Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio con la Sentenza n. 2950 del 13 febbraio 2024, ha stabilito l'ammissione alla prova orale del candidato al concorso ordinario che, alla prova scritta, aveva fornito risposte considerate corrette nei quiz a risposta multipla e, in particolare, alla luce della formulazione inesatta del quesito, sussistevano una pluralità di risposte considerate corrette.
Accadeva difatti, che, nel mese di aprile 2022, partecipasse alla prova scritta del concorso ordinario bandito con DD n. 449/2020 per la classe di concorso A042 – Scienze e tecnologie meccaniche negli istituti di istruzione di II grado, un candidato ammesso poi alla prova orale, avendo riportato un punteggio superiore alla sufficienza, pari a 72 punti su 100.
Il soggetto, accedeva alla piattaforma concorsi e verificando la propria posizione, constatava che l'esito della prova sostenuta, non corrispondeva al punteggio di 72 che gli era stato assegnato il giorno della prova scritta, bensì era stato decurtato a 68.
Era accaduto, difatti, che il Ministero dell'Istruzione, individuando errori in alcuni quesiti relativi alla prova scritta per la classe di concorso A042, avesse rideterminato i punteggi dei candidati, a seguito della quale l'uomo era risultato escluso dalla partecipazione alla prova orale.
Per tale ragione il candidato, ricorre al Tar lamentando l'erroneità e l'ambiguità di alcuni quesiti, stante l'erroneità delle alternative di risposta fornite in relazione agli stessi, ovvero la presenza di più risposte corrette.
L'orientamento in materia di procedure selettive basate su quiz a risposta multipla, afferma che la discrezionalità dell'Amministrazione nell'individuazione delle domande da sottoporre ai candidati è sindacabile dal Tar solo nei limiti esterni di manifesta illogicità e irragionevolezza o dell'inosservanza del limite oggettivo del programma e delle materie previste per lo specifico concorso (T.A.R. Campania Napoli, n. 5002/21), mentre, quanto alle risposte individuate per le singole domande, l'ambito di discrezionalità si riduce nel senso che la risposta esatta deve essere una (Consiglio di Stato, n. 5820/20): infatti, "risulta imprescindibile che l'opzione, da considerarsi valida per ciascun quesito, sia l'unica effettivamente e incontrovertibilmente corretta sul piano scientifico, costituendo tale elemento un preciso obbligo dell'Amministrazione" (Cons. Stato, n. 4862/12).
Pertanto il Tribunale rileva come a fronte delle perizie prodotte dalla parte e delle tesi ivi sostenute circa la correttezza delle risposte fornite dal ricorrente, e ritenute corrette, originariamente, nel corso della procedura concorsuale, l'Amministrazione non aveva prodotto elementi tali da confutare o almeno contestare le tesi sostenute. Gli esperti avevano ricostruito nei pareri prodotti profili di attendibilità ed evidenziato l'ambiguità da un lato del quesito, nonché l'esistenza, alla luce della formulazione inesatta del quesito, di una pluralità di risposte che possono essere considerate corrette, tra cui quelle fornite da ricorrente.
Le obiezioni mosse dal ricorrente relative ai quesiti contestati, sono risultate fondate e, per l'effetto, il ricorso è stato accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati.
Il Tar ha rimesso quindi all'Amministrazione l'adozione dei provvedimenti conseguenti in ordine al superamento della prova scritta da parte del candidato.