Di Rosalba Sblendorio su Lunedì, 23 Luglio 2018
Categoria: Legge e Diritto

Quando e come divorziare dinanzi all'ufficiale dello stato civile o dinanzi agli avvocati?

Inquadramento normativo: Legge n. 162 del 10/11/2014 (conversione del D.L. n. 132 del 12/09/2014); Legge n. 898 dell'1/12/1970; circolare n. 6/2015 del Ministero dell'Interno, circolare n. 16/2014 del Ministero dell'interno.
Separazione e divorzio dinanzi all'ufficiale dello stato civile: I coniugi possono scegliere consensualmente o congiuntamente di separarsi o divorziare dinanzi all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza di uno dei due o del comune dove è iscritto o trascritto l'atto di matrimonio.
Modalità: La domanda di separazione o quella di divorzio va presentata dinanzi all'ufficiale dello stato civile, mediante una dichiarazione di ciascun coniuge, con la quale i coniugi stessi manifestano la loro volontà di separarsi o di divorziare, alle condizioni contenute in un accordo. In questi casi, l'ufficiale, ricevute tali dichiarazioni, fissa un incontro al fine di confermare l'accordo. Se a tale incontro, nessuno compare, l'accordo si intenderà non confermato.
Accordo di separazione o divorzio: L'accordo di separazione o di divorzio non può contenere patti di trasferimento patrimoniale. Tale divieto, tuttavia, non riguarda le seguenti previsioni:
Modifiche di separazione o di divorzio: I coniugi o ex coniugi possono chiedere dinanzi all'ufficiale di stato di civile la modifica delle condizioni contenute nel precedente accordo di separazione o di divorzio, aventi ad oggetto ad esempio l'attribuzione di un assegno periodico (di separazione o di divorzio) in precedenza non concordato, o la sua revoca o ancora la sua revisione quantitativa. Queste richieste non rientrano nel divieto di stipulazione di patti patrimoniali perché esse hanno lo scopo di far sorgere un rapporto obbligatorio tra le parti che non presuppone effetti traslativi su di un bene determinato.
Focus: L'ufficiale dello stato civile, sia in caso di richiesta di separazione o divorzio, sia in caso di richiesta di modifica delle condizioni del precedente accordo di separazione o di divorzio, deve limitarsi a recepire l'accordo dei coniugi, senza entrare nel merito né in riferimento alla somma consensualmente decisa, né in riferimento alla sua congruità.
Presenza dei figli: Tale procedura è esclusa in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, ovvero economicamente non autosufficienti.
Focus: Tale esclusione, tuttavia, non impedisce che la procedura trovi attuazione in presenza di eventuali figli minori, portatori di handicap grave, maggiorenni incapaci o economicamente non autosufficienti, non comuni alla coppia, ma appartenenti ad uno solo dei coniugi richiedenti. Con l'ovvia conseguenza che quando ci si riferisce ai figli, bisogna intendere "figli comuni dei coniugi richiedenti".
Assistenza dell'avvocato: L'assistenza di un avvocato, in questo tipo di procedura, è facoltativa.
Separazione o divorzio dinanzi agli avvocati (negoziazione assistita): Le parti possono anche scegliere consensualmente o congiuntamente di separarsi o divorziare, dinanzi ai loro avvocati di fiducia. In pratica, i coniugi, con l'assistenza di questi ultimi, giungono ad una convenzione di negoziazione (ossia ad un accordo). È esclusa la possibilità per le parti di avvalersi di un unico avvocato.
Procedura: L'accordo può contenere anche patti di natura patrimoniale e può essere stipulato sia in presenza che in mancanza dei figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, ovvero economicamente non autosufficienti. Quando è stipulato, in presenza di tali figli, l'accordo deve essere trasmesso entro il termine di dieci giorni al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente. Se l'accordo risponde all'interesse dei figli, viene autorizzato dal Procuratore della Repubblica. Se quest'ultimo, invece, reputa tale accordo contrario all'interesse dei figli, lo trasmette, entro cinque giorni, al Presidente del Tribunale, che, a sua volta, nei successivi trenta giorni, fissa la comparizione delle parti, provvedendo senza ritardo. In mancanza dei figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, ovvero economicamente non autosufficienti, la convenzione viene trasmessa entro il termine di dieci giorni al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente, il quale se non riscontra irregolarità, rilascia il nullaosta per i successivi adempimenti.
L'accordo: Nell'accordo si deve dar atto del fatto che gli avvocati hanno esperito il tentativo di conciliazione tra i coniugi, hanno informato questi ultimi della possibilità di avvalersi della mediazione familiare e dell'importanza del fatto che il figlio, ove minorenne, necessiti di trascorrere un tempo congruo con ciascuno dei genitori.
Adempimenti successivi al raggiungimento dell'accordo: Una volta ottenuto il nullaosta o l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica o del Presidente del Tribunale, entro i 10 giorni successivi, entrambi gli avvocati o uno degli avvocati dei coniugi devono trasmettere all'ufficiale dello stato civile la copia dell'accordo. Quest'ultimo, poi, procede alla relativa trascrizione. Focus: Per la violazione da parte degli avvocati dell'obbligo di trasmettere all'ufficiale dello stato civile copia dell'accordo, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 10.000.

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