Di Rosalba Sblendorio su Sabato, 12 Dicembre 2020
Categoria: Deontologia forense: diritti e doveri degli avvocati

Quando l'avvocato può trattenere le somme riscosse per conto del cliente a titolo di compensazione onorari?

L'avvocato nell'esercizio della professione forense deve mettere a disposizione del cliente le somme riscosse per conto di quest'ultimo e deve rendergliene conto. In mancanza, la condotta del professionista sarà rilevante sul piano deontologico, «a prescindere dalla sussistenza o meno di eventuali rilievi della condotta stessa dal punto di vista penalistico (appropriazione indebita) o civilistico (compensazione)». E ciò in considerazione del fatto che «l'ordinamento forense, è solo in minima parte influenzato dagli altri, avendo nella propria autonomia meccanismi diversi per valutare il disvalore attribuito alla condotta e la sua gravità. Infatti, le ragioni e i principi che presiedono al procedimento disciplinare hanno ontologia diversa rispetto a quelli che attengono al governo dei diritti soggettivi, riguardando la condotta del professionista quale delineata attraverso l'elaborazione del codice deontologico forense e quale risultante dal dovere di correttezza e lealtà che deve informare il comportamento dello stesso; diversi sono i presupposti e le finalità che sottendono all'esercizio disciplinare e che con il provvedimento amministrativo si perseguono; diversa è l'esigenza di moralità che è tutelata nell'ambito professionale. L'illiceità disciplinare del comportamento posto in essere dal professionista deve, pertanto, essere valutata solo in relazione alla sua idoneità a ledere la dignità e il decoro professionale, a nulla rilevando l'eventualità che tali comportamenti non siano configurabili anche come illeciti civili o penali» (CNF, sentenza n. 235/2017).  

Ciò premesso, vediamo quando l'avvocato che trattiene le somme incassate per conto del cliente a titolo di compensazione di onorari, non commette illecito disciplinare [1].

La compensazione e la sua liceità

Il comportamento dell'avvocato che trattiene le somme incassate per conto della parte assistita a titolo di compensazione è lecito:

Si ritiene che «pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che trattenga somme a compensazione di onorari e si offra di avallare un'obbligazione cambiaria assunta dal proprio cliente, che poi non onori esponendosi a una esecuzione forzata» (C.d.O. di Brescia, 10 gennaio 1995).

Note

[1] Art. 31 codice deontologico forense

«1. L'avvocato deve mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto della stessa. 2. L'avvocato ha diritto di trattenere le somme da chiunque ricevute a rimborso delle anticipazioni sostenute, con obbligo di darne avviso al cliente. 3. L'avvocato ha diritto di trattenere le somme da chiunque ricevute imputandole a titolo di compenso: a) quando vi sia il consenso del cliente e della parte assistita; b) quando si tratti di somme liquidate giudizialmente a titolo di compenso a carico della controparte e l'avvocato non le abbia già ricevute dal cliente o dalla parte assistita; c) quando abbia già formulato una richiesta di pagamento del proprio compenso espressamente accettata dal cliente. 4. La violazione del dovere di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da uno a tre anni. La violazione del dovere di cui al comma 2 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura». 

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