Si torna a parlare di patente di guida e di decurtazione dei punti. Questa volta il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1342 del 26 febbraio 2019, ha affrontato il caso riguardante la legittimità o meno della decurtazione di dieci punti, posta a fondamento del provvedimento di revisione della patente di guida. Revisione, questa, attuata dalla pubblica amministrazione nonostante il verbale che ha comminato la decurtazione fosse stato regolarmente impugnato e sospeso dal giudice di pace.
Vediamo nel dettaglio i punti salienti della questione sottoposta all'esame dei Giudici amministrativi.
I fatti d causa.
La pubblica amministrazione ha impugnato la decisione del Tar, con la quale quest'ultimo ha accolto il ricorso dell'opponente proposto contro i provvedimenti emessi dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione generale per la Motorizzazione di revisione e revoca della patente di guida. In buona sostanza l'opponente è stato destinatario di un verbale di accertamento di violazioni del codice della strada, con cui gli era stata comminata anche la decurtazione dei punti della patente. Questo verbale, opposto in sede giudiziale, è stato sospeso. Malgrado la sospensione, la sanzione della decurtazione ha avuto esecuzione e in conseguenza di ciò, avendo esaurito il punteggio, l'opponente è stato sottoposto a nuovo esame di idoneità tecnica; esame, questo, non superato. A seguito di tale esito negativo, la pubblica amministrazione ha disposto la revoca della patente e così il caso è giunto dinanzi al Tar.
In primo grado, come su accennato, i Giudici amministrativi hanno annullato i provvedimenti su enunciati e, pertanto l'amministrazione ha impugnato la decisione, adendo il Consiglio di Stato.
La decisione del CdS.
A parere dei Giudici di secondo grado, l'appello è infondato. Infatti, essi, rilevano che, nel caso di specie:
- il verbale di accertamento che ha disposto la decurtazione dei punti sulla patente è stato oggetto di opposizione;
- in conseguenza di tale impugnazione, il giudice ha sospeso l'efficacia esecutiva del predetto verbale;
- la sospensione innanzi enunciata si estende anche alla sanzione della decurtazione dei punti.
Da quanto sopra, ne discende che la pubblica amministrazione non avrebbe dovuto procedere al tale decurtazione. Invece, agendo diversamente essa ha violato l'art. 126-bis del d.lgs. n. 285/1992 (c.d. codice della strada) in quanto la decurtazione di dieci punti, posta a fondamento del provvedimento impugnato, deriva da un verbale che, essendo stato regolarmente opposto e sospeso non avrebbe dovuto essere eseguito. L'illegittimità della revoca resta ferma anche ove si considerasse il Ministero esente da responsabilità per l'inserimento dei dati nell'anagrafe delle infrazioni, da cui è conseguito l'esaurimento dei punti. E ciò in considerazione del fatto che, è vero che il ruolo del Ministero, in queste ipotesi, è meramente acquisitivo dei su citati dati in quanto questi sono inseriti per via telematica dai relativi comandi degli organi accertatori ed è vero che esso non ha la possibilità di verificare la loro attendibilità, ma è altrettanto vero che, nella fattispecie in esame, il focus della questione non è il ruolo del Ministero, bensì la sospensione del verbale che ha comminato tale sanzione della decurtazione.
D'altro canto che il ruolo del Ministero non ha alcuna rilevanza in tale situazione, discende anche da quanto statuito dall'art. 126-bis d.lgs. n. 285/1992 che, al secondo comma, stabilisce chiaramente che «la comunicazione all'anagrafe debba avvenire "entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata", laddove "la contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi"». Ad avviso del Consiglio di Stato, in forza di tali considerazioni, appare evidente che, con la sospensione del verbale di accertamento a fondamento della decurtazione dei punti, questa non avrebbe dovuto essere applicata. Questo induce a ritenere illegittimo l'esaurimento del punteggio sulla patente dell'opponente. Da questa illegittimità discende anche:
- quella del procedimento di revisione cui è stato sottoposto l'opponente, per violazione dell'art. 126-bis del codice della strada;
- quella della revoca della patente, data la sussistenza del «rapporto di stretta consequenzialità tra il provvedimento di revisione e l'esame teorico [...], il cui esito negativo ha determinato la revoca stessa.
Infatti l'annullamento del procedimento di revisione determina inevitabilmente la caducazione, in via derivata, della revoca. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, il Consiglio di stato, ritenendo l'adozione del provvedimento di revoca priva dei presupposti, ha rigettato l'appello proposto dal Ministero, confermando la decisione del Tar.