Di Elsa Sapienza su Sabato, 04 Giugno 2022
Categoria: Avvocatura, Ordini e Professioni

Pronunce della Cassazione: mancata comparizione avvocato in giudizio e comparizione dell’abogado in Italia.

 I giudici della Cassazione con l'ordinanza n. 16032/2022 hanno accolto il ricorso di un uomo che asseriva non dover corrispondere all'ex avvocato che lo aveva assistito, il compenso da lui richiesto, avendo nominato un nuovo avvocato.

Nei fatti l'uomo asseriva che, il legale aveva prestato l'attività professionale nell'ambito di una procedura di espropriazione immobiliare, mentre, per la successiva opposizione e fase di reclamo il legale era stato sostituito, motivo per cui non poteva richiedere nulla né per la fase istruttoria, né per quella di trattazione del procedimento di espropriazione, né per la partecipazione all'udienza del giudizio di opposizione e per la discussione orale del reclamo, essendo stato sostituito.

In effetti, la Cassazione dà ragione all'uomo ritenendo che le richieste spese legali erano da decurtare alla luce anche della mancata partecipazione all'udienza.

Al contrario, i giudici del merito avevano ritenuto che un compenso doveva essere riconosciuto al legale, per il fatto non solo che la co-difesa non faceva venir meno la sua assistenza e quindi una riduzione del credito professionale, ma, anche perché nonostante l'intervenuta revoca del mandato non era stata provata l'attività professionale del nuovo difensore.

Di diverso avviso la Cassazione per cui il Tribunale aveva errato nel ritenere si trattasse di co-difesa, in quanto il mandato del primo difensore era stato revocato ed in ogni caso l'onere della prova non ricade sul cliente, piuttosto, doveva essere il primo legale semmai a dimostrare se e a che titolo avesse svolto la successiva fase difensiva, essendo venuto meno il patrocinio e l'esercizio della rappresentanza in giudizio del cliente. La Cassazione ha così cassato la decisione e rinviato la causa. 

E' invece accaduto che la VI sezione penale della Corte di Cassazione ha ipotizzato il reato dell'esercizio abusivo della professione da parte del legale cittadino di uno Stato membro dell'Unione Europea, in quanto ai fini dell'abilitazione all'esercizio dell'assistenza difensiva in un procedimento dinanzi all'autorità italiana, l'abogado, anche se partecipa ad una sola udienza, deve prima inviare la prevista comunicazione al presidente dell'Ordine della circoscrizione in cui deve operare.

 Così è stato deciso con sentenza n. 20524 del 2022, in relazione al ricorso del professionista avverso la decisione della Corte d'Appello.

Nei fatti i giudici per entrambi i gradi del giudizio avevano condannato il ricorrente per il reato di cui sopra, in quanto l'imputato deduceva la violazione della legge penale e di norme giuridiche asserendo che la condotta tenuta in qualità di co-difensore era attività prestata a carattere di temporaneità e che sarebbe bastata la comunicazione al presidente della circoscrizione; non lo stesso per la Cassazione che, riprendendo un precedente giurisdizionale(Cass. V sezione, sentenza n. 39199 del 14/05/2015), aveva affermato essere un presupposto indispensabile la formale comunicazione al presidente dell'Ordine nella cui circoscrizione il professionista svolge l'attività professionale, non essendo sufficiente il formale incarico ricevuto dal cliente anche se svolto di concerto con un difensore locale.

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