Inquadramento normativo: Art. 785 c.p.c., Art. 789 c.p.c.
La domanda di scioglimento della comunione: Nel caso di beni di comproprietà, è possibile promuovere un giudizio di divisione della comunione. Detto giudizio «si compone:
- di una fase dichiarativa, avente ad oggetto l'accertamento della comunione e del relativo diritto potestativo di chiederne lo scioglimento;
- di una fase esecutiva, volta a trasformare in porzioni fisicamente individuate le quote ideali di comproprietà sul bene comune» (Cass. civ., n. 2951/2018).
Presupposto del giudizio di scioglimento della comunione: La domanda di scioglimento della comunione si fonda su una richiesta di accertamento, in caso di contestazione, della comunione stessa (Cass., n. 15504/2018, n. 12003/1992, richiamate da Tribunale Rieti, sentenza 28 gennaio 2019) «Se non sorgono contestazioni sul diritto alla divisione, si procederà alle operazioni divisionali in virtù di semplici ordinanze. In caso contrario, in qualsiasi stadio della procedura, le contestazioni andranno risolte nelle forme del procedimento ordinario e definite con sentenza» (Cass. n. 11293/1998, richiamata da Tribunale Rieti, sentenza 28 gennaio 2019). «Le sentenze pronunciate in questa fase del giudizio divisorio hanno natura di sentenze non definitive» (Cass. nn. 7165/1983; 1521/1980, richiamate da Tribunale Rieti, sentenza 28 gennaio 2019).
Si ha contestazione del diritto di divisione, ad esempio, quando uno dei condividenti nega l'appartenenza alla massa di un singolo bene oggetto della domanda (Cass. n. 6960/1996, richiamata da Tribunale Rieti, sentenza 28 gennaio 2019). In tale ipotesi, l'atto di divisione essendo dichiarativo:
- non fornisce la prova della proprietà nei confronti dei terzi;
- «non può essere applicato nella controversia sulla proprietà tra i condividenti o i loro aventi causa, perché la divisione, accertando i diritti delle parti nel presupposto di una comunione dei beni divisi, presuppone l'appartenenza dei beni alla comunione» (Cass. nn. 4828/1994; n. 27034/2006, richiamate da Tribunale Rieti, sentenza 28 gennaio 2019).
Litisconsorzio nel giudizio di divisione: Nel giudizio di divisione sussiste il litisconsorzio di tutti i condividenti. «Nel caso di divisioni di beni provenienti da titoli diversi, e perciò appartenenti a distinte comunioni, deve procedersi a tante divisioni per quante sono le masse, potendo invece procedersi a una sola divisione solo se tutte le parti vi consentano mediante uno specifico negozio (Cass., n. 5798/1992, richiamata da Cass. civ., n. 25756/2018). Ne consegue che, in tali ipotesi, il litisconsorzio necessario tra i condividenti sussisterà soltanto all'interno del giudizio di divisione relativo a ciascuna massa» (Cass., n. 314/2009, richiamata da Cass. civ., n. 25756/2018).
Progetto di divisione: Nel procedimento per lo scioglimento di una comunione, il giudice istruttore predispone un progetto di divisione, depositandolo in cancelleria. Successivamente fissa l'udienza di discussione. È possibile, tuttavia, che «il giudice istruttore faccia proprio, sia pure implicitamente, il progetto approntato e depositato dal c.t.u., senza necessità di fissare apposita udienza di discussione del progetto quando le parti abbiano già escluso, con il loro comportamento processuale, la possibilità di una chiusura del procedimento mediante accettazione consensuale della proposta divisione». In questo caso è giustificata la diretta rimessione del giudizio alla fase decisoria (Cass., nn. 242/2010; 27405 /2013, richiamate da Cass. civ., n. 1362172017).
Estrazione a sorte dei lotti e contestazioni: Nel giudizio di scioglimento della comunione, il giudice, dopo la predisposizione del progetto di divisione, ove sorgano contestazioni, procederà con l'estrazione a sorte dei lotti (Cass., n. 22435/2013, richiamata da Cass. civ., n. 15466/2016). Occorre, tuttavia, che «le contestazioni al progetto di divisione da lui predisposto siano state risolte con sentenza passata in giudicato» (Cass., nn. 18354/2013, 15163/2002, richiamate da Cass. civ., n. 15466/2016).
L'assegnazione dei beni ai condividenti: «La sentenza contenente l'assegnazione dei beni ai condividenti costituisce titolo esecutivo, con la conseguenza che ciascuno di costoro acquista non solo la piena proprietà dei beni facenti parte della quota toccatagli, ma anche la potestà di esercitare tutte le azioni inerenti al godimento del relativo dominio, compresa quella diretta a ottenere in via esecutiva il rilascio dei beni costituenti la quota del condividente che, in conseguenza della compiuta divisione, non abbia più nessun titolo idoneo a giustificarne l'ulteriore detenzione» (Cass. civ., n. 28697/2013, richiamata da Cass. civ., n. 20961/2018).