Di Carmela Patrizia Spadaro su Mercoledì, 21 Ottobre 2026
Categoria: Leggi dello Stato

Quando spetta la detrazione fiscale per addetti all’assistenza a persone non autosufficienti?

Riferimenti normativi: Art.15, comma 1, lettera i-septies, T.U.I.R.

Focus: La detrazione per le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale delle persone non autosufficienti rientra nel quadro delle agevolazioni fiscali dedicate alla tutela delle situazioni di fragilità. La detrazione spetta per qualunque spesa di assistenza o solo in casi specifici?

L'Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni dettagliate in merito alla suddetta detrazione in una guida aggiornata sulle agevolazioni fiscali 2026. In ambito soggettivo la detrazione per le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale spetta solo nei casi in cui la persona sia qualificata, a causa di patologie, come << non autosufficiente nel compimento degli atti della vita quotidiana >>, e tale condizione di non autosufficienza deve risultare da certificato medico. L'agevolazione è esclusa, come precisato dall'Agenzia delle Entrate, quando la non autosufficienza non si ricollega a patologie ma a situazioni di mera difficoltà sociale, abitativa o familiare. La detrazione fiscale, quindi, non spetta genericamente per qualunque spesa di assistenza personale sostenuta dai soggetti non autosufficienti ma è riconosciuta solo a quei soggetti che, a causa di patologie, presentano un livello di compromissione funzionale significativo che va oltre il semplice bisogno di aiuto saltuario o domestico generico. Rientrano in tale categoria coloro che non sono in grado di assumere alimenti, espletare le funzioni fisiologiche o provvedere all'igiene personale, deambulare, vestirsi autonomamente, e coloro che necessitano di una sorveglianza continuativa. 

In presenza di tale condizione di non autosufficienza se certificata si può detrarre il 19% della spesa, entro il limite di 2.100 euro, e solo se il reddito complessivo del contribuente non supera 40.000 euro, includendo anche i redditi dei fabbricati locati assoggettati alla cedolare secca. Il beneficio spetta al contribuente non autosufficiente quando sostiene direttamente la spesa o al familiare che sostiene la spesa per un proprio congiunto non autosufficiente, anche se quest'ultimo non è fiscalmente a carico, purché rientri nel novero dei familiari rilevanti. Devono, comunque, essere rispettati i requisiti soggettivi, documentali e tali spese devono essere effettuate, dal 2020, mediante sistemi di pagamento tracciabile. La prova della tracciabilità deve risultare da documentazione idonea, quale l'estratto conto bancario o postale, ricevuta di pagamento elettronico, oppure da un'annotazione in fattura o nel documento commerciale con cui il prestatore attesta l'utilizzo di mezzi tracciabili. In presenza di più contribuenti che sostengono spese per lo stesso assistito il limite di 2.100 euro si riferisce alla spesa complessiva e deve essere ripartito fra i vari soggetti che intendono fruirne. Nell'ambito della spesa detraibile rientrano: le prestazioni rese da assistenti familiari o "badanti" assunti direttamente dal contribuente o dal familiare; le prestazioni erogate tramite cooperative di servizi, a condizione che nella documentazione fiscale sia specificata la natura assistenziale del servizio reso; i servizi forniti da agenzie interinali, dove è necessario che la documentazione riporti la qualifica contrattuale del lavoratore impiegato nell'assistenza; le spese sostenute presso case di cura o di riposo limitatamente alla quota riferibile all'assistenza personale, che deve risultare distinta rispetto a vitto, alloggio e altri servizi ( Risoluzione n.397 del 22/10/2008 dell'Agenzia delle Entrate). Nel caso di strutture residenziali, infatti, è condizione essenziale per fruire dell'agevolazione la corretta indicazione in fattura delle varie voci (alloggio, servizi generali, assistenza alla persona) in quanto la retta complessiva non è integralmente detraibile ma soltanto la componente della stessa che integra una vera e propria spesa per assistenza personale. 

Spesso è trascurato nella prassi il rapporto tra spese per assistenza e contributi previdenziali per i lavoratori domestici. A tal proposito, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che la detrazione per spese di assistenza e la deduzione dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori versati dal datore di lavoro domestico per gli addetti ai servizi domestici e familiari sono cumulabili. Pertanto, accanto alla detrazione del 19% sulle spese per assistenza (nei limiti di 2.100 euro e di reddito di 40.000 euro), il contribuente può portare in deduzione dal reddito complessivo, ai sensi dell'art. 10, TUIR, i contributi obbligatori versati per colf, badanti e altri addetti ai servizi domestici, entro il limite annuo di 1.549,37 euro. La Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 449/2025 ha ribadito che per le persone con disabilità grave o totale (riconosciuta ai sensi della Legge n.104/1992 o invalidità totale) le spese di assistenza personale possono beneficiare di regimi di deducibilità/favore più ampi (fino alla deduzione integrale dal reddito ai sensi dell'art. 10 del T.U.I.R.), a prescindere dal reddito del beneficiario e anche se chi presta l'assistenza non possiede qualifiche professionali specifiche. Tuttavia, la stessa giurisprudenza e la prassi dell'Agenzia delle Entrate (come la sentenzaC.T.R. n. 633/2022) ribadiscono che non è possibile equiparare la semplice prestazione di accudimento o di colf/badante (priva dei requisiti di non autosufficienza acclarata o di specifica assistenza sanitaria/sociale normata) alle fattispecie che prevedono deduzioni piene o agevolazioni estese. 

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