Di Piero Gurrieri su Giovedì, 18 Gennaio 2018
Categoria: Giurisprudenza Cassazione Penale

Reati edilizi: si al proscioglimento per tenuità ma con demolizione

I giudici della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 57118 del 21 dicembre 2017, hanno stabilito che in tema di reati edilizi in caso di proscioglimento per la tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p., va sempre comunque applicata la pena accessoria della demolizione dell´opera abusiva.
Era accaduto che il Tribunale, quale giudice di primo grado aveva provveduto ad assolvere l´imputato dalle tre contravvenzioni edilizie ascrittegli (D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b), artt. 93 e 95, artt. 94 e 95) perchè non punibile per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen.. Secondo il Tribunale, la condotta del reo non avrebbe arrecato alcun effettivo danno sotto il profilo urbanistico non avendo ampliato la zona concessagli per lo svolgimento della sua attività, nè modificato la struttura in termini volumetrici o di consistenza materiale più onerosa per il territorio.
Avverso tale pronuncia veniva proposto ricorso per cassazione "per saltum" da parte del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, deducendo due motivi.
Con il primo motivo deduceva il vizio di cui all´art. 606 c.p.p., lett. b), sotto il profilo della violazione di legge, sub specie dell´art. 131 bis cod. pen..
Con il secondo motivo, deduceva il vizio di cui all´art. 606 c.p.p., lett. b), sotto il profilo della violazione di legge, sub specie del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 31, comma 9.
Con quest´ultimo motivo il ricorrente sosteneva che il giudice avrebbe violato la predetta disposizionenon applicando con la sentenza assolutoria ex art. 131 bis c.p. la sanzione amministrativa accessoria dell´ordine di demolizione, non facendo dunque applicazione corretta della giurisprudenza della stessa Corte.
I giudici della Terza Sezione hanno ritenuto fondato il ricorso proposto dal PM. Con riferimento al primo motivo si rinvia de plano a quanto specificato dai giudici di legittimità nella motivazione della sentenza che qui si allega. Con riferimento al secondo motivo i giudici della Corte di Cassazione nel ritenerlo fondato, hanno fatto rilevare che "... la fattispecie di cui ci si occupa è collocata in un organico corpus normativo che al D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 27 e 31, disciplina l´applicazione della sanzione amministrativa accessoria della demolizione. Quando la sentenza di condanna, di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. il decreto penale sono irrevocabili, è il PM a dare esecuzione alla predetta sanzione amministrativa accessoria (v., per tutte: Sez. U, n. 15 del 24/07/1996, P.M. in proc. Monterisi, Rv. 205336) disposta dal giudice. Allo stesso modo, la giurisprudenza si è occupata pure dell´estinzione del reato per causa diversa dalla morte dell´imputato: l´Amministrazione, verificata l´esistenza delle condizioni di legge, deve procedere all´applicazione delle sanzioni amministrative. E´ pacifico infatti che l´estinzione per prescrizione del reato di costruzione abusiva travolge l´ordine di demolizione del manufatto abusivo, di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 31, comma 9, fermo restando il potere-dovere dell´autorità amministrativa (v., tra le tante: Sez. 4, n. 2078 del 17/12/1997 - dep. 19/02/1998, Cimino, Rv. 210352)."

"Si può dunque concludere , affermano ancora i giudici di legittimità- come del resto evidenziano le Sezioni Unite nel richiamato arresto Tushaj (v. pag. 15, p. 13) - che il nuovo istituto si limita, razionalmente, a richiedere un giudizio sull´utilità o l´inutilità della pena e non ha riflessi sulla sanzione amministrativa accessoria della demolizione."
Deve, pertanto, essere affermato il seguente principio di diritto:
"In tema di reati edilizi, alla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, consegue l´applicazione, demandata all´Autorità amministrativa competente, della sanzione amministrativa accessoria dell´ordine di demolizione".
Per tali ragioni la Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata alla Corte d´appello di Ancona.
Si allega sentenza
Avv. Pietro Gurrieri
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