Di Paola Mastrantonio su Lunedì, 19 Febbraio 2024
Categoria: Politica Forense

Processo penale telematico: deposito può essere rifiutato solo in caso di “anomalie bloccanti”.

Il Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli Affari di Giustizia, con la circolare del 9 febbraio 2024, ha fornito chiarimenti in ordine alle ipotesi in cui le cancellerie o le segreterie possano rifiutare un atto depositato nel portale dei depositi telematici del processo penale.

Al riguardo, l'art. 13-bis Decreto del Ministro della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, introdotto dal D.M. 29 dicembre 2023, n. 217, prevede, infatti, che:

"nel procedimento penale, gli atti e i documenti in forma di documento informatico sono trasmessi da parte dei soggetti abilitati esterni attraverso la procedura prevista dal portale dei depositi telematici o dal portale delle notizie di reato prevista autenticazione del soggetto depositante"; 

 "tali atti e documenti si intendono ricevuti dal dominio giustizia nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione da parte del portale dei depositi telematici, che attesta il deposito dell'atto o del documento presso l'ufficio giudiziario competente, senza l'intervento degli operatori della cancelleria o della segreteria, salvo il caso di anomalie bloccanti".

Secondo quanto chiarito dal Ministero, dal tenore della disposizione in esame si evince chiaramente come gli operatori della cancelleria o della segreteria possano rifiutare un atto depositato nel portale dei depositi telematici del processo penale solo in caso di eventuali "anomalie bloccanti", circostanza che si verifica esclusivamente nelle ipotesi in cui non sia possibile collegare l'atto o il documento al fascicolo in cui viene depositato.

Più nel dettaglio, tali "anomalie bloccanti" sono state codificate dalla DGSIA nelle seguenti casistiche:

"difensore non costituito";

"numero di registro o procedimento non identificabile nell'atto";

"nomi parti processuali rappresentate incoerenti nell'atto";

"ufficio destinatario errato".

Dunque, al di fuori delle predette specifiche casistiche, il deposito dell'atto o del documento non potrà più essere rifiutato, impregiudicata ogni valutazione che il magistrato sarà tenuto a compiere circa l'ammissibilità del deposito dell'atto o del documento.

In allegato la circolare.

 

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