Di Rosalba Sblendorio su Lunedì, 23 Agosto 2021
Categoria: Il caso del giorno da 9/2019

Quali atti integrano l'ipotesi di accettazione tacita dell'eredità?

Inquadramento normativo: Art. 476 c.c.

L'accettazione tacita dell'eredità: L'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede (art 476 c.c.). Perché possa configurarsi l'ipotesi di accettazione tacita di eredità, occorre che il chiamato all'eredità svolga un'attività personale che integra gli estremi di un atto gestorio incompatibile con la volontà di rinunziare, e non altrimenti giustificabile se non in relazione alla qualità di erede, con la conseguenza che non possono essere ritenuti atti di accettazione tacita quelli di natura meramente conservativa che il chiamato può compiere anche prima dell'accettazione, ex art. 460 cod.civ. (Cass. n. 12753/1999, richiamata da Cass., n. 2373/2020). L'indagine relativa alla esistenza o meno di un comportamento qualificabile in termini di accettazione tacita, risolvendosi in un accertamento di fatto, va condotta dal giudice di merito caso per caso (in considerazione delle peculiarità di ogni singola fattispecie, e tenendo conto di molteplici fattori, tra cui quelli della natura e dell'importanza, oltreché della finalità, degli atti di gestione), e non è censurabile in sede di legittimità, purché la relativa motivazione risulti immune da vizi logici o da errori di diritto (Cass. nn. 2663/1999; 1906/1977; 3950/1976, richiamate da Cass., n. 2373/2020). 

Gli atti rilevanti ai fini dell'accettazione tacita dell'eredità: Affinché il comportamento del chiamato all'eredità possa essere considerato come accettazione tacita, occorre che esso sia valutato nel complesso e quindi occorre che vengano presi in considerazione non solo gli atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, inidonea di per sé a comprovare un'accettazione tacita dell'eredità (Cass. nn. 178/1996; 5463/1988; 5688/1988, richiamate da Cass. n. 11478/2021), ma anche gli atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale. La voltura catastale è un atto che rileva non solo dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi. Soltanto chi intenda accettare l'eredità, in effetti, assume l'onere di effettuare la voltura catastale e di attuare il passaggio della proprietà dal de cuius a se stesso (Cass. n. 7075/1999; n. 5226/2002; n. 10796/2009, richiamate da Cass. n. 11478/2021). Tutti gli atti di natura fiscale su citati costituiscono adempimenti che perseguono scopi conservativi. Essi costituiscono elementi indiziari, liberamente valutabili dal giudice di merito ( Cass. n. 5275/1986, richiamata da Cass., n. 23737/2020), qualora:

Accettazione tacita dell'eredità e atti dispositivi del patrimonio ereditario: Come su accennato, gli atti meramente conservativi del patrimonio ereditario compiuti dal chiamato all'eredità non sono idonei a integrare la fattispecie dell'accettazione tacita dell'eredità, al contrario degli atti dispositivi. In punto, va ricordato che integrano accettazione tacita dell'eredità, ai sensi dell'art. 476 cod. civ.: