Riferimenti normativi:Art.59, c.1, D.Lgs.n.546/1992 – artt.3 bis,11 L. 53/1994
Focus: La stampa in pdf della ricevuta di consegna via pec del ricorso tributario costituisce prova della regolare notificazione o è necessario depositare la ricevuta di accettazione del file originale (EML o MSG)? Sulla questione si è pronunciata la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia con la sentenza n.9618/13 del 20/12/2024.
Principi generali: Ai sensi degli artt. 3 bis, comma 3 e 9, comma 1 e 1 bis, 11 L. 53/1994 e 19 bis, comma 5, delle specifiche tecniche del Provvedimento 16.4.2014 del Responsabile dei Sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia,la prova dell'avvenuta notifica a mezzo PEC deve obbligatoriamente essere offerta a mezzo deposito telematico dell'atto notificato, delle ricevute di accettazione e consegna in ".eml" o ".msg" e della ricevuta "DatiAtto.xml" contenente i dati identificativi delle predette ricevute.
Il caso: Una società s.r.l., nella persona del legale rappresentante pro-tempore, ha impugnato con ricorso, depositato presso la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado, l'intimazione di pagamento emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione conseguente alle sottostanti cartelle di pagamento, anch'esse impugnate, che riteneva mai notificate. La ricorrente ha eccepito l'inesistenza giuridica della notifica, la nullità e/o l'illegittimità dell'intimazione di pagamento, in violazione dell'art.7, comma 1, legge n.212/2000, per omessa allegazione, con evidente lesione del diritto di difesa, e omessa notifica degli atti presupposti. Ha chiesto, quindi, l'annullamento degli atti impugnati. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione non si è costituita. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile non essendo stata fornita prova dell'avvenuta notifica dello stesso poiché era stata prodotta la ricevuta di accettazione ma non la ricevuta di avvenuta consegna del ricorso, considerato che "la notifica a mezzo posta elettronica certificata, disciplinata dalla legge n.53/1994 e successive modifiche, non si esaurisce con l'invio telematico dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del plico informatico nella casella di posta elettronica del destinatario, e la prova di tale consegna è costituita dalla ricevuta di avvenuta consegna.
La mancata produzione della ricevuta di avvenuta consegna della notifica a mezzo pec del ricorso, impedendo di ritenere perfezionato il procedimento notificatorio, determina l'inesistenza della notificazione e, quindi, una pronuncia di inammissibilità del ricorso". La società ha appellato la sentenza dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado eccependone la nullità per mancata pronunzia sui punti decisivi della controversia e, conseguentemente, per difetto di motivazione. L'Agenzia delle Entrate- Riscossione si è costituita in giudizio eccependo l'inammissibilità dell'appello. La Corte ha confermato la sentenza di primo grado con cui era stato dichiarato inammissibile l'originario ricorso introduttivo del giudizio, ribadendo che la prova relativa alla notifica del ricorso è avvenuta non nel suo formato originale ( eml o msg ed il file " Dati Atto.xml" o equipollenti) ma in "formato pdf che non consente di comprovare che l'atto sia stato effettivamente consegnato nella sua interezza e dunque di verificare la regolare e positiva instaurazione del contraddittorio". Pertanto l'appello proposto è stato rigettato.