Di Carmela Patrizia Spadaro su Giovedì, 25 Maggio 2023
Categoria: Giurisprudenza di Merito

Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate di annullamento del superbonus 110% e sua impugnazione

Riferimenti normativi: Artt.119-120-121 D.L.34/2020 convertito in L.n.77 del 17 luglio 2020.

Focus: In caso di annullamento del superbonus 110% il provvedimento emesso dall'Agenzia delle Entrate può essere impugnato dinanzi al giudice tributario? In merito si è pronunciata la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trieste con la sentenza n.81/1 dell'11/04/2023.

Principi generali: L'art.119 del D.L. n.34/2020 (decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla Legge n.77/2020, disciplina la materia del Superbonus del 110% per l'edilizia degli immobili.Il Decreto stabilisce che i beneficiari del Superbonus possono effettuare i lavori edilizi scegliendo di utilizzare direttamente la detrazione fiscale al 110% delle spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico degli edifici, oppure cedere il credito di imposta a terzi, o optare per lo sconto in fattura, ai sensi dell'art. 121 del D.L.34/2020, in vigore dal 19/05/2020. L'Agenzia delle Entrate, nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo, procede alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta, di cui al comma 1 del citato art. 121, nei termini di cui all'art.43 D.P.R.n.600/73e all'art. 27, commi da 16 a 20, del D.L.n.185/2008 convertito con modificazioni dallaL.n. 2 del 2009.Qualora sia accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, l'Agenzia delle Entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti beneficiari di cui al comma 1, maggiorato degli interessi, ex art.20 D.P.R.n.602/1973 e delle sanzioni ex art.13 D.Lgs.n.471/1997, fermo restando, in presenza di concorso nella violazione anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari. Ciò premesso, nel caso esaminato dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trieste un condominio, in persona dell'amministratore pro-tempore, ha impugnato, con ricorso dinanzi a detta Corte, il provvedimento con cui l'Agenzia delle Entrate ha annullato la comunicazione fatta dal condominio all'Ufficio, ai sensi dell'art. 121 D.L.n.34/2020, per fruire del superbonus 110%. 

Il condominio ricorrente ha sostenuto che essendo stati effettuati lavori per la riduzione del rischio sismico sull'immobile condominiale e avendo raggiunto la percentuale di avanzamento dei lavori, come da normativa del superbonus 110%, era stata inviata all'Agenzia delle Entrate una prima comunicazione dell'opzione, ex articolo 121 del citato decreto, che veniva accettata senza alcuna obiezione da parte dell'ufficio. Avendo poi raggiunto il 60% di stato di avanzamento dei lavori il condominio procedeva ad una seconda comunicazione, come dal citato articolo, a seguito della quale l'Amministrazione finanziaria rendeva noto di avere sospeso gli effetti della predetta comunicazione ai fini dell'analisi della sua regolarità. Nel caso di specie, in particolare, secondo l'ufficio non sussisteva un condominio in quanto la società di capitali s.r.l. appaltatrice dei lavori edilizi, rappresentata da un architetto, anziché acquisire direttamente l'immobile, procedere alla sua ristrutturazione e risanamento conservativo per la successiva rivendita, circostanza che non consentiva la fruizione del superbonus, avrebbe fatto acquistare l'immobile ai suoi familiari i quali avrebbero costituito il condominio e affidati i lavori per gli interventi alla predetta società di capitali.L'Amministrazione finanziaria rigettava la richiesta di autotutela del condominio e precisava di aver annullato la comunicazione presentata da quest'ultimo per fruire del superbonus 110% perché riteneva che l'intestazione dell'immobile a persone fisiche fosse una escamotage della società per fruire del bonus che non spetta all'impresa appaltatrice nel caso di acquisto diretto dell'immobile e di sua successiva ristrutturazione apparente. Il condominio ha evidenziato nel ricorso che, nella fattispecie, è inconfutabile l'esistenza di un condominio, ai sensi dell'art.1117 c.c., e ai fini del riconoscimento dei benefici fiscali, di cui al D.L. 34/2020, lo stesso è composto da parti comuni ed accessori destinati all'uso comune (come impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione di trasmissione per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento ecc.) ed è composto da più unità immobiliari per cui risultano rispettati sia l'elemento oggettivo che soggettivo del condominio. Ha, poi, precisato che i lavori afferenti gli interventi agevolabili erano iniziati a maggio del 2022 in forza di una SCIA, per cui esisteva il presupposto oggettivo di una proprietà condominiale secondo la disposizione codicistica, come documentato dal piano di frazionamento in condominio approvato dalla stessa Agenzia delle Entrate nel 2021, ed anche il presupposto soggettivo della riconducibilità della proprietà ad almeno due soggetti in forza del contratto di compravendita. Altresì, il bonus previsto dall'art.119 D.L.n.34/2020 non avrebbe potuto essere negato in ogni caso nei confronti delle società di capitali, così come esplicitato dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 24/2020 la quale dispone che "la limitazione ai benefici riguarda esclusivamente gli interventi realizzati su unità immobiliari, in quanto i soggetti titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni possono fruire del super bonus in relazione alle spese sostenute per interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici in condominio qualora gli stessi partecipino alla ripartizione delle predette spese in qualità di condòmini. In tal caso, la detrazione spetta, in relazione degli interventi riguardanti le parti comuni, a prescindere dalla circostanza che gli immobili posseduti o detenuti dai predetti soggetti siano immobili strumentali alle attività di impresa o arti e professioni ovvero unità immobiliari che costituiscono l'oggetto delle attività stesse o, infine, beni patrimoniali appartenenti all'impresa". 

