Con la sentenza n. 7/2024, il Consiglio di Stato ha annullato l'atto di aggiudicazione di una gara ad evidenza pubblica, indetta per l'affidamento del servizio di pulizia e disinfezione di ambienti sanitari, ritenendo che l'impresa designata non fosse in possesso del requisito della regolarità fiscale a causa del mancato pagamento di una sanzione pari a 18.000 euro, irrogata in conseguenza del ritardato pagamento del contributo unificato dovuto per l'iscrizione a ruolo del ricorso in appello
Secondo il collegio, il contributo unificato e le sanzioni pecuniarie conseguenti al suo mancato o ritardato pagamento, rientrano entrambe nella categoria delle entrate tributarie: il primo poiché ne condivide tutte le caratteristiche essenziali (quali la doverosità della prestazione e il collegamento della stessa ad una pubblica spesa, cioè quella per il servizio giudiziario), le seconde in quanto obbligazioni accessorie che hanno fondamento in un rapporto di tipo tributario.
Il mancato pagamento delle sanzioni irrogate a seguito del mancato versamento del contributo unificato nei tempi previsti integra, pertanto, conclude sul punto il provvedimento, la causa di esclusione prevista dall'art. 80, comma 4, del D. Lgs. n. 50 del 2016, laddove la violazione sia grave e definitivamente accerta.Nel caso esaminato, il Consiglio di Stato ha ritenuto che il mancato pagamento delle sanzioni fosse grave, in quanto superiore alla soglia di 5.000 euro, fissata dall'art. 48-bis, commi 1 e 2-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e "definitivamente accertato", poiché, l'invito di pagamento, valevole quale atto di accertamento della debenza, sia in relazione al contributo unificato dovuto, sia, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della L. 18 dicembre 1997, n. 472, con riguardo alle sanzioni pecuniarie da corrispondere per il caso di mancato o ritardato versamento dello stesso, era stato, correttamente, notificato e non era stato impugnato nei termini di legge.