Inquadramento normativo: Art. 348 ter c.p.c.
L'inammissibilità dell'appello prima di procedere alla trattazione: Prima di procedere alla trattazione della causa, il giudice, sentite le parti, dichiara inammissibile l'appello quando questo non ha una ragionevole probabilità di essere accolto. Tale inammissibilità viene dichiarata «con ordinanza succintamente motivata, anche mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa e il riferimento a precedenti conformi». In buona sostanza, il giudice competente prima di procedere alla trattazione della causa deve fare una valutazione prognostica complessiva del giudizio, estesa a tutte le impugnazioni relative alla medesima sentenza e a tutti i motivi di ciascuna di queste (Cass, S.U n. 1914/2016, richiamata da Cass. civ. Sez. lavoro, n. 10409/2020). «Ne consegue che risulta viziata, per violazione della legge processuale, l'ordinanza di inammissibilità dell'appello se emessa non già prima ma in esito alla discussione della causa, perché con questa fase del processo si attua la compiuta esposizione delle ragioni in fatto e in diritto che sorreggono le domande e le eccezioni proposte e un pieno confronto dialettico, tra i difensori delle parti, in ordine alla loro fondatezza» (Cass. civ. Sez. lavoro, n. 10409/2020).
L'inammissibilità dell'appello prima di procedere alla trattazione e la verifica della corretta instaurazione del contraddittorio: Prima della pronuncia di inammissibilità dell'appello, il giudice deve procedere alla preliminare verifica della corretta instaurazione del contraddittorio tra le parti.
«Ne segue che se dall'esame degli atti risultano vizi di invalidità della notifica dell'atto di appello, o risulta che sia stata pretermessa la notifica della impugnazione a taluno dei litisconsorti necessari o delle altre parti che abbiano interesse a contraddire, il giudice di appello è tenuto ad adottare i provvedimenti di cui all'art. 350, comma 2, c.p.c.» (ossia verifica la regolare costituzione in giudizio, l'integrazione di essa, l'integrazione o la rinnovazione della notificazione). In mancanza, l'ordinanza di inammissibilità sarà impugnabile con ricorso straordinario per cassazione in quanto risulterà affetta da vizio di nullità processuale insanabile (Cass. civ., n. 12887/2020). In buona sostanza, tale mancanza costituisce error in procedendo, con l'ovvia conseguenza che sarà ricorribile in cassazione quell'ordinanza con cui il giudice, dopo aver disposto un rinvio puro e semplice della prima udienza, dichiari «inammissibile l'appello senza procedere a sentire specificamente le parti» (Cass, civile, n. 20758/2017, richiamata daCass. civ., n. 9225/2020).
L'impugnazione della sentenza di primo grado a seguito della declaratoria di inammissibilità dell'appello: «Quando è pronunciata l'inammissibilità dell'appello, contro il provvedimento di primo grado può essere proposto ricorso per cassazione». In tal caso, «il ricorso per cassazione:
- è proponibile entro sessanta giorni dalla comunicazione, o notificazione se anteriore, dell'ordinanza d'inammissibilità dell'appello» (Cass. sez. U nn. 25513 /2016, 11850/2018, richiamate da Cass. civ., n. 1/2019);
- «è soggetto, ai fini del requisito di procedibilità di cui all'art. 369, comma 2, c.p.c. a un duplice onere di deposito, avente ad oggetto la copia autentica sia della sentenza suddetta sia, per la verifica della tempestività del ricorso, dell'ordinanza di inammissibilità, con la relativa comunicazione o notificazione.
In difetto, il ricorso è improcedibile, salvo che, ove il ricorrente abbia assolto l'onere di richiedere il fascicolo d'ufficio alla cancelleria del giudice a quo, la corte, nell'esercitare il proprio potere officioso, rilevi che l'impugnazione sia stata proposta nei sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione ovvero, in mancanza dell'una e dell'altra, entro il termine cd. lungo di cui all'art. 327 c.p.c.» (Cass. sez. U nn. 25513 /2016, 11850/2018, richiamate da Cass. civ., n. 1/2019).
Principio di consumazione dell'impugnazione e inammissibilità dell'appello: Il principio di consumazione dell'impugnazione non impedisce, sino a quando non sia stata pronunciata l'inammissibilità dell'appello, la proposizione di un secondo atto di impugnazione, immune dai vizi del precedente e destinato a sostituirlo. E ciò purché detto atto d'appello sia tempestivo, «requisito per la cui valutazione occorre tenere conto, anche in caso di mancata notificazione della sentenza, non del termine annuale, che comunque non deve essere già spirato al momento della richiesta della notificazione della seconda impugnazione, ma del termine breve, che decorre dalla data di proposizione della prima impugnazione, equivalendo essa alla conoscenza legale della sentenza da parte dell'impugnante» (Cass., nn. 18604/2014, n. 2478/2016, richiamate da Cass. civ., n. 14214/2018).