Inquadramento normativo: Artt 671; 685; 686 c.p.c.; Art. 156 disp att. c.p.c.
Il sequestro conservativo: Il sequestro conservativo è una misura cautelare istituita a tutela del creditore che ha timore di perdere la garanzia del proprio credito. In tali casi, infatti, quest'ultimo può presentare istanza per ottenere il sequestro conservativo di beni mobili o immobili del debitore o delle somme e cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne permette il pignoramento. Una volta autorizzato il sequestro, il sequestrante ottiene una sentenza di condanna esecutiva. Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione, dovrà provvedere a depositarne una copia presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione e procedere alle notificazioni ex art. 498 c.p.c. «Se oggetto del sequestro sono beni immobili, il sequestrante dovrà inoltre chiedere, sempre entro il predetto termine di 60 giorni, l'annotazione della sentenza di condanna esecutiva in margine alla trascrizione prevista dall'art. 679 c.p.c.». Nel caso in cui il bene soggetto a sequestro è un credito giacente presso un terzo, quest'ultimo ne sarà ex lege custode. Ove detto bene sia fruttifero di interessi, il terzo sequestratario sarà tenuto a corrispondere «gli interessi nella misura prevista dal rapporto da cui origina il credito e con le decorrenze ivi previste. Tali frutti civili accrescono il compendio sequestrato ai sensi dell'art. 2912 c.c.» (Cass. civ., n. 15308/2019).
Il sequestro conservativo e l'azione revocatoria: Se il bene oggetto di sequestro conservativo viene venduto, il creditore può esperire l'azione revocatoria. In tali casi, a favore di quest'ultimo, si determina l'effetto dell'inefficacia relativa dell'atto revocato, «con possibilità di aggredire il bene presso il terzo acquirente e senza che all'esecuzione possano partecipare altri creditori in concorso col procedente». E ciò in considerazione del fatto che all'esito dell'azione revocatoria, il bene non rientra nel patrimonio del debitore in quanto l'atto di disposizione di detto bene non è invalido, ma è inefficace solo nei confronti del creditore, «con conseguente possibilità per quest'ultimo, e solo per lui, di promuovere azioni esecutive o conservative su quei beni contro i terzi acquirenti che sono divenuti proprietari seppur validamente» (Cass. nn. 3676/2011, 13972/2007, 7218/1997, richiamate da Cass. civ. , n. 22835/2017).
La vendita dei beni oggetto di sequestro: Nell'ipotesi in cui oggetto del sequestro conservativo siano beni per cui vi è pericolo di deterioramento, «il giudice, con lo stesso provvedimento di concessione o con altro successivo, può ordinarne la vendita nei modi stabiliti per le cose pignorate». In tali casi il prezzo ricavato sostituirà il bene che è stato oggetto del sequestro, poi venduto.
Il sequestro conservativo e la sua conversione in pignoramento: «Il sequestro conservativo si converte in pignoramento al momento in cui il creditore sequestrante ottiene sentenza di condanna esecutiva. Se i beni sequestrati sono stati oggetto di esecuzione da parte di altri creditori, il sequestrante partecipa con essi alla distribuzione della somma ricavata». In particolare si fa rilevare che mentre al momento dell'attuazione del provvedimento cautelare, la misura cautelare opera solo a beneficio del sequestrante, con la conversione del sequestro in pignoramento, il vincolo si estende nei confronti di tutti i creditori intervenuti e interveniendi, con l'ovvia conseguenza che «il processo esecutivo proseguirà all'esclusivo scopo di soddisfare tutti i creditori» (Cass. n. 7218/1997, richiamata da Cass. civ., n. 22835/2017).
Occorre, tuttavia, precisare che con la conversione del sequestro, il pignoramento non retroagisce, quanto ai suoi effetti, al momento della concessione della misura cautelare. Ne discende che «il creditore intervenuto nella successiva esecuzione - sia questa promossa dallo stesso sequestrante o da altri - non può opporre gli effetti del pignoramento, di cui agli artt. 2913 e segg. c.c., agli atti pregiudizievoli in ordine ai beni del debitore, intervenuti tra la concessione del sequestro e il pignoramento: in particolare, l'ipoteca iscritta sull'immobile dopo la trascrizione del sequestro conservativo è inopponibile unicamente al creditore sequestrante e non anche ai creditori intervenuti nell'esecuzione» (Cass. n. 3058/1976, richiamata da Cass. civ., n. 54/2016).
L'ordinanza sulla competenza del giudice investito dell'esecuzione: «L'ordinanza con cui il giudice, investito dell'esecuzione del sequestro conservativo su un credito secondo le norme stabilite per il pignoramento presso terzi […] ravvisa di essere competente e raccoglie [...] la dichiarazione positiva del terzo, in vista dell'eventuale attivazione del processo esecutivo […], non assume valore di sentenza sulla competenza. Pertanto, detto provvedimento non è impugnabile con il regolamento di competenza, ma soltanto con opposizione agli atti esecutivi» (Cass. civ., n. 21255/2014).