Di Carmela Patrizia Spadaro su Lunedì, 14 Gennaio 2019
Categoria: Legge e Diritto

Recupero credito condominiale e privacy

Riferimenti normativi:artt.1129 cod.civ. - art. 63 disp. att.cod.civ.

Focus: La morosità di un condòmino può recare danno a tutto il condomìnio. Per ovviare a ciò la legge n.220/2012 ha introdotto l'obbligo di azione legale per l'amministratore nei confronti del condòmino moroso, al fine di recuperare il credito. In particolare, l'attuale art. 1129, nono comma, c.c. specifica che "salva espressa dispensa dell'assemblea l'ammini-stratore è tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio nel quale il credito esigibile (cioè scaduto) è compreso, anche ai sensi dell'articolo 63, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del presente codice". In pratica, l'amministratore può agire, comunque, in quanto non è necessario che sia stato approvato il rendiconto di gestione dell'esercizio chiuso, essendo sufficiente il decorso del termine di sei mesi dalla chiusura dell'esercizio (Corte di Cassa-zione sent.n.10621/2017).

Principi generali: L'azione può essere esperita sia con la ordinaria citazione in giudizio che con ricorso per decreto ingiuntivo, come specificato dal nono comma dell'articolo in esame. Nel primo caso, che può verificarsi quando non è stato approvato il rendiconto, la citazione deve essere preceduta da un tentativo obbligatorio di conciliazione, ai sensi degli artt. 71- quater disp. att. c.c., e 5, comma 1-bis, D.lgs. n. 28/2010. Nel secondo caso, si può procedere in base all'art. 63 disp. att. c.c. che, al primo comma, dispone: "Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immedia-tamente esecutivo, nonostante opposizione, ed è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi".

Affinché sia concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo ex art.63 disp.att.c.c. è necessario che in sede di delibera di approvazione, non solo dei bilanci ordinari, ma anche di eventuali spese straordinarie, vengano espressamente indicate l'approvazione sia della spesa sia del piano di riparto. In caso contrario, il giudice non potrà concedere la provvisoria esecutorietà del decreto che consenta l'azione esecutiva immediata. 

Responsabilità dell'amministratore: L'amministratore non può essere considerato responsabile di ritardi nell'esercizio dell'azione di recupero del credito, di cui all'art. 1129, nono comma, c.c. se dimostra di aver fatto tutto il possibile per recuperare le somme necessarie ad iniziare l'azione medesima. Il mancato adempimento dell'obbligo di esercitare azione di recupero del credito non comporta irregolarità grave tale da determinare la revoca giudiziale. Invece, comporta una valutazione automatica di grave irregolarità nella gestione, ai sensi dell'art. 1129, dodicesimo comma n. 6, c.c., "qualora sia stata promossa azione giudiziaria per la riscossione delle somme dovute al condominio, l'aver omesso di curare diligentemente l'azione e la conseguente esecuzione coattiva".

Obbligo di comunicazione dell'elenco dei morosi e privacy: L'amministratore non può esimersi dal comunicare i nomi dei morosi ai condòmini che lo richiedono. La normativa condominiale, in armonia con il nuovo regolamento europeo sulla privacy (General Data Protection Regulation) n.679/2016, prevede che ogni condòmino ha diritto di conoscere i nomi di chi non paga i contributi mensili, chiedendolo direttamente all'amministratore o prendendo in esame la documentazione contabile, senza con ciò violare il diritto dei condòmini al rispetto della privacy. Tale diritto può essere esercitato anche durante l'assemblea condominiale e l'amministratore non può respingere la richiesta motivando il rifiuto per la tutela della privacy, né può essere considerato responsabile per aver fornito tale informazione senza il consenso dell'interessato. Eccezion fatta nel caso in cui alla riunione di condomìnio partecipano soggetti estranei; in tale ipotesi è bene preservare la riservatezza dei morosi le cui generalità potranno essere trasmesse in via riservata o in un'altra occasione. 

Creditori del condomìnio e recupero dati dei condòmini morosi: La riforma del condomìnio ha previsto che, in caso di debiti condominiali, il creditore che voglia intraprendere un'azio-ne di recupero crediti nei confronti del condomìnio ha l'obbligo di agire prima nei confronti dei condòmini morosi. Per intraprendere l'esecuzione forzata verso questi ultimi il creditore deve conoscerne le generalità, che devono essergli comunicate dall'amministratore in un apposito elenco. L'amministratore deve fornire i nominativi dei soli condòmini che risultano morosi con specifico riferimento ai crediti vantati dal creditore istante. Solo in un secondo momento i creditori possono agire anche nei confronti degli altri condomini (art. 63 disp. att. c.c.), in virtù del cosiddetto beneficio di escussione.

Il Tribunale di Tivoli - con sentenza del 16.11.2015 - ha ritenuto responsabile l'amministrato-re che si era limitato ad inviare al creditore procedente il rendiconto consuntivo della gestione 2011-2013 con il verbale di approvazione sia del bilancio che del relativo progetto di riparto delle spese (ove figurava l'elenco di tutti i condòmini, le rispettive quote millesimali ed il relativo importo a conguaglio).

 "Da tale documentazione - osserva il giudice - non è dato evincere quali siano i condomini morosi in relazione ai singoli crediti azionati dal ricorrente nonché l'importo delle rispettive specifiche morosità".

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