Inquadramento normativo: Artt. 83, 126, 131, 136, 170, D.p.r. n. 115/2002
Il gratuito patrocinio a spese dello stato: Il gratuito patrocinio a spese dello stato si differenzia dal patrocinio gratuito in quanto la prestazione del difensore non è gratuita, bensì retribuita dallo Stato. «Nel processo civile, l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è disposta, su istanza dell'interessato, dal Consiglio dell'ordine degli avvocati "in via anticipata e provvisoria", sulla base della sola documentazione presentata dal richiedente. Per effetto dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la parte ammessa è sollevata dalle spese processuali: alcune delle quali (come il contributo unificato, le imposte di bollo, registro, ipotecaria e catastale, i diritti di copia, le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio) sono "prenotate a debito", sono cioè annotate a futura memoria, senza effettivo pagamento, ai fini dell'eventuale successivo recupero; altre (come gli onorari e le spese dovuti ai difensori, le indennità e spese di viaggio spettanti ai testimoni e ai consulenti tecnici) sono, invece, "anticipate dall'erario"» (Cass. civ. Sez. Unite, n. 4315/202).
La liquidazione delle competenze spettanti al difensore nel patrocinio a spese dello stato: Al termine di ciascuna fase o grado del processo o alla cessazione dell'incarico, il giudice liquida le competenze spettanti al difensore con decreto emesso contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta.
Il fatto che il decreto in questione venga emesso con la pronuncia del provvedimento finale non incide sulle regole di competenza per la liquidazione; competenza, questa, che resta sempre in capo al giudice di merito (Cass., n. 22448/2019, richiamata da Cass. civ., n. 11677/2020). Ne consegue l'esclusione della Corte di cassazione a pronunciarsi su detta liquidazione.
Quando presentare l'istanza di liquidazione dei compensi nel patrocinio a spese dello Stato? «Nel patrocinio a spese dello Stato non è prevista alcuna decadenza per l'avvocato che depositi l'istanza di liquidazione dei compensi in un momento successivo alla pronuncia» (Cass. civ., n. 22448/2019, richiamata da Cass. civ., n. 19733/2020).
Revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato: L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è subordinata alla sussistenza di due presupposti:
- l'instante deve essere titolare di un reddito imponibile non superiore all'importo previsto dall'art. 76 D.p.r. n. 115/2002;
- le pretese dell'interessato non devono apparire "manifestamente infondate".
Sia nell'ipotesi in cui vengano meno tali presupposti, anche nel corso del giudizio, sia nel caso in cui emerga che l'interessato abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice può revocare l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Se nel corso del processo sopravvengono modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio, la revoca dell'ammissione provvisoria al patrocinio ha efficacia ex nunc. Qualora risultino insussistenti i presupposti per l'ammissione ovvero risulti che l'interessato abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, la revoca ha invece efficacia ex tunc, ha cioè "efficacia retroattiva", facendo così venir meno tutti gli effetti prodotti fino a quel momento dall'ammissione (Cass. civ. Sez. Unite, n. 4315/2020).
Chi revoca l'ammissione del patrocinio a spese dello Stato? Il potere di revocare l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato spetta al giudice di merito e quindi, mai alla Corte di cassazione. Infatti, quando la questione della revoca in esame è posta dinanzi alla Corte di cassazione, quest'ultima dovrà rimettere la decisione al giudice di rinvio ovvero - nel caso di mancato rinvio - al giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato. E ciò in considerazione del fatto che alla «Corte di cassazione non è consentito - in ragione del proprio ruolo di giudice della legittimità e delle sue funzioni di nomofilachia - pronunciare provvedimenti diversi da quelli che decidono il ricorso. L'esclusione del potere della Corte di cassazione di revocare il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è imposta poi - di necessità - dal regime delle impugnazioni del provvedimento di revoca». Nella materia civile, secondo quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità, il decreto di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, sebbene non sia disciplinato espressamente un rimedio contro di esso, sarà impugnabile mediante l'opposizione di cui all'art. 170, D.p.r., n. 115/2002, ossia un'opposizione di «carattere generale, esperibile contro tutti i decreti in materia di liquidazione e, quindi, anche contro il decreto del magistrato che la rifiuti» (Cass., nn. 13833/2008; 13807 /2011; 21685/2013; 21700 /2015; 1684 /2019, richiamate da Cass. civ. Sez. Unite, n. 4315/2020).