Di Carmela Patrizia Spadaro su Mercoledì, 10 Gennaio 2018
Categoria: Leggi dello Stato

Liti con il Fisco, ecco la nuova disciplina in vigore dall´1 gennaio: cosa cambia rispetto al passato

Novità della Manovra correttiva 2017 per le liti pendenti con il Fisco fino a 50.000 euro in vigore dal 1° gennaio 2018.

A partire dal 1° gennaio 2018 il contribuente che riceve un accertamento fiscale se il valore della lite è inferiore o uguale al limite di € 50.000,00, ha l´obbligo di presentare reclamo/mediazione nel ricorso.
Con la notifica solo del ricorso all´Ente impositore: Direzione Regionale o Provinciale, Centro operativo dell´Agenzia delle Entrate competente per territorio o qualsiasi altro Ente quale l´Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, un Ente locale – Comuni, Province, Camere di Commercio e Consorzi di bonifica o ancora l´Agente della riscossione, si apre automaticamente la fase di reclamo-mediazione.
La mediazione tributaria, per essere ritenuta valida, deve contenere una proposta motivata e documentata con la determinazione del valore della controversia, in quanto dall´1 gennaio 2018 non sono ammesse le mediazioni tributarie per controversie che superano i 50 mila euro, escluse sanzioni ed interessi.
Tali innovazioni sono state introdotte con la Manovra correttiva 2017 del D.L. 24 aprile 2017 n. 50, art. 10, c.2, che ha apportato modifiche all´art. 17-bis del D.Lgs. n.546/1992 , come sostituito dall´art. 9, comma 1, lett. l), del D.lgs. n. 156/2015, che disciplina l´istituto del reclamo e della mediazione.
 
