Di Rosalba Sblendorio su Sabato, 21 Novembre 2020
Categoria: Deontologia forense: diritti e doveri degli avvocati

Professione forense non compatibile con l'insegnamento nelle scuole elementari, ma a un'eccezione

L'insegnamento nelle materie giuridiche: compatibilità con la professione forense

Secondo l'art. 19 Legge n. 247/2012, è compatibile con l'esercizio della professione forense, l'attività dell'insegnamento o della ricerca in materie giuridiche nell'università, nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate e nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici. Resta ferma l'incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato (art. 18, comma 1, lett. d). Ai fini dell'operatività dell'eccezione alla regola generale dell'incompatibilità con qualunque attività di lavoro subordinato, anche part-time, il suddetto art. 19 dà rilievo non solo al luogo nel quale l'insegnamento o la ricerca si svolge (nelle università, nelle scuole secondarie e nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione), ma [...] anche all'ambito disciplinare dell'insegnamento o della ricerca, il quale, per espressa previsione, è esclusivamente quello delle "materie giuridiche" (Cass. civ. Sez. Unite, n. 21949/2015).

Insegnamento nelle scuole elementari: esclusione compatibilità con l'attività d'avvocato

Il tenore letterale del suddetto articolo è chiaro e non consente un'interpretazione estensiva. In buona sostanza, non consente di far ricomprendere nell'ambito dell'esclusione dall'incompatibilità tutti i docenti e quindi anche quelli della scuola primaria, dato che non sono insegnanti in materie giuridiche. 

 Tale norma ha riformato la precedente disciplina dettata dall'art. 3 R.D.L. n. 1578/1933. Quest'ultima disposizione prevedeva l'incompatibilità tra lo svolgimento della professione di avvocato e la sussistenza di un impiego pubblico. Tuttavia stabiliva un'eccezione per "i professori e gli assistenti delle Università e degli altri Istituti superiori ed i professori degli Istituti secondari". Come si può notare, non limitava la compatibilità agli insegnanti in materie giuridiche. La mancanza di detta limitazione ha portato le Sezioni Unite della Corte di cassazione (sentenza n. 22623/2010, richiamata da Cass. civ. Sez. Unite, n. 21949/2015) a ritenere compatibile con la professione d'avvocato anche l'attività di insegnamento esercitata nelle scuole elementari. E ciò in considerazione del fatto che, secondo la Corte, anche i docenti della scuola elementare godono della medesima libertà di insegnamento stabilita per gli altri docenti e sono in possesso della laurea, sicché la loro esclusione dall'eccezione prevista dall'ordinamento professionale si risolverebbe in una discriminazione in contrasto con il principio costituzionale di eguaglianza (Cass. civ. Sez. Unite, n. 21949/2015).

Tale interpretazione, come sopra detto, è cambiata con la disciplina introdotta in punto dall'art. 19 su citato.

I diritti quesiti: eccezione applicabilità dell'art. 19 Legge n. 247/2012

Tornando all'esame dell'art. 19, occorre far rilevare che l'interpretazione restrittiva dettata dalla specificazione dell'esclusione dell'incompatibilità per gli insegnanti in materie giuridiche: 

Ciò detto, appare opportuno coordinare l'esame dell'art. 19 con quello dell'art. 65 legge n. 247/2012). Dal combinato disposto di queste ultime disposizioni, emerge che l'art. 19 non trova applicazione agli avvocati insegnanti nelle scuole elementari iscritti agli albi alla data di entrata in vigore della disposizione in esame. E tanto in virtù del principio della tutela dei diritti quesiti. Con l'ovvia conseguente che i professionisti in questione non potranno essere cancellati dall'albo. Per essi resta in vigente il vecchio regime di cui all'art. art. 3 R.D.L. n. 1578/1933. Il regime più severo, introdotto dall'art. 19, vale, pertanto, solo per le iscrizioni successive alla riforma (Consiglio nazionale forense, parere n. 51 del 23 ottobre 2020). 

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