I Fatti
La Corte di appello di Messina aveva confermato la sentenza emessa dal giudice di primo grado con la quale un soggetto era stato condannato per avere offeso la reputazione del titolare di un'attività di gastronomia per avere utilizzato, nel corso di una conversazione su Facebook con altra persona, la seguente espressione "persone che maldestramente vorrebbero tentare di metterla in quel posto agli abitanti di (omissis), scambiando persone cortesi per persone fesse" e del fatto che: "neanche il peso dichiarato ci ha molto convinto".
Avverso la sentenza di condanna proponeva ricorso per cassazione l'imputato deducendo con l'unico motivo proposto, la violazione di legge e vizio di motivazione in punto di operatività della scriminante del diritto di critica.
In realtà , così come ha avuto modo di affermare il teste sentito, era da ritenersi effettivamente accaduta la circostanza secondo cui il titolare del negozio avesse consegnato all'imputato 750 gr di ravioli quando lo stesso ne aveva provveduto a pagare il prezzo di un chilogrammo.
Motivazione
Il ricorso è stato ritenuto fondato dai giudici della Quinta Sezione.
Secondo i giudici nel caso di specie si sarebbe dovuto applicare della , oggetto della aspra critica mossa dall'imputato nei confronti del negozio di gastronomia essere stati veri confermati dal teste sentito.
I giudici di legittimità hanno poi spiegato che il diritto di critica per poter qualificarsi come esimente ex art. 51 c.p. si deve concretizzare :" in un giudizio valutativo che postula l'esistenza del fatto assunto ad oggetto o spunto del discorso critico ed una forma espositiva non ingiustificatamente sovrabbondante rispetto al concetto da esprimere, e, conseguentemente, esclude la punibilità di coloriture ed iperboli, toni aspri o polemici, linguaggio figurato o gergale, purchè tali modalità espressive siano proporzionate e funzionali all'opinione o alla protesta, in considerazione degli interessi e dei valori che si ritengono compromessi (Sez. 1, n. 36045 del 13/06/2014, Surano, Rv. 261122)."
I giudici del S.C. inoltre hanno colto l'occasione per delineare i caratteri distintivi con l'esimente relativa all'esercizio del diritto di cronaca. Il rispetto della verità del fatto assume, nel ipotesi dell'esercizio del diritto di critica assume " un rilievo più limitato e necessariamente affievolito rispetto al diritto di cronaca, in quanto la critica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale, che non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica. (Sez. 5, n. 25518 del 26/09/2016, dep. 2017, Volpe, Rv. 270284.)"
Infine i giudici della Quinta Sezione hanno fatto evidenziare che nel valutazione il requisito della continenza, "si deve tenere conto del complessivo contesto dialettico in cui si realizza la condotta e verificare se i toni utilizzati dall'agente, pur aspri e forti, non siano gravemente infamanti e gratuiti, ma siano, invece, comunque pertinenti al tema in discussione (Sez. 5, n.4853 del 18/11/2016, dep. 2017, Fava, Rv. 269093)."
Nel caso di specie, affermano i giudici della Corte di Cassazione, i giudici di merito nulla hanno spiegato sul carattere diffamatorio delle espressioni utilizzate dall'imputato fermandosi alla mera asserzione per cui il reato risulta provato dai documenti.
La Corte di appello risolve la questione limitandosi a fare emergere come l'imputato abbia descritto il locale come tra i peggiori della zona dipingendolo come "truffatore" per via del prezzo richiesto per una quantità inferiore dei ravioli acquistati .
Secondo i giudici di legittimità l'imputato nell'esercitare il suo diritto di critica comunque non ha offeso la dignità altrui né ha messo in atto attacchi gratuiti nei confronti di altri . Ha errato quindi la Corte di appello allorquando ha assegnato il significato di un attacco alla persona ("truffatore")alle espressioni utilizzate che miravano a criticare l'esercizio commerciale.
I giudici del S.C. sottolineano come la critica si concretizza nella manifestazione di un'opinione che prende le mosse da fatti realmente avvenuti ma il giudizio valutativo, in quanto tale, è diverso dal fatto da cui trae spunto e a differenza di questo non può pretendersi che sia "obiettivo".
In altri termini al fine di valutare la giustificazione di una dichiarazione contestata è sempre necessario distinguere tra dichiarazioni di fatto e giudizi di valore, perchè, se la materialità dei fatti può essere provata, l'esattezza dei secondi non sempre si presta ad essere dimostrata (Sez. 1, n. 36045 del 13/06/2014, Surano, in motivazione).
Per tali motivi la Corte Cassazione ha riconosciuto, nel caso di specie, pienamente operativa la scriminante invocata dal ricorrente, infatti le espressioni incriminate, concernono la critica ai prezzi praticati dalla gastronomia "(OMISSIS)" e al dubbio sulla rispondenza, in una specifica occasione, tra peso effettivo della merce e prezzo applicato.
Per tali moti la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio.
Si allega sentenza