Di Raffaele Gurrieri su Lunedì, 30 Dicembre 2024
Categoria: Fisco e Tributi

Rate dei ruoli esattoriali più leggere dal 2025

Il D.Lgs. 29 luglio 2024 n. 110, modificando l'art. 19 del D.P.R. n. 602/73, ha introdotto, gradualmente e per determinati importi in funzione dello stato di difficoltà economica del debitore, l'elevazione della dilazione, a regime e gradualmente, sino a 120 rate mensili – 10 anni -; la novella si applica sulle richieste di dilazione presentate dal 1° gennaio 2025.

Venerdì scorso è stato reso noto il decreto attuativo della nuova dilazione dei ruoli, in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, con cui sono stati individuati i criteri in base ai quali potrà essere concessa la dilazione, fermo restando che per le dilazioni di valore sino a 120.000 euro non sarà imprescindibile, ora come allora, dimostrare lo stato di temporanea difficoltà finanziaria.

In merito alla richiesta di rateazione su semplice domanda del debitore, senza dimostrare dunque lo stato di temporanea difficoltà, l'Agenzia delle entrate-Riscossione concede la dilazione per importi sino a 120.000 euro compresi in ciascuna domanda di dilazione sino ad un massimo di:

- 84 rate mensili, per le richieste presenta te negli anni 2025 e 2026;

- 96 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;

- 108 rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 2029.

Invece, su richiesta del contribuente che documenta la temporanea situazione di difficoltà economica, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione concede la dilazione per le somme di importo superiore a 120.000 euro, fino a un massimo di centoventi rate mensili, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta.

Inoltre, sempre per i debiti di importo fino a 120.000 euro, documentando la temporanea situazione di difficoltà economica:

- da 85 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;

- da 97 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate nel 2027 e 2028;

- da 109 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.

Il valore dell'operazione è sempre determinato in relazione a ciascuna domanda di dilazione e non facendo riferimento alla somma dei debiti affidati in riscossione.

Si conferma inoltre che, i parametri per provare la sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria consistono:

- per le persone fisiche, nell'indice ISEE;

- per le società e le ditte individuali in contabilità ordinaria, nell'indice di liquidità che deve essere inferiore a uno, mentre il cosiddetto indice Alfa, serve per determinare il numero di rate concedibili.

Infine, si individuano alcune situazioni in cui, comunque, la dilazione viene accordata in caso di somme superiori a 120.000 euroSi tratta dei casi in cui il debitore è stato interessato da eventi atmosferici, calamità naturali, incendi e ogni altro evento eccezionale che abbia "determinato l'inagibilità totale dell'unico immobile, adibito ad uso abitativo, in cui risiedono i componenti del nucleo familiare, ovvero dell'unico immobile adibito a studio professionale o sede dell'impresa.

Meditate contribuenti, meditate.

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