L'Agenzia delle Entrate, costituitasi in giudizio, ha eccepito in via preliminare il difetto di legittimazione attiva dell'amministratore per carenza della delega dell'assemblea condominiale e il difetto di giurisdizione della Corte perché l'atto in questione non è impugnabile sensi dell'articolo 19 del D.Lgs. n.546/92. L'Ufficio ha ritenuto che per le spese fatte nell'ambito degli interventi previsti dall'articolo 119 del D.L.n.34/2020, legati all'efficientamento energetico sismico degli edifici, e per i soggetti che hanno sostenuto queste spese negli anni dal 2020 fino al 2024, il legislatore per scongiurare le possibili frodi in materia di gestione dei crediti ha previsto, in un momento successivo tra la fine del 2021 e l'inizio del 2022, di rafforzare i controlli preventivi attraverso le procedure automatizzate che intercettassero le anomalie dei crediti prevedendo la possibilità per l'Agenzia delle Entrate di sospendere gli effetti di quelle comunicazioni di cessione del credito, anche successive alla prima, che presentino profili di rischio. Nel caso in esame, quindi, l'ufficio competente territorialmente ha confermato il blocco già disposto a livello centrale riservandosi di attivare gli opportuni controlli, come disposto dall'art. 122 bis, c.2, del D.L.n.34/2020, apparendo plausibile il fatto che la società, anziché acquisire direttamente l'immobile e procedere alla sua ristrutturazione e risanamento conservativo per la successiva rivendita, avesse ideato i presupposti del condominio facendo acquistare contestualmente le nuove unità immobiliari a tre propri congiunti per accedere al beneficio in questione e alla cessione del credito. L'ufficio ha, inoltre, precisato che con la conferma della sospensione della comunicazione di cessione del credito l'amministrazione non ha impedito la fruizione del superbonus, tuttora fruibile nella modalità ordinaria di imposta singolarmente spettante, ma inibito la facoltà di cessione del credito corrispondente alla detrazione laddove sussistono concreti profili di rischio. La Corte di giustizia citata ha riconosciuto la propria giurisdizione in materia, sebbene il provvedimento impugnato non sia elencato tra quelli dell'art. 19 del D.Lgs.n.546/92, e sulla base degli accertamenti svolti dall'ufficio ha ritenuto condivisibili i provvedimenti da questo emessi rigettando il ricorso. 

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