Di Paola Mastrantonio su Venerdì, 24 Maggio 2024
Categoria: Politica Forense

Processo penale: sentenza additiva della Corte Costituzionale sull’art. 34 c. 2 c.p.p. (incompatibilità del giudice).

Con decisione pubblicata ieri 23 maggio 2024 (n. 93/24), la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 34 c. 2 c.p.p. nella parte in cui non prevede l'incompatibilità, a decidere sull'opposizione all'archiviazione per particolare tenuità del fatto, del giudice persona fisica che abbia rigettato la richiesta di decreto penale di condanna, ritenendo sussistere la suddetta causa di esclusione della punibilità.

La decisione è stata resa a seguito del rinvio da parte del GIP del Tribunale di Napoli, il quale, con ordinanza del 3 luglio 2023, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità del GIP a partecipare al giudizio di opposizione alla richiesta di archiviazione di cui all'art. 410 cod. proc. pen. dopo che, nel rigettare una richiesta di emissione di decreto penale di condanna, si sia espresso in merito alla sussistenza di una causa di non punibilità, per contrasto con gli artt. 3, 24, secondo comma, 111, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. 

La Corte Costituzionale, dopo aver dichiarato inammissibili le questioni riferite agli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., per carenza assoluta di motivazione delle censure, ha, invece reputato fondata la questione promossa in riferimento all'art. 111, secondo comma della Costituzione.

Secondo la Consulta, poiché il giudizio sulla particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta – che, infatti deve tener conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., anche delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo - deve ritenersi che in tale caso oggetto di accertamento del giudice sia, in effetti, la commissione del reato e, dunque, che la decisione sia qualificabile anch'essa come giudizio sulla responsabilità penale dell'imputato. 

Il giudizio sulla particolare tenuità del fatto, conclude la sentenza, rappresenta una decisione "pregiudicante" che mina la neutralità del giudice, pertanto, si deve ritenere che, trovandosi il giudice due volte a valutare lo stesso fatto criminoso, dapprima in sede di esame della richiesta di decreto penale di condanna e successivamente in sede di opposizione all'archiviazione per particolare tenuità del fatto, possa essere condizionato dalla decisione assunta in precedenza, in contrasto con l'art. 111, secondo comma, Cost., per il quale il processo si deve svolgere dinanzi a un giudice terzo e imparziale. L'art. 34, comma 2, cod. proc. pen. va, pertanto, dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a decidere sull'opposizione all'archiviazione per particolare tenuità del fatto del giudice persona fisica che, nel rigettare la richiesta di decreto penale di condanna, abbia già espresso il proprio convincimento in ordine alla sussistenza della suddetta causa di esclusione della punibilità.



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