Di Rosalba Sblendorio su Lunedì, 20 Aprile 2020
Categoria: Il caso del giorno da 9/2019

Quando è disposta la sospensione necessaria del processo civile?

Inquadramento normativo: Art. 295 c.p.c.

La sospensione necessaria del processo e i presupposti: «Il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa». In buona sostanza, perché sia obbligatoria la sospensione occorre che sussista un rapporto di pregiudizialità tra i processi coinvolti (Cass. civ. Sez. Lav., n. 1711/2020), ossia necessita che la decisione del primo giudizio debba riflettersi necessariamente, condizionandola, su quella del secondo. In tali casi, «la previa definizione di altra controversia, pendente davanti allo stesso o ad altro giudice, costituisce l'indispensabile antecedente logico - giuridico dal quale dipende la decisione della causa pregiudicata» (Cass., nn. 4183/2016; 12233/2007, richiamate da Cass. civ., n. 33303/2019).

Ratio della sospensione necessaria: La ratio della sospensione è quella di «garantire uniformità di giudicati, essendo la decisione del processo principale idonea a definire, in tutto o in parte, il thema decidendum del processo pregiudicato» (Cass., nn, 26469/2011; 21794/2013, richiamate da Cass. civ., n. 23989/2019). A tal proposito è stato ritenuto che:

Sospensione necessaria e coincidenza delle parti nei due processi: La sospensione necessaria di un processo «non è ravvisabile quando non vi sia coincidenza delle parti delle due contese, perché i limiti soggettivi del giudicato sostanziale ostano a che la decisione dell'una causa possa determinare la decisione dell'altra» (Cass., n. 1948/2011, richiamata da Cass. civ., n. 23989/2019).

Sospensione necessaria e pendenza giudizio penale: «La sospensione necessaria del processo civile [...] in attesa del giudicato penale, può essere disposta solo se una norma di diritto sostanziale ricolleghi alla commissione del reato un effetto sul diritto oggetto del giudizio civile e a condizione che la sentenza penale possa avere, nel caso concreto, valore di giudicato nel processo civile. 

Perché si verifichi tale condizione di dipendenza tecnica della decisione civile dalla definizione del giudizio penale, non basta che nei due processi rilevino gli stessi fatti, ma occorre che l'effetto giuridico dedotto in ambito civile sia collegato normativamente alla commissione del reato che è oggetto dell'imputazione penale» (Cass. civ., n.1891872019, richiamata da Corte d'Appello Milano Sez. lavoro, sentenza 14 novembre 2019).

Sospensione necessaria e pendenza giudizio amministrativo: La sospensione del giudizio civile in attesa della definizione del giudizio amministrativo viene disposta quando si deve evitare un conflitto di giudicati (Cass., nn. 11085/2009, 2263/2012, 22784/2015, richiamate da Cass. civ., n. 26716/2019). «Va peraltro rammentato che la sospensione del processo presuppone che il rapporto di pregiudizialità tra due cause sia concreto e attuale, nel senso che la causa ritenuta pregiudiziale deve essere tuttora pendente, non giustificandosi diversamente la sospensione, che si tradurrebbe in un inutile intralcio all'esercizio della giurisdizione, sicché, quando una sentenza sia impugnata in cassazione per non essere stato il giudizio di merito sospeso in presenza di altra causa pregiudiziale, è onere del ricorrente provare che la causa pregiudicante sia pendente e resti presumibilmente tale sino all'accoglimento del ricorso, mancando, in difetto, la prova dell'interesse concreto e attuale all'impugnazione, perché nessun giudice, di legittimità o di rinvio, può disporre la sospensione del giudizio in attesa della definizione di altra causa non più effettivamente in corso» (Cass., nn. 22878/2015, 18026/2012, richiamate da Cass. civ., n. 26716/2019).