L'assunzione di incarichi contro una parte già assistita
L'avvocato, nell'esercizio della sua attività, non può pregiudicare il dovere di fedeltà nei confronti del suo cliente. Secondo tale dovere, il professionista non può cimentarsi nel compimento di atti contrari all'interesse del proprio assistito, come inevitabilmente verrebbe a configurarsi il patrocinio avverso l'assistito stesso (CNF, parere, n. 32/2011). In buona sostanza, l'avvocato deve astenersi dall'assumere incarichi contro il cliente, a meno che detta assunzione non avvenga a determinate condizioni [1].
Ma vediamo quali.
Deroga al divieto di assunzione di incarichi contro il cliente
«L'assunzione di un incarico contro un ex-cliente è ammessa quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale e l'oggetto del nuovo incarico sia estraneo a quello espletato in precedenza. Tali condizioni devono ricorrere congiuntamente (CNF, n. 70/2019). Ne consegue che il divieto de quo non è soggetto ad alcun limite temporale se l'oggetto del nuovo incarico non sia estraneo a quello espletato in precedenza o se l'avvocato assista:
- un coniuge o convivente more uxorio contro l'altro dopo averli assistiti congiuntamente in controversie di natura familiare;
- il minore in controversie familiari e poi assista uno dei genitori in successive controversie aventi la medesima natura o viceversa».
(CNF, n. 123/2018).
Tuttavia, bisogna evidenziare che, nell'ipotesi in cui non ricorrano congiuntamente le su richiamate condizioni, l'avvocato può essere liberato dal vincolo deontologico impostogli dal divieto in esame. Tale circostanza si verifica quando il cliente autorizza espressamente il professionista a non tener conto del suddetto vincolo (CNF, n. 123/2018).
L'assunzione di incarichi contro una parte già assistita nella prassi
È stato ritenuto che:
- è suscettibile di sanzione disciplinare «l'avvocato che accetta l'incarico di agire contro un cliente, al quale invia [...] una diffida e in calce a questa aggiunge due righe informative sulla pratica tra loro in corso» (CNF, n. 70/2019, in https://www.codicedeontologico-cnf.it/?p=70864);
- il divieto in questione riguarda l'assunzione di incarichi contro una parte già assistita dallo stesso avvocato. Se, invece, il cliente fosse stato assistito da un collega di studio viene in rilievo il canone generale di lealtà e correttezza, in forza del quale bisognerebbe evitare ogni comportamento indecoroso diretto a eludere specifiche norme deontologiche (CNF, n. 141/2018, inhttps://www.codicedeontologico-cnf.it/?p=69189);
- «il divieto di assumere l'incarico nei confronti dell'ex cliente, prescinde dalla natura giudiziale o stragiudiziale dell'attività prestata a favore di quest'ultimo, giacché è sufficiente una prestazione professionale nella più ampia definizione di assistenza, così come è irrilevante il motivo per il quale la dismissione del mandato sia avvenuta, ossia per revoca o rinuncia» (CNF, n. 123/2018, in https://www.codicedeontologico-cnf.it/?p=68930);
- l'avvocato che ha assunto la difesa di entrambi i coniugi nella fase del tentativo di definire la separazione consensualmente, non può difendere uno dei coniugi contro l'altro nella separazione giudiziale. E ciò in considerazione del fatto che detto comportamento si configura come violazione del divieto in esame. «Per l'imputabilità dell'infrazione disciplinare non è necessaria la consapevolezza dell'illegittimità dell'azione, dolo generico o specifico, ma è sufficiente la volontarietà con la quale è stato compiuto l'atto deontologicamente scorretto, a nulla rilevando la ritenuta sussistenza da parte del professionista di una causa di giustificazione o non punibilità» (CNF, n. 10/2016, in https://www.codicedeontologico-cnf.it/?p=34187);
- non viola il divieto in questione, l'amministratore di sostegno, avvocato, che assiste l'amministrato nel giudizio di separazione nei confronti della moglie di quest'ultimo; moglie, questa, che ha espresso in precedenza il proprio consenso alla sua nomina. In tali casi, si ritiene non sussistente il conflitto di interessi perché l'amministratore di sostegno riceve incarico dal giudice tutelare per la cura e gli interessi della persona del beneficiario (art. 408 c.c.). Con l'ovvia conseguenza che nei confronti dei familiari dell'amministrato «non trovano applicazione gli obblighi e i divieti previsti a tutela dei clienti. Infatti il ruolo, i compiti e le funzioni dell'amministratore di sostegno possono [...] essere anche confliggenti con quelli dei predetti familiari»(CNF, n. 102/2013, in https://www.codicedeontologico-cnf.it/?p=29227).
Note
[1] Art. 68 Codice deontologico forense:
«1. L'avvocato può assumere un incarico professionale contro una parte già assistita solo quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale. 2. L'avvocato non deve assumere un incarico professionale contro una parte già assistita quando l'oggetto del nuovo incarico non sia estraneo a quello espletato in precedenza. 3. In ogni caso, è fatto divieto all'avvocato di utilizzare notizie acquisite in ragione del rapporto già esaurito. 4. L'avvocato che abbia assistito congiuntamente coniugi o conviventi in controversie di natura familiare deve sempre astenersi dal prestare la propria assistenza in favore di uno di essi in controversie successive tra i medesimi. 5. L'avvocato che abbia assistito il minore in controversie familiari deve sempre astenersi dal prestare la propria assistenza in favore di uno dei genitori in successive controversieaventi la medesima natura, e viceversa. 6. La violazione dei divieti di cui ai commi 1 e 4 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da due a sei mesi. La violazione dei doveri e divieti di cui ai commi 2, 3 e 5 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da uno a tre anni».