligazioni a tali condizioni per la necessità, nota alla controparte, di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, può agire in giudizio per invalidare il contratto e per ottenere un equo compenso per la prestazione già eseguita.

Rescissione per lesione: Qualora una delle parti versa in stato di bisogno e stipula un contratto, nel quale vi è sproporzione tra la sua prestazione e quella della controparte, se quest'ultima ha approfittato del predetto stato di bisogno e ne ha tratto vantaggio, allora la parte danneggita può agire per chiedere la rescissione del contratto.

Focus: La sproporzione deve eccedere la metà del valore della prestazione da eseguirsi o già eseguita e deve persistere sino a quando l'azione di rescissione è proposta. La domanda di rescissione non può essere formulata in riferimento ai contratti aleatori.

Casistica: L'eccedenza di oltre la metà del valore della prestazione rispetto a quello della controprestazione, l'esistenza di uno stato di bisogno (motivo dell'accettazione della sproporzione fra le prestazioni da parte del contraente danneggiato) e l'avere il contraente avvantaggiato tratto profitto da un altrui stato di bisogno, del quale era consapevole, sono requisiti tra i quali non intercorre alcun rapporto di subordinazione od ordine di priorità o precedenza. Con l'ovvia conseguenza che la mancanza o la mancata dimostrazione dell'esistenza di uno di essi, rende superflua l'indagine circa la sussistenza degli altri due requisiti, dovendo l'azione di rescissione essere senz'altro respinta (Cass., 19 gennaio 2005, n. 1065; Cass., 13 febbraio 2009, n. 3646, Tribunale Velletri, 20 marzo 2018). 

 L'approfittamento: L'approfittamento si ha quando un contraente è a conoscenza dello stato di bisogno dell'altro e, rendendosi conto che l'eccessiva sproporzione tra le prestazioni reciproche è a suo vantaggio, mosso da tale spinta psicologica, presta il suo consenso a concludere il contratto, manifestando così la volontà di approfittare della situazione (cioè del menomato potere negoziale e della ridotta libertà contrattuale dell'altro contraente, conseguente al suo stato di bisogno) per trarne vantaggio (Cass. civ., 9 gennaio 2007, n. 140).

Stato di bisogno: Ai fini dell'azione per rescissione, affinché sussista lo stato di bisogno non è necessaria una totale incapacità patrimoniale del contraente danneggiato, essendo sufficiente che quest'ultimo abbia una semplice difficoltà economica o una contingente carenza di liquidità, purché tali momentanee difficoltà economiche siano in rapporto di causa ad effetto rispetto alla determinazione a contrarre. In buona sostanza, tali difficoltà devono costituire il motivo per cui è stata accettata la sproporzione tra le prestazioni di cui l'altra parte ne ha approfittato per trarne vantaggio. In tali casi, pertanto, l'accertamento della sussistenza del nesso di causalità tra la condizione psicologica in cui versa il contraente svantaggiato e l'oggettiva condizione economica negativa di quest'ultimo, non può essere svincolato dalla valutazione del fatto che tale situazione sia stata decisiva sul piano volitivo per la controparte. Ne consegue che, ove, in concreto, la lesione risulti essere stata di valore eccedente la metà del valore della prestazione, il giudice dovrà accertare necessariamente sia l'approfittamento che la consapevolezza dell'altrui stato di bisogno (cfr. Cass. n. 2217/1984; Cass. n. 4807/1988 e Cass. n. 4630/1990, Cass. civ., 12 giugno 2018, n. 15338).

Come evitare l'azione di rescissione: Al fine di evitare che il contraente danneggiato proponga domanda di rescissione del contratto, la controparte può offrire una modificazione del contratto sufficiente per riportarlo a condizioni eque.

 Prescrizione: La domanda di rescissione può essere proposta entro un anno dalla conclusione del contratto. Se, tuttavia, il fatto che ha determinato la stipulazione del contratto rescindibilie costituisce reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione di rescissione. Se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, l'azione di rescissione si prescrive nel termine di un anno, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile.

Casistica: Il termine di prescrizione dell'azione di rescissione può essere soggetto alla regola generale in tema di decorrenza della prescrizione, secondo cui il relativo termine inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto "può essere fatto valere". Tale regola è applicabile quando il contratto di cui si chiede in giudizio la rescissione è un contratto di compravendita sottoposto, per legge o per volontà delle parti, a condizione sospensiva. In questi casi, il termine annuale di prescrizione deve farsi decorrere solo dal giorno in cui si verifica l'evento da cui dipendono gli effetti del contratto. Nell'ipotesi di rescissione del contratto concluso in stato di pericolo, il predetto termine inizierà a decorrere quando concretamente diventeranno operative le condizioni inique che dal contratto stesso discendono e che, con la domanda di rescissione, si vogliono rimuovere (Cass. civ., 30 maggio 1995, n. 6050).

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