In buona sostanza la differenza rispetto al passato è che prima era la stessa istanza di reclamo/mediazione a trasformarsi, ora, invece, è il ricorso che può aprire la fase di mediazione.
Circa il soggetto che sarà tenuto all´esame del reclamo e dell´eventuale proposta di mediazione, il comma 4, dell´art. 17-bis, dispone che tale attività compete alle Agenzie fiscali, le quali, però, dovranno provvedere con apposite strutture diverse e autonome da quelle che curano l´istruttoria degli atti reclamabili.
Con il nuovo reclamo/mediazione, se il contribuente presenta un ricorso, si apre in automatico una nuova fase amministrativa di 90 giorni, in cui è automatica la sospensione dei termini per il pagamento e la riscossione, che può concludersi con l´accoglimento del reclamo o con la mediazione con l´ente impositore.
Agenzia delle Entrate, in data 22 dicembre 2017, ha emesso la circolare n. 30/E per chiarire alcuni aspetti relativi all´istituto del reclamo/mediazione, in riferimento alle modifiche apportate dall´art. n. 10 D.L. n. 50/2017, con la quale ha precisato che:
La novità opera a decorrere dagli atti impugnabili notificati dall´1/1/2018 prendendo come riferimento la data di ricezione dell´atto ad opera del contribuente, quindi:
-se un atto è stato spedito prima dell´1.1.2018 ma ricevuto dopo tale data opera la soglia di € 50.000,00;
-se si tratta di silenzio-rifiuto, la soglia di € 50.000,00 opera per i rifiuti taciti in riferimento ai quali "alla data dell´1 gennaio 2018 non sia interamente decorso il termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda di restituzione".
Affinchè il reclamo mediazione possa essere attivato automaticamente, il ricorso deve contenere i seguenti dati obbligatori:
•Dati personali e domicilio, compreso l´eventuale indirizzo PEC;
•dati e domicilio, qualora sia stato nominato, del difensore;
•dati dell´atto impugnato:nome dell´ente che ha emesso l´atto, numero di protocollo, data di notifica ecc.;
•motivo per cui si contesta l´atto emesso dall´Ente impositore;
•richiesta del contribuente: es. domanda di annullamento dell´atto.
Al ricorso devono essere allegate le copie dei documenti che si intendono depositare al momento della successiva costituzione in giudizio.
Gli atti definibili secondo le nuove disposizioni normative sono:
•avvisi di liquidazione;
•avvisi di accertamento e rettifica;
•provvedimenti che irrogano sanzioni amministrative;
•ruoli;
•rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori non dovuti;
•diniego o revoca di agevolazioni con cui viene contestata una maggiore imposta;
•atti di recupero di crediti di imposta;
•cartelle di pagamento per vizi propri;
•atti ex art.36 del D.P.R.n.602/73, notificati ai soci, amministratori e liquidatori di società;
•fermi di beni mobili registrati (art. 86 del D.P.R. n. 602/1973);
•iscrizioni di ipoteche sugli immobili (art. 77 del D.P.R. n. 602/1973);
•atti emessi in materia catastale dall´Agenzia delle entrate di competenza delle commissioni tributarie;
•ogni atto emanato dall´ente impositore autonomamente impugnabile.
Atti esclusi:
•Sono gli atti di valore superiore ad € 50.000;
•non impugnabili e anche gli atti di valore indeterminabile, salvo quelle di natura catastale concernenti il classa mento degli immobili e l´attribuzione di rendita catastale;
•provvedimenti aventi ad oggetto "sanzioni accessorie" emessi ai sensi dell´art.21 del D.Lgs.n.472/1997;
•riguardanti istanze di ipoteca e sequestro conservativo ( di cui all´art.22 del D.Lgs.n.472/1997).
L´art. 10, c.3, del D.L. n. 50/2017, estende inoltre il principio dell´indisponibilità dei tributi costituenti risorse proprie comunitarie, già recepito in altre discipline nazionali, al reclamo/mediazione.
Il valore della lite (relativamente al singolo atto impugnato) si determina tenendo conto dell´importo del tributo contestato, non di quello accertato (al netto di interessi ed eventuali sanzioni irrogate con l´atto impugnato), e dell´ammontare complessivo delle sanzioni in caso di controversie che attengono unicamente alle irrogazioni di sanzioni.
Se la controversia attiene al rifiuto tacito o espresso alla restituzione di tributi, il valore della lite corrisponde:
•all´importo del tributo richiesto a rimborso (al netto degli accessori);
•nell´ipotesi in cui l´istanza di rimborso riguardi più periodi d´imposta, al tributo chiesto a rimborso per singolo periodo di imposta, al netto degli accessori.
L´istituto del reclamo/mediazione può essere applicato anche qualora l´Amministrazione finanziaria, in sede di autotutela parziale (purchè ciò avvenga in pendenza dei termini per la proposizione del ricorso), abbia ridotto (al di sotto del valore-soglia) l´ammontare del tributo accertato al di sotto della soglia di 50 mila euro. Si esclude l´applicazione dell´istituto, invece, qualora tale riduzione sia successiva alla notifica del ricorso ( circolare n. 33/E del 3/8/ 2012).
Una volta attivato il procedimento, il reclamo/mediazione può concludersi in tre modi:
•con l´accoglimento delle richieste del contribuente ( anche solo parzialmente) e l´annullamento dell´atto;
•con l´accoglimento della proposta di mediazione: in tal caso l´accordo verrà sottoscritto da entrambe le parti e si perfeziona solo con il pagamento, effettuato con il modello F24, anche tramite compensazione, entro 20 gg. dalla sottoscrizione dell´accordo, dell´intero importo dovuto, o della prima rata, in caso di rateizzazione, in massimo 8 rate trimestrali, e pagamento delle relative sanzioni nella misura del 35% del minimo di legge, mentre prima era del 40%.
Se entro tale termine di 20 giorni, il contribuente non verserà quanto concordato, la mediazione non si perfeziona e l´atto originario, avverso il quale il
contribuente ha proposto l´istanza, continua a produrre effetti.
•Mancato accoglimento del reclamo e della mediazione entro 90 gg.:il contribuente deve costituirsi in giudizio entro 30 gg. dal termine della procedura depositando o inviando alla Commissione Tributaria copia del ricorso con reclamo, già notificato all´Ufficio, a pena di nullità dello stesso, con fotocopia della ricevuta di deposito o di spedizione e la nota d´iscrizione a ruolo del ricorso tributario nel registro dei ricorsi.
Passato il termine di 90 giorni senza che sia stato notificato l´accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso e i termini di costituzione in giudizio cioè 30 giorni decorrono dalla data di scadenza del citato termine di 90 giorni dalla notifica del ricorso/reclamo.
La costituzione in giudizio si effettua depositando o trasmettendo alla Commissione Tributaria Provinciale il ricorso-reclamo che deve essere uguale a quello notificato all´Ufficio a pena di inammissibilità.
Il ricorso è soggetto al pagamento del contributo unificato se il contribuente decide di procedere al deposito dello stesso presso la Commissione tributaria provinciale.
In conclusione, con il regime di reclamo/mediazione i vantaggi per il contribuente comprendono la possibilità di esperire la conciliazione giudiziale anche alle cause reclamabili e l´estensione alle controversie per le quali sia stata già tentata la via dell´accertamento con adesione o dell´autotutela.
Avv. Carmela Patrizia Spadaro – Foro di Catania
 


Fonte: Agenzia delle Entrate -Circolare n.30 del 22/12/2017