Di Giulia Zani su Venerdì, 01 Marzo 2019
Categoria: Giurisprudenza Cassazione Penale

Rapina commessa da più persone riunite: concorso o circostanza aggravante?

La corte di Cassazione, con una recentissima pronuncia depositata il 20 febbraio scorso, la n. 7836, torna sul tema della natura oggettiva delle aggravanti speciali della rapina.

In particolare si trova nuovamente a doversi esprimere sulla natura della circostanza aggravante delle più persone riunite, specificando la differenza tra questa aggravante e il concorso di persone nel reato.

Il comma 3 al n. 1 dell'art. 628 c.p. prevede un aggravamento della pena comminata per la rapina se la violenza o minaccia è commessa con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite.

Nel caso sottoposto all'esame della corte il ricorrente lamentava che erroneamente i giudici di merito avessero ritenuto che nel caso di specie potesse trovare applicazione tale aggravante in quanto i due concorrenti nel reato non erano presenti insieme nel luogo e nel momento in cui l'azione era stata posta in essere e la vittima del reato non aveva mai avuto alcuna percezione del fatto che il ricorrente non operasse da solo.

La corte di Cassazione dichiarando manifestamente infondato il motivo di ricorso, interviene nuovamente a chiarire la natura della aggravante in commento. 

Le sezioni unite della Corte di Cassazione si erano infatti espresse con riguardo al reato di estorsione chiarendo che "la circostanza aggravante speciale delle più persone riunite richiede la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della violenza o della minaccia" e che a nulla valesse il fatto che tale presenza non fosse percepita come simultanea dalla persona offesa.

Pur ritenendo che tali conclusioni non siano perfettamente riproponibili per il reato di rapina (stante la differenza strutturale con il reato di estorsione), fa partire la sua analisi dall'elemento letterale osservando come il legislatore, facendo riferimento alla riunione, abbia collegato questo riferimento alle modalità commissive della condotta violenta o minacciosa, che è connotata da una evidente maggiore gravità quando venga esercitata simultaneamente da più persone.

In tal modo quindi il legislatore avrebbe previsto una fattispecie plurisoggettiva necessaria, che si distingue in modo netto dalla ipotesi del concorso di persone nel reato perchè la fattispecie circostanziale contiene rispetto a quella del concorso un elemento specializzante consistente nel "maggior disvalore penale in virtù dell'apporto causale fornito nella esecuzione del reato e della rafforzata vis compulsiva esercitata sulla vittima." 

Nella fattispecie aggravante, infatti, il maggior disvalore è determinato dalla "oggettiva compresenza" sul luogo del delitto di più persone, cioè dalla maggiore potenzialità criminale così generata, in ragione della predisposizione di una organizzazione pluripersonale.

Infine, occorre rilevare, come, stante la natura oggettiva dell'aggravante - che concerne le modalità dell'azione -, la sua applicazione si estenda anche ai concorrenti non presenti sul luogo della consumazione del reato, purché sia rispettato il criterio di attribuzione psicologica indicato dall'art. 59 c.p., cioè se gli stessi erano a conoscenza del fatto che la rapina sarebbe stata consumata da più persone riunite o se ignoravano per colpa tale circostanza. 

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