Il "regime del margine" è regolato, in Italia, dagli articoli da 36 a 40 (e relativa tabella) del Decreto Legge 23 febbraio 1995, n. 41.
Si tratta di un regime speciale facoltativo, e non di una agevolazione, che incontra la sua ratio nell'esigenza di "evitare fenomeni di doppia o reiterata imposizione per i beni che dopo la prima uscita dal circuito commerciale vengono ceduti ad un soggetto passivo d'imposta per la successiva rivendita, con conseguente ulteriore imposizione ai fini I.V.A. in relazione al prezzo di vendita da questi praticato"3 .
Quattro risultano essere le categorie di beni per i quali è prevista l'applicazione del 'regime del margine':
- Beni mobili usati (suscettibili di reimpiego, ancorché previa riparazione)
- Oggetti d'arte (pitture, disegni, incisioni, stampe, litografie, statue, arazzi, esemplari unici di ceramica, smalti su rame, fotografie)
- Oggetti da collezione (francobolli, marche da bollo, marche postali, esemplari di zoologia, di botanica, di mineralogia, di anatomia, o aventi interesse storico, archeologico, palenteologico, etnografico o numismatico)
- Oggetti di antiquariato (beni diversi dagli oggetti d'arte o da collezione, aventi più di cento anni di età)
Il debitore d'imposta, per poter applicare il regime in esame, deve aver acquistato da un:
- Soggetto privo di 'partita IVA' residente nello Stato o in uno Stato UE (cosiddetto 'Soggetto privato');
- 'Soggetto IVA' che non ha potuto esercitare la detrazione ex artt. 19, comma 2 e 19-bis1, del D. P. R. n. 633/1972 (in seguito D. IVA);
- 'Soggetto IVA', residente nell'Unione Europea, che beneficia del 'regime della franchigia';
- 'Soggetto IVA', residente nell'Unione Europea, che beneficia, a sua volta del 'regime del margine';
- Soggetto che sia l'autore dell'oggetto d'arte (e suoi eredi o legatari);
- Soggetto estero (ma con esclusione dei beni mobili usati), ma solo esercitando opzione (ai sensi dell'art. 36, comma 2, D. Marg.).
- case d'asta
Per quanto concerne la base imponibile, come già indicato, essa è rappresentata dal margine, ossia dalla differenza tra il prezzo di vendita e il prezzo di acquisto. Il prezzo di acquisto comprende, ai sensi dell'art. 36, comma 1, del D. Marg., le spese di riparazione e le spese accessorie.
I metodi per l'applicazione dell'imposta, correlati ai relativi obblighi contabili, come detto, sono tre:
- Metodo analitico: Applicando il regime del margine analitico, la base imponibile viene determinata con riferimento ad ogni singola operazione. Essa viene calcolata come differenza tra il prezzo di vendita (comprensivo di IVA) e il prezzo di acquisto (anch'esso comprensivo di IVA), aumentato di eventuali spese di riparazione e accessorie (sempre comprensive di IVA). In tal modo si determina il margine lordo realizzato. Se esso è positivo, l'IVA a debito viene determinata mediante il procedimento dello scorporo in base all'aliquota IVA applicabile al bene in questione. Se il margine lordo dovesse risultare negativo sull'operazione non è dovuta l'IVA. Il margine negativo non può essere sottratto dal margine lordo relativo alle operazioni successive eventualmente poste in essere, dato che il metodo analitico prevede l'applicazione con riferimento ad ogni singola operazione. Qualora siano state effettuate cessioni all'esportazione o operazioni assimilate, poiché tali operazioni sono non imponibili, il margine non deve essere calcolato.
- Metodo forfettario: Questo metodo, disciplinato nell'art. 36, comma 5 del D. Marg., è stato previsto per quelle categorie di cose di cui i prezzi di vendita non sono di agevole rilevabilità12 . Occorre in primo luogo evidenziare che se il commerciante di 'beni usati' eserciti esclusivamente in forma ambulante, indipendentemente da quali cose egli venda, deve applicare il metodo in esame. In questo caso il margine su cui applicare l'imposta sul valore aggiunto è rappresentato, forfettariamente, dal 50% del prezzo di vendita, salvo quanto di seguito puntualizzato. Le altre condizioni non sono a carattere soggettivo ma a carattere oggettivo: - oggetti d'arte: forfait del 60%; - prodotti editoriali di antiquariato, francobolli da collezione13 o collezioni di francobolli, pezzi derivanti da demolizioni di mezzi di trasporto o apparecchiature elettromeccaniche: forfait del 50%; - prodotti editoriali non di antiquariato: forfait del 25% (da applicarsi anche nel caso in cui la rivendita sia effettuata da un commerciante in forma ambulante). Per quanto attiene agli obblighi contabili (cfr. articolo 38, comma 3, D. Marg.), indipendentemente dall'abitualità o dalla occasionalità del commercio delle cose in esame, uno solo è il registro che il contribuente è onerato di tenere: il registro dei corrispettivi (ai sensi dell'art. 24 del D. IVA). Accanto a quest'obbligo, è stato previsto che il contribuente debba numerare e conservare (ai sensi dell'art. 39 del D. IVA) la documentazione relativa agli acquisti.
- Metodo globale: Il metodo in esame, ai sensi dell'art. 36, comma 6, del D. Marg., consiste nel sottrarre l'ammontare globale delle cessioni a quello globale degli acquisti nel periodo di riferimento (mese o trimestre). Se la differenza è negativa, l'eccedenza è possibile riportarla al periodo successivo. Possono optare per questo regime esclusivamente i commercianti abituali. Una volta che essi vi hanno aderito non possono, successivamente, optare per il 'regime IVA' ordinario. Possono però optare per il metodo analitico; e, una volta optato per quest'ultimo, è poi possibile che essi esercitino l'opzione per l'ordinario regime.14 Il regime globale è previsto per le seguenti cose: - Veicoli usati; - Monete e altri oggetti da collezione (salvo, evidentemente i francobolli che rientrano tra le cose oggetto del metodo forfettario); - Confezioni di materie tessili e capi di abbigliamento; - Beni acquistati per masse a prezzo indistinto; - Qualsiasi bene (esclusi, chiaramente, quelli rientranti nel regime forfettario) se di costo inferiore al milione di lire (i. e.: 516 €). In ordine agli obblighi contabili, il contribuente è onerato della tenuta di due registri: 1) Il registro degli acquisti (D. IVA, art. 25), in cui le annotazioni devono essere effettuate al lordo dell'imposta sul valore aggiunto; 2) Il registro delle vendite, in cui le annotazioni, altresì, devono essere effettuate al lordo dell'imposta.
In fattura deve essere evidenziato il corrispettivo lordo, pertanto non deve essere scorporata l'IVA. Va inoltre indicato che trattasi di operazione in regime speciale ai sensi dell'art.36 e seguenti del DL 41/1995 e successive modificazioni.
La fattura è esente da imposta di bollo.