Di Rosalba Sblendorio su Giovedì, 06 Agosto 2020
Categoria: Il caso del giorno da 9/2019

Processo civile: focus sulle firme digitali formato CAdES e PAdES

Inquadramento normativo: Art. 34, comma 1 Decreto del Ministro della giustizia 21/02/2011 n. 44 e Ordinanza ministeriale 28/12/2015, Regolamento UE n. 910/2014.

Il certificato di firma del documento informatico: I requisiti dell'atto informatico da depositare telematicamente nel processo civile sono i seguenti:

L'atto informatico, poi, sempre ai fini del deposito telematico:

Le struttura del documento firmato PadEs-BES o CadESBES: «La firma digitale è il risultato di una procedura informatica - detta validazione - che garantisce l'autenticità e l'integrità di documenti informatici. Essa conferisce al documento informatico le peculiari caratteristiche di:

Le firme digitali possono essere di tipo CAdES, ovverosia CMS (Cryptographic Message Syntax) Advanced Electronic Signatures, oppure di tipo PAdES, ovverosia PDF (Portable Document Format) Advanced Electronic Signature (Cass. civ. Sez. Unite, n. 10266/2018). «La firma digitale in formato CAdES, dà luogo a un file con estensione finale ".p7m" e può essere apposta a qualsiasi tipo di file, ma per visualizzare il documento oggetto della sottoscrizione è necessario utilizzare un'applicazione specifica. Invece, la firma digitale in formato PAdES, più nota come "firma PDF", è un file con normale estensione ".pdf", leggibile con i comuni readers disponibili per questo formato» (Cass. civ. Sez. Unite, n. 10266/2018).

Apposizione della firma digitale: La firma digitale viene apposta secondo la modalità "firme multiple indipendenti" o parallele. In buona sostanza uno o più soggetti, ognuno con la propria chiave privata, appone la firma digitale sullo stesso documento (o contenuto della busta). «L'ordine di apposizione delle firme dei firmatari non è significativo e un'alterazione dell'ordinamento delle firme non pregiudica la validità della busta crittografica». 

Equivalenza delle firme digitali PadEs-BES o CadESBES: «Secondo il diritto dell'UE e le norme, anche tecniche, di diritto interno, le firme digitali di tipo CAdES e di tipo PAdES, sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con le differenti estensioni ".p7m" e ".pdf", e devono, quindi, essere riconosciute valide ed efficaci, anche nel processo civile di cassazione, senza eccezione alcuna» (Cass. civ. Sez. Unite, n. 10266/2018). In buona sostanza non esiste un obbligo esclusivo di usare la firma digitale in formato CADES rispetto alla firma digitale in formato PADES. E ciò in considerazione del fatto che, sebbene, la firma PADES sia una "firma PDF", la busta crittografica generata dall'apposizione della firma in questo formato dà origine sempre a un documento che sul piano informatico:

(Cass. civ., n. 14402/2020).

Si esclude, pertanto, che solo la firma in formato CADES offra garanzie di autenticità, dal momento che – come su accennato – sia il diritto dell'UE che la normativa italiana vigente certificano l'equivalenza delle due firme digitali sia pure con le differenti estensioni "p7m" e "pdf" (Cass. civ., n. 14402/2020).