Riferimenti normativi: L.n.398/1991 - Articoli da 143 a 148 T.U.I.R.- L.n.289/2002- D. Lgs. n. 36/2021
Focus: L'attività sportiva dilettantistica può essere esercitata sia sotto la forma giuridica di "associazione sportiva dilettantistica" che sotto la forma di "società sportiva dilettantistica", costituita nella forma di società di capitale o di società cooperativa senza scopo di lucro. Alle associazioni ed alle società sportive dilettantistiche si applica la normativa fiscale di vantaggio prevista per gli enti non commerciali.
Principi generali: Il recente D. Lgs.n.36/2021, contenente la "riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi dilettantistici e professionisti e in materia di lavoro sportivo", in vigore dal 1°gennaio 2022, ha introdotto la definizione legale di associazione e società sportive dilettantistiche. Per associazione e società sportiva dilettantistica si intende un soggetto giuridico affiliato ad una Federazione sportiva nazionale, ad una disciplina sportiva associata o ad un Ente di promozione sportiva, che svolge, senza scopo di lucro (in via stabile e principale), attività sportiva nonché formazione, didattica, preparazione e assistenza all'attività sportiva. Le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) possono svolgere sia attività istituzionali che rientrano nell'oggetto sociale e sono volte al raggiungimento delle finalità statutarie, sia attività commerciali, strumentali alle attività istituzionali, per conseguire i finanziamenti necessari al perseguimento delle proprie finalità. Esse sono assoggettate, in linea di principio, alla disciplina generale degli enti non commerciali sia per le imposte dirette che per l'IVA e possono avvalersi di una disciplina fiscale agevolata, tramite opzione, prevista dalla Legge n. 398/1991. Per usufruire delle agevolazioni fiscali lo statuto deve essere redatto in conformità alle disposizioni dettate dall'art. 90 della L.n. 289/2002 e le associazioni devono essere iscritte nel Registro delle associazioni e società sportive tenuto dal CONI, registro che è operativo fino al 30 dicembre 2023.
Il regime agevolato ex Legge 398/91 è applicabile qualora le Associazioni sportive, durante il periodo d'imposta precedente, abbiano conseguito proventi derivanti da attività commerciali per un importo non superiore a 400.000 euro. Esso permette di determinare le imposte dirette con il metodo forfettario applicando ai proventi di natura commerciale un coefficiente di redditività pari al 3% a cui si sommano le eventuali plusvalenze patrimoniali, quali quelle realizzate, ad esempio, mediante la cessione a titolo oneroso del diritto alla prestazione sportiva di un atleta. Le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il reddito complessivo. In seguito all'entrata in vigore della L.n.289/2002 la possibilità di usufruire del regime fiscale agevolato è stata estesa anche alle cooperative ed alle società di capitali costituite per svolgere attività sportive dilettantistiche senza scopo di lucro (società sportive dilettantistiche/S.S.D.). Le società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali, anche se non perseguono il fine di lucro, mantengono dal punto di vista fiscale la natura commerciale e sono soggetti passivi IRES. I redditi da esse prodotte, da qualsiasi fonte provengono, costituiscono reddito d'impresa al cui importo si applica comunque il coefficiente di redditività del 3%. In quanto alle agevolazioni previste ai fini IVA le associazioni sportive dilettantistiche sono esonerate dalla tenuta dei registri IVA acquisti e vendite e devono istituire solo il registro previsto dal D.M. 11 febbraio 1997. Inoltre, esse non devono inviare la dichiarazione Iva e l'imposta sul valore aggiunto va calcolata con il metodo forfettario. Pertanto, l'ammontare dell'Iva da versare all'erario non è dato dalla differenza tra IVA a credito ed IVA a debito ma sarà dovuta usufruendo della detrazione al 50% dell'iva a debito.
Al contrario, le società sportive dilettantistiche costituite sotto forma di società di capitali soggiacciono alla contabilità ordinaria, quindi sono tenute alla predisposizione del libro giornale, libro inventari, libro beni ammortizzabili, registri IVA, ed anche a predisporre e depositare il bilancio CEE presso il registro imprese. Il diritto all'esenzione ex n. 398/1991, di cui possono fruire le associazioni sportive dilettantistiche, viene meno nel caso in cui l'attività istituzionale non sia prevalente rispetto a quella commerciale. Spetta, in tal caso, all'Amministrazione finanziaria dimostrare, sulla base di elementi concreti e provati, l'esistenza di elementi che escludono il godimento di detti benefici (Cass.n.15479/2016 ). Le associazioni sportive dilettantistiche possono, però, perdere la qualifica di ente non commerciale soltanto se l'esercizio prevalente di attività commerciale perdura per più di un periodo di imposta, e non solo per un unico periodo di imposta, come per gli altri enti non commerciali (Cass.Ord. n. 17026 del 16/06/2021). Infine, il disegno di legge di Bilancio approvato recentemente dal Governo prevede, al fine di favorire il diritto allo sport, che gli utili delle federazioni sportive non entrano nell'imponibile Ires e nel valore della produzione ai fini Irap se almeno il 20% di questi è destinato allo sviluppo di infrastrutture sportive, ai settori giovanili e alla pratica sportiva dei soggetti con disabilità.