Inquadramento normativo: Art. 291 c.p.c.
La rinnovazione della notificazione in primo grado e nel giudizio d'appello: Nel giudizio di primo grado, se il convenuto non si costituisce e il giudice istruttore rileva un vizio che importi nullità nella notificazione della citazione fissa all'attore un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza. [...] Se l'ordine di rinnovazione della citazione [...] non è eseguito, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue [...] (art. 291 c.p.c.). Nel giudizio d'appello, la rinnovazione della notificazione va disposta "quando occorre" (art. 350 c.p.c., comma 2) (Cass. civ., n. 29685/2020). Con riferimento all'appello nel rito del lavoro, qualora manchi la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione d'udienza, nonostante sia proposto tempestivamente, esso va dichiarato improcedibile. E ciò in considerazione del fatto che, in quest'ipotesi, non è non consentito al giudice di assegnare un termine perentorio per provvedere a una nuova notifica a norma dell'art. 291 c.p.c. (Cass. n.17368/2008, Cass., SS.UU., n. 20604/2008; Cass. nn. 8752/2010; 20613/2013, richiamate da Corte d'Appello Genova, sentenza 11 gennaio 2021).
Effetti della rinnovazione della notificazione: La previsione dell'ordine di rinnovazione è funzionale alla tutela dell'integrità del contraddittorio e mira a evitare che la nullità della notifica possa irreversibilmente rivolgersi contro il notificante: per questo è stabilito che la rinnovazione della notificazione - ricollegandosi per disposizione di legge alla notificazione iniziale nulla - impedisce ogni decadenza.
La rinnovazione in altri termini produce, in forza della indicata disposizione, un effetto conservativo della notificazione nulla, per cui - sul piano strettamente processuale- per effetto della rinnovazione la notifica si ha per effettuata ora per allora (Cass. civ., n. 29685/2020).
La rinnovazione della notificazione e l'impugnazione del lodo arbitrale: Nell'ipotesi di lodo arbitrale nullo, la notificazione della relativa impugnazione presso il difensore della parte da questi assistito nel procedimento arbitrale, anziché alla parte personalmente, configura un'ipotesi di nullità e non di inesistenza della notificazione. Ne consegue che tale vizio è sanabile attraverso o la rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c. o la costituzione del convenuto con una sanatoria del vizio con efficacia retroattiva ed esclude ogni decadenza, anche quella per l'eventuale sopraggiungere della scadenza del termine d'impugnazione (Cass. n. 22486/2004, richiamata da Cass. civ., n. 29191/2020).
La rinnovazione della notificazione e la notificazione atto introduttivo all'amministrazione dello Stato: La notificazione dell'atto introduttivo di un giudizio eseguita direttamente all'amministrazione dello Stato e non presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, nei casi nei quali non si applica la deroga alla regola di cui all'art. 11, r.d. n. 1611/1933, non può ritenersi affetta da mera irregolarità o all'opposto da inesistenza, bensì [...] da nullità, ed è quindi suscettibile di rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c., ovvero di sanatoria nel caso in cui l'amministrazione si costituisca (Cass. nn. 5212/2008, n. 18849/2011, richiamate da Cass. civ., n. 24032/2020).
La rinnovazione della notificazione e notifica non andata a buon fine: Con riguardo all'appello, nell'ipotesi di notifica non andata a buon fine a causa della variazione dell'indirizzo dello studio del difensore della parte appellata, si configura una situazione non di nullità della notifica, bensì di inesistenza della stessa in quanto, in questo caso, manca il perfezionamento della notifica medesima.
Pertanto, ove l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa, appare impredicabile una rinnovazione iussu iudicis sanante con effetto ex tunc, ai sensi dell'art. 291 c.p.c. (Cass. SS.UU. n. 14916/2016, richiamata da Cass. civ., n. 19113/2020).
La rinnovazione della notificazione e il ricorso per cassazione: La produzione dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 c.p.c., o della raccomandata con la quale l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuto compimento delle formalità di cui dell'art. 149 c.p.c., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell'avvenuta instaurazione del contraddittorio (Cass. n. 627/2008, Cass. civ. SS. UU., n. 9278/2020). In caso, però, di mancata produzione dell'avviso di ricevimento, e in assenza di attività difensiva da parte dell'intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c.; tuttavia, il difensore del ricorrente presente in udienza o all'adunanza della corte in camera di consiglio può domandare di essere rimesso in termini [...] per il deposito dell'avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all'amministrazione postale un duplicato dell'avviso stesso [...] (Cass. nn. 627/2008, 9342/2008, 1694/2009; 9487/2010; 14421/2010; 13923/2011; 19387/2012; n. 25285/2014; 26108/2015; 29823/2017; 18361/2018; 30180/2018; 23422/2019, richiamate da Cass. civ. SS. UU., n. 9278/2020).