Riferimenti normativi: D.Lgs. n. 152 del 3/4/2006, artt.1100-1139 c.c.
Focus: L'Europa, con la Direttiva 2008/98/CE, ha obbligato gli Stati membri ad adottare le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie al riutilizzo e al riciclaggio dei rifiuti provenienti dalle raccolte differenziate domiciliari. La materia in Italia è stata recepita e disciplinata con D.Lgs.n.152 del 3 aprile 2006, in materia ambientale, e dai singoli regolamenti comunali per la gestione dei rifiuti. In ambito condominiale la raccolta differenziata del servizio di smaltimento dei rifiuti comporta una serie di difficoltà e di obblighi che sorgono sin dal momento della consegna dei contenitori per la raccolta dei rifiuti.
Principi generali:I regolamenti comunali possono stabilire che i contenitori dei rifiuti non vanno collocati in qualsiasi posto ma devono essere custoditi in aree di pertinenza condominiale ed esposti, tramite soggetto terzo individuato dall'amministratore, nei giorni e orari stabiliti per le varie zone di raccolta. All'assemblea condominiale, quindi, spetta decidere in merito alle modalità ed alla destinazione d'uso degli stessi in quanto sono beni comuni. Pertanto, la delibera che disciplina l'uso di un bene comune può essere legittimamente assunta con la maggioranza di cui all'art. 1136, secondo comma, cod. civ.(Cass. Civ. n. 1421/2016).
Le dispute condominiali su tale gestione sono state spesso oggetto di controversie giudiziarie e recentemente la Corte di Cassazione, sez. II Civile, con ordinanza 23 novembre 2018, n. 30455, ha confermato il principio secondo il quale:" In condominio, nel caso in cui il servizio di raccolta dei rifiuti viene modificato per adeguarlo alle nuove prescrizioni igieniche comunali, è di esclusiva competenza dell'assemblea condominiale individuare le nuove modalità di espletamento del servizio comune". La sentenza scaturisce da una controversia posta in essere da una condomìna con difficoltà motorie la quale sosteneva che erano stati lesi i propri diritti dalla delibera condominiale in quanto i locali di allocazione dei rifiuti, locali,peraltro, condominiali, non erano dalla stessa agevolmente raggiungibili. Il Tribunale di Milano ha rigettato la richiesta della parte attrice. La condomìna ha proposto appello avverso la sentenza. Nel giudizio di appello la corte territoriale ha rilevato che l'innovazione apportata al servizio di smaltimento dei rifiuti urbani non ha inciso sulla fruibilità del servizio comune, in quanto era stata meramente sostituita la modalità di conferimento dei rifiuti individuali, in ottemperanza alla specifica disposizione igienica dettata dal Comune di Milano. Avverso quest'ultima pronuncia la condòmina ha proposto ricorso in Cassazione.
Secondo la Corte Suprema "l'intervento in esame riguardante il modo migliore per adeguare il sistema di raccolta e deposito rifiuti urbani, prodotti dai vari condomini, non configurava una violazione della norma comunale", che comunque richiedeva un intervento innovativo sulle canne di smaltimento rifiuti condominiali già esistenti, sistema signifi-cativamente non più ammesso nelle nuove costruzioni.Quanto al problema della mobilità, secondo i giudici di legittimità, la delibera non aveva violato il regolamento del Comune di Milano che si limitava a richiedere l'agevole accessibilità al locale, adibito a deposito, anche per persone con ridotta mobilità, che, nel caso di specie, poteva essere resa possibile da appositi accorgimenti di aiuto. A tal proposito anche i giudici di merito avevano evidenziato che era facoltà della condòmina ricorrente - riconosciuta dalla specifica normativa in materia - predisporre a sue spese la scala ripida atta a superare la barriera architet-tonica. Infine, ha osservato la Corte che non spetta al giudice di merito operare scelte nell'ambito della materia di competenza dei condòmini, tenuto conto, altresì, che non è stato violato il regolamento comunale in materia di igiene.
Obblighi e responsabilità condominiali: L'amministratore del condomìnio ha il dovere di individuare le aree adatte al posizionamento dei contenitori all'interno dei cortili o degli spazi privati condominiali, tenendo presente che spesso il regolamento comunale prevede anche la distanza che deve essere tenuta tra i bidoni e le eventuali finestre e/o porte di ingresso del condomìnio. In particolare l'amministratore deve ricevere e custodire i contenitori condomìniali per il cui uso si applicano le disposizioni dei beni concessi in comodato gratuito (artt.1100-1139 c.c.), nonché la responsabilità solidale prevista dall'art. 6 L. n. 689/1981; ha l'obbligo di informare i condòmini sulle norme per la custodia, la conservazione e l'utilizzo dei contenitori ricevuti, e di organizzare la cura, la manutenzione e il lavaggio degli stessi, che sono a carico del condominio, tenendo presente che la manu-tenzione e la sostituzione dei contenitori, se dovuta a rotture per deperimento, usura o cause non imputabili all'utente per dolo o colpa grave, sono a carico del gestore, mentre in caso contrario, verranno effettuate dal medesimo previo risarcimento del danno. Non compete all'amministratore controllare se i rifiuti vengono conferiti nei bidoni corretta-mente, né applicare multe nei confronti dei condòmini.
Se i condòmini non rispettano le norme sulla raccolta differenziata l'amministratore non può essere ritenuto responsabile di tali comportamenti omissivi.
In buona sostanza, vale il principio della responsabilità personale dell'illecito amministrativo che esclude la responsabilità oggettiva del condominio, in quanto la sanzione ammini-strativa è imputabile soltanto all'effettivo trasgressore: "la responsabilità di chi commette un'infrazione è personale e il condomìnio non è obbligato a vigilare sui bidoni e su cosa vi viene conferito all'interno (Giudice di Pace di Napoli sentenza n. 369/2016)."
Conseguentemente, sarebbero da considerare illegittime tutte le norme di quei regolamenti comunali che prevedono sanzioni "collettive" a carico del condominio, quando l'errato conferimento dei rifiuti riguarda condòmini non individuabili.
L'orientamento giurisprudenziale in materia è, però, piuttosto altalenante: da un lato, il Tribunale di Milano (sent. n.1047 /2018) considera il condomìnio "ente privo di personalità giuridica e, in quanto tale, obbligato in solido con l'autore della violazione", per cui la responsabilità per la non corretta raccolta differenziata incombe sia sul condomìnio che sul proprietario. Dall'altro il Tribunale di Torino (sent. n.1027/2018) esclude una posizione di garanzia in capo al condomìnio che "è mero ente di gestione sfornito di personalità distinta da quella dei suoi componenti". Di conseguenza, la responsabilità per il mancato rispetto delle regole sulla raccolta differenziata è del singolo condòmino e non può essere addos-sata al condomìnio.