Di Rosalba Sblendorio su Sabato, 18 Gennaio 2020
Categoria: Deontologia forense: diritti e doveri degli avvocati

Quando l'avvocato può assumere incarichi contro la parte assistita?

L'assunzione di incarichi contro una parte già assistita

L'avvocato, nell'esercizio della sua attività, non può pregiudicare il dovere di fedeltà nei confronti del suo cliente. Secondo tale dovere, il professionista non può cimentarsi nel compimento di atti contrari all'interesse del proprio assistito, come inevitabilmente verrebbe a configurarsi il patrocinio avverso l'assistito stesso (CNF, parere, n. 32/2011). In buona sostanza, l'avvocato deve astenersi dall'assumere incarichi contro il cliente, a meno che detta assunzione non avvenga a determinate condizioni [1].

Ma vediamo quali.

Deroga al divieto di assunzione di incarichi contro il cliente

«L'assunzione di un incarico contro un ex-cliente è ammessa quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale e l'oggetto del nuovo incarico sia estraneo a quello espletato in precedenza. Tali condizioni devono ricorrere congiuntamente (CNF, n. 70/2019). Ne consegue che il divieto de quo non è soggetto ad alcun limite temporale se l'oggetto del nuovo incarico non sia estraneo a quello espletato in precedenza o se l'avvocato assista:

(CNF, n. 123/2018). 

Tuttavia, bisogna evidenziare che, nell'ipotesi in cui non ricorrano congiuntamente le su richiamate condizioni, l'avvocato può essere liberato dal vincolo deontologico impostogli dal divieto in esame. Tale circostanza si verifica quando il cliente autorizza espressamente il professionista a non tener conto del suddetto vincolo (CNF, n. 123/2018).

L'assunzione di incarichi contro una parte già assistita nella prassi

È stato ritenuto che:


Note

[1] Art. 68 Codice deontologico forense:

«1. L'avvocato può assumere un incarico professionale contro una parte già assistita solo quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale. 2. L'avvocato non deve assumere un incarico professionale contro una parte già assistita quando l'oggetto del nuovo incarico non sia estraneo a quello espletato in precedenza. 3. In ogni caso, è fatto divieto all'avvocato di utilizzare notizie acquisite in ragione del rapporto già esaurito. 4. L'avvocato che abbia assistito congiuntamente coniugi o conviventi in controversie di natura familiare deve sempre astenersi dal prestare la propria assistenza in favore di uno di essi in controversie successive tra i medesimi. 5. L'avvocato che abbia assistito il minore in controversie familiari deve sempre astenersi dal prestare la propria assistenza in favore di uno dei genitori in successive controversieaventi la medesima natura, e viceversa. 6. La violazione dei divieti di cui ai commi 1 e 4 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da due a sei mesi. La violazione dei doveri e divieti di cui ai commi 2, 3 e 5 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da uno a tre anni». 

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