Con la sentenza in commento, la n. 1768, depositata lo scorso 18 gennaio 2021, la Corte di Cassazione ha affermato che non esclude il dolo richiesto per la configurazione del reato di omesso versamento di IVA il fatto che il contribuente non abbia ricevuto il corrispettivo di quanto fatturato.
In particolare, infatti, il ricorrente sosteneva con il proprio ricorsa di non aver effettuato il versamento per una carenza di liquidità.
Stante la totale assenza di liquidità, la condotta richiesta era, secondo la ricostruzione difensiva, inesigibile.
La Corte di Cassazione ha ricordato come la fattispecie delittuosa prevista dall'art. 10 ter d.lgs. 74/2000 richieda per la sua configurazione solo il dolo generico e che la consapevolezza necessaria per integrare il precetto penale sia desumibile dalla mera presentazione da parte del contribuente della dichiarazione annuale dalla quale è possibile desumere l'ammontare dell'omissione.
In questo contesto, l'omesso versamento del corrispettivo da parte dei consumatori finali del bene e servizio non può escludere la sussistenza dell'elemento soggettivo.
Solo la dimostrazione di aver adottato tutte le iniziative per provvedere al versamento del tributo, unitamente alla prova della necessità di emettere la fattura prima della ricezione del corrispettivo, sarebbero in grado di escludere la configurabilità della fattispecie sotto tale profilo.
La Corte ha ritenuto in conclusione che il mancato adempimento da parte del fruitore del servizio rientrerebbe nel normale rischio di impresa che l'imprenditore, a meno che "il fenomeno non assuma aspetti macroscopicamente diffusi e generalizzati", dovrebbe riuscire a fronteggiare, adottando idonei strumenti prudenziali che gli permettano di far fronte anche alle obbligazioni tributarie.