Di Rosalba Sblendorio su Lunedì, 22 Giugno 2020
Categoria: Il caso del giorno da 9/2019

Processo civile, ricorso per cassazione: l'inammissibilità in assenza di difensore qualificato

Inquadramento normativo: Art. 365 c.p.c.

Ricorso per cassazione, sottoscrizione e procura speciale: Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale degli avvocati abilitati dinanzi alle giurisdizioni superiori, munito di procura speciale. Detta procura va rilasciata dalla parte o da colui che ha il potere di rappresentare quest'ultima in forza di un mandato generale "ad negotia". Ne discende che «il procuratore generale alle liti non è abilitato a conferire, a nome del proprio rappresentato, né a se stesso né ad altri la procura speciale necessaria per proporre ricorso per cassazione» (Cass. nn., 11765/2002; 7975/1995, richiamate da Cass. civ., n. 28217/2019). Se la procura è rilasciata in calce o a margine del ricorso per cassazione, il requisito della specialità di questa si deduce dal contesto documentale unitario, derivando dalla relazione fisica tra atto e delega. In tali casi, qualora fosse sussistente un'incertezza sull'effettiva specialità della procura, in quanto conferita con formulazione generica, tale incertezza sarebbe superata dall'inscindibile collegamento con l'atto cui accede. E ciò in considerazione del fatto che il collegamento in questione vale a determinarne la specialità e far presumere la volontà della parte di proporre il ricorso per cassazione, in applicazione del principio interpretativo di conservazione dell'atto giuridico (Cass., nn. 10443/2002; 13443/2003, richiamate da Cass. civ., 214/2020).

Obbligo di avvalersi di difensore qualificato e legittimità costituzionale: «L'obbligo di avvalersi di un difensore qualificato ai fini della proposizione del ricorso per cassazione non si pone in alcun modo in contrasto con le norme costituzionali che tutelano il diritto di difesa, ben potendo la legge ordinaria subordinare a modalità particolari l'esercizio di quel diritto, alla sola condizione che non ne sia resa impossibile o estremamente difficile l'esplicazione (Corte Cost., sent. n. 47 del 1971, richiamata da Cass. civ., n. 2451/2020) e non apparendo d'altronde irragionevole, nell'ottica di una tutela effettiva, rapportare alla fruizione della giurisdizione della Corte suprema la più elevata competenza professionale da parte del difensore, più volte riconosciuta come elemento connotante la qualità di cassazionista» (Cass., nn. 6445/2019; 3051/1991, richiamate da Cass. civ., n. 2451/2020).

Inammissibilità del ricorso per cassazione per mancata sottoscrizione da parte di difensore qualificato: Qualora il ricorso per cassazione e la procura speciale non siano sottoscritte da un avvocato iscritto all'albo speciale dei difensori abilitati dinanzi alle giurisdizioni superiori, l'eventuale integrazione successiva da parte di un difensore qualificato, nel senso di far proprio il contenuto del ricorso, è assolutamente inidonea a superare la causa di inammissibilità prevista dall'art. 365 c.p.c. E ciò in considerazione del fatto che detta integrazione non può sanare ex post una condizione di ammissibilità rappresentata dalla sottoscrizione del ricorso da parte di un difensore qualificato e dall'esistenza della procura speciale; condizione, questa, che deve sussistere al momento della notificazione del ricorso stesso. Con l'ovvia conseguenza che ove manchi detta condizione, il ricorso va dichiarato inammissibile (Cass. civ., n. 11592/2020).

Ammissibilità del ricorso per cassazione firmato digitalmente da difensore qualificato: Il ricorso sottoscritto digitalmente da un difensore qualificato è ammissibile anche se l'atto sia stato originato in formato analogico (cartaceo) come anche la procura e solo quest'ultima sia stata sottoscritta con firma autografa. 

Qualora, infatti, «entrambi gli atti, scansionati e firmati digitalmente, siano stati quindi notificati, unitamente alla relazione di notifica a mezzo posta elettronica certificata e copia cartacea degli stessi, della relata di notifica, del messaggio di posta elettronica certificata e delle ricevute di accettazione e consegna sia stata depositata in cancelleria, corredata dalla attestazione di conformità sottoscritta con firma autografa prescritta [...], detta procedura (ove eseguita da difensore qualificato, n.d.r.) conferisce al ricorso depositato in cancelleria prova della sua autenticità e provenienza, restando del tutto irrilevante che l'originale cartaceo del ricorso non rechi sottoscrizione autografa. La provenienza dal difensore munito di procura risulta comunque attestata sia dalla procura [...] (Cass. nn. 7443/2017, 18491/2013; 21326/2006; 7551/2005; 7485/2003, richiamate da Cass., n. 19434/2019) sia dalla firma digitale apposta al documento notificato per via telematica»(Cass. n. 19434/2019).

Inammissibilità del ricorso per cassazione per mancata sottoscrizione da parte di un difensore qualificato e condanna alle spese: Se il ricorso per cassazione viene dichiarato inammissibile, come nel caso in cui esso sia privo di sottoscrizione da parte di un avvocato iscritto nell'albo speciale dei difensori abilitati dinanzi alle giurisdizioni superiori, «la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione» (art. 13 D.p.r. n. 115/2002). Nel caso in cui il ricorso manchi di una procura speciale, «trattandosi di attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità in mancanza di procura speciale, su di esso grava la pronuncia relativa alle spese processuali, anche rispetto dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato predetto» (Cass., n. 18577/2015, richiamata da Cass. civ., n. 32008/2019). 

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