Di Rosalba Sblendorio su Giovedì, 31 Dicembre 2020
Categoria: Il caso del giorno da 9/2019

Processo civile: la copia esecutiva può essere rilasciata anche in modalità telematica

Inquadramento normativo: Art. 475 c.p.c., Art. 23, comma 9 bis, D.L. n. 137/2020, convertito in legge n, 176/2020

La formula esecutiva e la sua funzione: «Le sentenze e gli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, debbono essere muniti della formula esecutiva, salvo che la legge disponga altrimenti. La spedizione del titolo in forma esecutiva può farsi soltanto alla parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o ai suoi successori, con indicazione in calce della persona alla quale è spedita. La spedizione in forma esecutiva consiste nell'intestazione "Repubblica italiana - In nome della legge» e nell'apposizione da parte del cancelliere o notaio o altro pubblico ufficiale, sull'originale o sulla copia, della seguente formula: Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti"». La funzione della formula esecutiva è quella di controllo da parte del cancelliere «della legittimazione del soggetto attivo del titolo a servirsi di esso per la soddisfazione in concreto del proprio diritto accertato, e della regolarità formale del provvedimento». 

In buona sostanza, con l'apposizione della formula esecutiva viene esercitato un controllo sulla legittimazione di colui che deve intraprendere l'azione esecutiva e che fa richiesta della predetta apposizione (T.A.R. Campania Salerno, n. 1043/2020). Occorre far rilevare, inoltre, che la spedizione in forma esecutiva di un provvedimento cui deve essere data esecuzione postula l'accertamento del fatto che:

Con l'ovvia conseguenza che non potrà provvedersi alla spedizione ove l'accertamento su menzionato abbia avuto esito positivo (Cass. civ., n. 3967/2019). Qualora, su un provvedimento ch sia privo di esecutività o non abbia ex se tale natura (come ad esempio un decreto ingiuntivo non dichiarato provvisoriamente esecutivo) viene apposta ugualmente la formula esecutiva, questa apposizione si traduce in un atto del cancelliere che non vale a conferire esecutività al predetto provvedimento (Tribunale Bari, sentenza 9 ottobre 2014).

La copia esecutiva rilasciata in modalità telematica: Attualmente, a seguito dell'adozione delle «misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», è stato previsto il rilascio in forma di documento informatico della copia esecutiva delle sentenze e degli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria da parte del cancelliere. 

Tale rilascio è possibile ove sia presentata un'istanza, da depositare in modalità telematica, dalla parte a favore della quale è stato pronunciato il provvedimento. Ma in cosa consiste tale copia? Si tratta di un documento informatico che contiene, anche in formato immagine, il provvedimento del giudice. In calce a tale documento vanno aggiunte l'intestazione e la formula esecutiva con l'indicazione della parte a favore della quale la spedizione è fatta. La copia esecutiva viene sottoscritta digitalmente dal cancelliere; una firma digitale, questa, che va a integrare e sostituire l'apposizione di sigillo del cancelliere. È possibile, poi, estrarre dal fascicolo informatico il duplicato e la copia analogica o informatica della copia esecutiva in forma di documento informatico. «Le copie analogiche e informatiche, anche per immagine, della copia esecutiva in forma di documento informatico estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità equivalgono all'originale». Detta attestazione viene apposta in calce o a margine della copia o su foglio separato, purché materialmente congiunto alla stessa. «Quando l'attestazione di conformità si riferisce a una copia informatica, l'attestazione stessa è apposta nel medesimo documento informatico. L'attestazione di conformità può alternativamente essere apposta su un documento informatico separato e l'individuazione della copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo le modalità stabilite nelle specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. Se la copia informatica è destinata alla notifica, l'attestazione di conformità è inserita nella relazione di notificazione».