Di Rosalba Sblendorio su Giovedì, 16 Aprile 2020
Categoria: Il caso del giorno da 9/2019

Processo civile: focus sull'assunzione di una prova fuori della circoscrizione del tribunale

Inquadramento normativo: Art. 203 c.p.c.

La prova assunta fuori della circoscrizione del tribunale: «Se i mezzi di prova debbono assumersi fuori della circoscrizione del tribunale, il giudice istruttore delega a procedervi il giudice istruttore del luogo, salvo che le parti richiedano concordemente e il presidente del tribunale consenta che vi si trasferisca il giudice stesso».

Il carattere ordinatorio del termine fissato per l'assunzione della prova fuori della circoscrizione del tribunale: «Nell'ordinanza di delega, il giudice delegante fissa il termine entro il quale la prova deve assumersi e l'udienza di comparizione delle parti per la prosecuzione del giudizio. Il giudice delegato, su istanza della parte interessata, procede all'assunzione del mezzo di prova e d'ufficio ne rimette il processo verbale al giudice delegante prima dell'udienza fissata per la prosecuzione del giudizio, anche se l'assunzione non è esaurita. Le parti possono rivolgere al giudice delegante, direttamente o a mezzo del giudice delegato, istanza per la proroga del termine». Il termine fissato dal giudice delegante per l'assunzione della prova ha carattere ordinatorio e, pertanto, la relativa istanza di proroga va presentata prima della scadenza del termine stesso. In caso di presentazione successiva, opera la decadenza della parte sia dal diritto di far assumere la prova delegata, sia dal diritto di far assumere, per delega, la prova medesima (Cass., sent. n. 4877/2005, richiamata da Cass. civ., n. 4448/2013). 

La ratio di tale decadenza si rinviene nel fatto che «la propulsione del processo, nelle sue varie articolazioni, è rimessa all'attività delle parti, sicché anche nel caso di prova delegata [...] incombe sempre sulla parte interessata l'onere di svolgere l'attività necessaria perché il provvedimento del giudice abbia esecuzione. La parte cui incombe tale onere incorre in decadenza se non vigila a che l'espletamento delle pratiche avvenga nel termine fissato dal giudice». Infatti, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale (Corte Cost. nn. 82/96; 18/2000; 165/2000; 401/2000, richiamate da Corte d'Appello Firenze, sentenza 18 maggio 2010) [...] il diritto di difesa può essere assoggettato a limitazioni e condizioni, entro il limite della ragionevolezza, senza che esso ne risulti valicato qualora il condizionamento al suo esercizio dipenda da una libera scelta della parte stessa (Cass., n. 4877/2005, richiamata da Corte d'Appello Firenze, sentenza 18 maggio 2010).

Computo del termine per l'assunzione della prova delegata: Se il giudice delega ad altro giudice l'assunzione della prova al di fuori della circoscrizione del tribunale competente, come già accennato, fissa il termine entro il quale la prova deve essere assunta. In questi casi, l'ordinanza contiene l'indicazione di un determinato numero di giorni o di mesi e va comunicata alle parti. Ne consegue che il termine fissato per l'assunzione della prova delegata inizia a decorrere dalla data della comunicazione del provvedimento in questione (Cass. civ., n. 10405/2002). 

La prova testimoniale e la sua assunzione fuori della circoscrizione del tribunale: La decisione in ordine all'assunzione diretta o per delega della prova trova il fondamento in una valutazione discrezionale riservata al giudice e fondata su considerazioni relative al miglior reperimento della prova, o a ragioni di economia e speditezza (Cass., n. 11334/1998, richiamata da Cass. civ., n. 11394/2005). Ove il giudice autorizza l'assunzione della prova testimoniale fuori dalla circoscrizione del tribunale, l'inosservanza del termine ordinatorio fissato per il suo espletamento comporta la nullità relativa della prova assunta. Una nullità, tuttavia, non opponibile dalla parte che vi abbia rinunciato, anche tacitamente, se la relativa eccezione non è proposta nella prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso (Cass., nn. 6334/1990; 2228/1981; 905/1962, richiamate da Cass. civ. Sez. lavoro, n. 14011/2005).

La prova delegata nel procedimento dinanzi al giudice di pace: Le norme dettate per l'assunzione della prova delegata sono previste per il giudizio davanti al tribunale. «La loro trasposizione nel giudizio davanti al giudice di pace comporta un coordinamento con le peculiarità di tale giudice. Tra esse, vi è la non coincidenza tra la "circoscrizione del tribunale" e il territorio in cui è competente un singolo giudice di pace». È stato ritenuto che il termine "circoscrizione" vada interpretato come ambito territoriale entro il quale qualsiasi giudice svolge le funzioni inerenti al proprio ruolo. Se il giudice delegante è un giudice di pace, egualmente deve esserlo il giudice delegato. In tali casi l'assunzione della prova delegata avverrà dinanzi a un giudice delegato che opera fuori dell'ambito territoriale del giudice delegante (Cass. civ., n. 9725/2008).