Di Rosalba Sblendorio su Lunedì, 16 Agosto 2021
Categoria: Il caso del giorno da 9/2019

Processo civile, irritualità deposito atto notificato via pec: la notifica si ritiene inesistente o nulla?

Inquadramento normativo: art. 9 legge n. 53 del 1994, art. 19-bis del Provvedimento del Responsabile S.I.A. del 16 aprile 2014, art. 23 comma 1 d.lgs. n. 82 del 2005.

Deposito telematico della copia dell'atto notificato via pec: La trasmissione in via telematica all'ufficio giudiziario della copia dell'atto notificato via pec è effettuata inserendo all'interno della busta telematica:

I dati identificativi relativi alle ricevute sono inseriti nel file DatiAtto.xml.

Impossibilità di deposito telematico della copia dell'atto notificato via pec: Quando non è possibile effettuare il deposito telematico dell'atto notificato via pec, allora sarà necessario estrarre copia su supporto analogico:

Il tutto dovrà contenere l'attestazione di conformità ai documenti informatici, da cui sono tratte le copie dell'atto notificato con modalità telematica (Cass., 20214/2021).

In punto si fa rilevare che le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale se la loro conformità non è espressamente disconosciuta (art. 23 comma 1 d.lgs. n. 82 del 2005). 

Resta fermo, ove previsto, l'obbligo di conservazione dell'originale informatico (art. 23 comma 1 d.lgs. n. 82 del 2005).

Casistica. Prova documentale della notifica telematica di un atto di opposizione a decreto ingiuntivo: Se a causa di un "virus" informatico che danneggia i files del server del mittente da cui estrarre il dato non è possibile provare la notifica via pec dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, in tali casi è ammesso il mezzo residuale della prova cartacea. Il deposito cartaceo non può condurre alla dichiarazione dell'inammissibilità dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo per notifica inesistente (Cass., 20214/2021). E ciò in considerazione del fatto che le forme digitali, nella loro violazione, non integrano una causa di "inesistenza" della notifica, figura, questa, che [...] non ammette la sanatoria per il principio del raggiungimento dello scopo (Cass. SU n. 7665 del 18/04/2016; Cass. n. 20625 del 31/08/2017; Cass. SU n. 23620 del 28/09/2018; Cass. n. 6417 del 05/03/2019, richiamate da Cass., 20214/2021). Ne consegue che in tali casi sarà possibile la sanatoria di tali violazioni per raggiungimento dello scopo (Cass., 20214/2021). In buona sostanza, il mezzo residuale della prova cartacea su citato costituisce una violazione che integra una causa di nullità e non di inesistenza e come tale:

D'altro canto, non può addivenirsi a diversa conclusione dal momento che deve rammentarsi che l'inesistenza della notificazione è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile quell'atto. L'inesistenza non è, dunque, in senso stretto, un vizio dell'atto più grave della nullità, poiché la dicotomia nullità/inesistenza va, alla fine, ricondotta alla bipartizione tra l'atto e il non atto. Il caso di irrituale deposito dell'atto notificato telematicamente non determina inesistenza della notifica, ma nullità della stessa. Con l'ovvia conseguenza che questa sarà soggetta a sanatoria se raggiungerà lo scopo di provocare la presa di conoscenza di un atto da parte del destinatario, attraverso la certezza legale che esso sia entrato nella sua sfera di conoscibilità, con gli effetti che ne conseguono (in termini [...] di instaurazione del contraddittorio) (Cass., S.U., n. 14916/2016).