Di Rosalba Sblendorio su Giovedì, 05 Dicembre 2019
Categoria: Il caso del giorno da 9/2019

Processo civile: quando il giudice valuta le prove secondo il suo prudente apprezzamento?

Inquadramento normativo: Art. 116 c.p.c.

La valutazione delle prove secondo il prudente apprezzamento del giudice: Il giudice può valutare secondo il suo prudente apprezzamento le prove per le quali la legge non disponga altrimenti. In buona sostanza il giudice può valutare secondo prudente apprezzamento una prova o una risultanza probatoria che non è soggetta a un diverso regime (Cass., nn. 1189/2016 e 16598/2016, richiamate da Cass. civ., n. 28693/2019). Ne consegue che si avrà violazione di tale principio qualora «il giudice di merito disattenda, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, le prove legali, ovvero consideri come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione» (Cass., n. 27000/2016, richiamata da Cass. civ. Sez. lavoro, n. 13420/2019).

Quali sono le prove valutabili secondo il prudente apprezzamento del giudice? Sono suscettibili di libera valutazione, salvo che non abbiano natura di prova legale, tutti gli elementi probatori acquisiti nel corso del processo, che il giudice li ritiene i) sufficienti per la decisione e ii) di valore preminente tanto da escludere implicitamente gli altri mezzi istruttori richiesti dalle parti (Cass., S.U., n. 898/1999, richiamata da Tribunale Nola, sentenza 1 ottobre 2019). E ciò in considerazione del fatto che, «in tema di valutazione delle prove, nel nostro ordinamento, fondato sul principio del libero convincimento del giudice, non esiste una gerarchia di efficacia delle prove, per cui i risultati di talune di esse debbano necessariamente prevalere nei confronti di altri dati probatori, essendo rimessa la valutazione delle prove al prudente apprezzamento del giudice. 

Con l'ovvia conseguenza che il convincimento del giudice sulla verità di un fatto può basarsi anche su una presunzione, eventualmente in contrasto con altre prove acquisite, se da lui ritenuta di tale precisione e gravità da rendere inattendibili gli altri elementi di giudizio a esso contrari» (Cass., n. 9245/2007, richiamata da Tribunale Nola, sentenza 1 ottobre 2019). In punto, pertanto, è stato ritenuto che sono suscettibili del prudente apprezzamento del giudice:

Le prove valutate secondo il prudente apprezzamento del giudice e l'insindacabilità in sede di legittimità: «Il principio del libero convincimento [...] opera interamente sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità». Ne consegue che se il giudice viola tale principio, tale violazione costituisce un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione (Cass., n., 23940/2017, richiamata da Cass. civ., n. 23121/2019).

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