Inquadramento normativo: Artt. 50 e77 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602
L'iscrizione dell'ipoteca esattoriale e la comunicazione preventiva: Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento (art. 50 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602). Decorso inutilmente detto termine, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede. L'agente della riscossione, anche al solo fine di assicurare la tutela del credito da riscuotere, può iscrivere la garanzia ipotecaria […] purché l'importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente a ventimila euro. […]. L'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca (art. 77 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602). E ciò in considerazione del fatto che l'iscrizione ipotecaria ha un'incidenza negativa sul contribuente e la relativa comunicazione consente a quest'ultimo di poter esercitare il suo diritto alla difesa. La comunicazione in questione è espressione del più generale principio dell'obbligo di attivare il contraddittorio endoprocedimentale immanente nell'ordinamento tributario, fermo restando che, in quanto avente natura reale, l'ipoteca conserva la propria efficacia finché non ne venga disposta la cancellazione ad opera del giudice (Cass. n. 30534/2019, richiamata da Cass., n. 12838/2021).
Qualora questo contraddittorio endoprocedimentale non sia attivato, l'scrizione ipotecaria sarà nulla per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantita anche dagli artt. 41, 47 e 48 della carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Cass. n. 23875/2015, richiamata da Cass., n. 12838/2021). D'altro canto, nell'ordinamento tributario, la tutela del diritto del contribuente è possibile proprio imponendo all'amministrazione l'obbligo di attivazione del suddetto contraddittorio e ciò ogni volta che debba essere adottato un provvedimento lesivo dei diritti e degli interessi del contribuente medesimo. Principio il cui rispetto è dovuto da parte dell'amministrazione indipendentemente dal fatto che il su indicato obbligo sia previsto espressamente da una norma positiva. La sua violazione determina la nullità dell'atto lesivo che sia stato adottato senza la preventiva comunicazione al destinatario (Cass. n. 19394/2018; Cass. SS.UU. n. 19667/2014, richiamate da Cass., n. 12838/2021).
L'iscrizione ipotecaria e la sua impugnazione: Con riguardo ai beni mobili registrati, l'orientamento giurisprudenziale ha chiarito che il fermo amministrativo [...] ha natura non già di atto di espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa, trattandosi di misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all'adempimento, sicché la sua impugnativa, sostanziandosi in un'azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, segue le regole generali del rito ordinario di cognizione in tema di riparto della competenza per materia e per valore (Cass., SS.UU, Ordinanza n. 15354/2015, Cass. n. 18041/2019, richiamate da Cass., n. 4871/2021).
E ciò anche se l'impugnazione riguarda la regolarità formale dell'atto. Ne consegue che tale impugnazione non è soggetta al termine decadenziale di cui all'art. 617 c.p.c. Il principio in questione trova applicazione anche all'ipoteca esattoriale. In punto le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato che l'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602:
- non è considerata un atto dell'espropriazione forzata (Cass., SS.UU. n. 19667/2014, richiamata da Cass., n. 4871/2021),
- concerne una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria (Cass., SS.UU. n. 19667/2014, richiamata da Cass., n. 4871/2021).
Con l'ovvia conseguenza che, come per il fermo, tutte le azioni volte ad ottenere la dichiarazione di nullità dell'iscrizione ipotecaria, che si assume operata dall'agente della riscossione in mancanza dei relativi presupposti, non possono essere qualificate come opposizioni agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. Esse costituiscono ordinarie azioni di accertamento negativo del credito e sfuggono ai termini perentori di decadenza previsti dalla su citata disposizione ( Cass., n. 4871/2021).