Di Rosalba Sblendorio su Giovedì, 26 Novembre 2020
Categoria: Il caso del giorno da 9/2019

Processo civile: quando l'omesso avviso di inizio indagini peritali determina la nullità della ctu?

Inquadramento normativo: Art. 194 c.p.c., Art. 90 disp att. c.p.c.

La comunicazione dell'inizio delle operazioni peritali: Nel processo civile, il consulente tecnico d'ufficio, al quale vengono affidate le indagini peritali e che sia stato autorizzato a svolgere l'incarico senza la presenza del giudice, deve dare comunicazione alle parti del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni, con dichiarazione inserita nel processo verbale d'udienza o con biglietto a mezzo del cancelliere.

L'omissione della comunicazione dell'inizio delle operazioni peritali: L'omissione anche di una delle suddette comunicazioni determina la nullità della consulenza stessa, ma solo ove, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, ne sia derivato un pregiudizio del diritto di difesa per non essere state le parti poste in grado, nemmeno successivamente, di intervenire alle operazioni (Cass. nn. 3047/2020; 14532/2016, richiamate da Cass. civ., n. 26304/2020). «Sicché, la riferita nullità non si verifica qualora risulti che le medesime parti, con avviso anche verbale o in qualsiasi altro modo, siano state egualmente in grado di assistere all'indagine o di esplicare in essa le attività ritenute convenienti» (cfr., ex plurimis, Cass., nn. 3155/1991; 10971/1994; 5093/2001; 8227/2006; 10054/2010, richiamate da Cass. civ., n. 14532/2016). 

Ne consegue che ove una parte sia a conoscenza della data stabilita dai consulenti per l'inizio e il prosieguo delle operazioni peritali, ed è ben rappresentata da più consulenti di parte, il fatto che uno solo di essi risulti assente, per omessa comunicazione, non determinerà la nullità della consulenza. E ciò ove:

Quando va eccepita la nullità della consulenza tecnica per omessa comunicazione dell'inizio delle operazioni peritali? La nullità della consulenza tecnica per omessa comunicazione dell'inizio delle operazioni peritali è una nullità relativa e quindi sanabile, se non dedotta nella prima difesa o udienza successiva (Tribunale Castrovillari, sentenza 12 marzo 2018). Tale sanabilità resta ferma anche se la successiva udienza è di mero rinvio della causa, disposto dal giudice per consentire ai difensori l'esame della relazione. E ciò in considerazione del fatto che la denuncia di detto inadempimento formale da parte del consulente tecnico non richiede la conoscenza del contenuto dell'elaborato del consulente (Cass., nn. 1744/2013, 4448/2014, richiamate da Corte d'Appello Potenza Sez. lavoro, sentenza 8 ottobre 2014). 

Quando l'omessa comunicazione dell'inizio delle operazioni peritali non dà luogo alla nullità? Il principio di cui all'art. 159 c.p.c., secondo cui «la nullità parziale di un atto non colpisce le altre parti che ne siano indipendenti, trova applicazione anche con riguardo agli atti processuali che siano il risultato di una pluralità di distinte ed autonome attività. Pertanto, sulla validità della relazione del consulente tecnico d'ufficio non incide l'eventuale nullità di alcune rilevazioni o accertamenti compiuti dal consulente medesimo, per violazione del principio del contraddittorio e conseguente pregiudizio del diritto di difesa delle parti, ove tali rilevazioni o accertamenti non abbiano spiegato alcun effetto sul contenuto della consulenza e sulle relative conclusioni finali (Cass., n. 4981/1977, richiamata da Cass. civ., n. 3893/2017). L'invalidità dell'attività compiuta dal consulente tecnico, perché svolta in violazione del principio del contraddittorio e al di fuori del necessario controllo delle parti, dunque, qualora la lesione del diritto di difesa non si sia riverberata sull'atto conclusivo, consistente nella relazione di consulenza, [...] non si traduce in una nullità che possa assumere rilevanza» (Cass., n. 16441/2011, richiamata da Cass. civ., n. 3893/2017).

L'avviso del prosieguo delle operazioni peritali: «Alle parti va data comunicazione del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali, mentre analogo obbligo di comunicazione non sussiste quanto alle indagini successive, incombendo sulle parti l'onere d'informarsi sul prosieguo di queste al fine di parteciparvi» (Cass. civ., n. 22615/2020)