Inquadramento normativo: Art. 301 c.p.c.
L'interruzione del processo civile per morte o impedimento del procuratore: «Se la parte è costituita a mezzo di procuratore, il processo è interrotto dal giorno della morte, radiazione o sospensione del procuratore stesso». In tali casi si verifica un'automatica interruzione del processo, «con conseguente preclusione di ogni ulteriore attività processuale, che se compiuta è causa di nullità degli atti successivi e della sentenza. Tuttavia tale nullità [...], può essere fatta valere solo quale motivo di impugnazione, e nei limiti di questa, con l'effetto che non è più proponibile se sia decorso il termine "lungo" decorrente dalla pubblicazione della sentenza [...]» (Cass., nn. 28846/2018; 13244/2014; 25641/2010, richiamate da Cass. civ., n. 19495/2020).
Processo civile e sospensione dell'avvocato dall'esercizio della professione forense: Nel caso di sospensione dall'esercizio della professione, l'impedimento del procuratore è temporaneo. Ne discende che, a differenza dei casi di morte o radiazione del procuratore dall'albo, detto impedimento va solo a incidere sui tempi e modi di ripresa del processo interrotto. In quest'ipotesi, una volta cessati gli effetti della sospensione:
- non occorre che al procuratore venga rilasciata una nuova procura alla lite dal momento che l'avvocato, costituito prima della sospensione, riprenderà a svolgere le sue funzioni in forza della procura originaria;
- «il procuratore, che evidentemente è a conoscenza dell'evento interruttivo dipendente dalla sua sospensione dall'esercizio della professione forense e della relativa durata, ha l'onere di riattivarsi tempestivamente, una volta cessati gli effetti di quell'evento, per assicurare la prosecuzione del processo interrotto» (Cass., nn. 24997/2010, 13490/2004, 1010/1969, richiamate da Cass. civ., n. 21186/2019).
La differenza di disciplina tra l'ipotesi di sospensione temporanea del procuratore e quella di morte e radiazione dall'albo dell'avvocato sta nel fatto che, nella prima non ricorre «la stessa esigenza di protezione del diritto di difesa della parte che, a seguito della morte o radiazione del proprio procuratore, resta priva di tutela legale; esigenza che impone il fatto che il termine di riassunzione decorra non già dall'evento in sé, ma dalla sua conoscenza legale in capo alla parte stessa» (Cass. civ., n. 21186/2019).
Processo civile e revoca della procura o rinuncia a essa: «Non sono cause d'interruzione del processo civile la revoca della procura e la rinuncia a essa». Con particolare riferimento alla revoca della "procura ad litem", si fa rilevare che questa è un «atto espressione della autonomia negoziale della parte, rimesso esclusivamente a quest'ultima nell'esercizio del diritto potestativo di recesso dal rapporto professionale instaurato con il contratto d'opera intellettuale. Per tal verso la revoca non integra [...] causa interruttiva del processo, diversamente dalla morte dell'unico difensore» (Cass. civ., n. 7751/2020).
Processo civile e cancellazione volontaria dall'albo: La cancellazione volontaria dall'albo costituisce una delle cause interruttive del processo civile. In queste ipotesi, nel caso di cancellazione intervenuta a seguito di pronuncia della sentenza, il termine di impugnazione non riprende a decorrere sino a quando non viene meno la causa di interruzione con, ad esempio, la sostituzione del procuratore cancellato dall'albo.
Nel caso in cui sia il difensore domiciliatario a essersi cancellato volontariamente dall'albo nelle more del decorso del termine di impugnazione e prima della notifica della sentenza, la notifica di questa effettuata presso detto domiciliatario sarà nulla, «giacché indirizzata a un soggetto non più abilitato a riceverla perché
ormai privo di ius postulandi, tanto nel lato attivo che in quello passivo. Una nullità, questa, che ove non sanata, retroattivamente, dalla costituzione spontanea dell'appellato o mediante il meccanismo di cui all'art. 291 c.p.c., comma 1, determinerà, altresì, la nullità del procedimento e della sentenza di appello, ma non anche il passaggio in giudicato della decisione di primo grado» (Cass., S.U., n. 3702/2017, richiamata da Cass. civ., n. 30192/2019).
Interruzione del processo per morte del procuratore e riassunzione: «In tema di interruzione del processo per morte del procuratore di una delle parti, il termine per la relativa riassunzione decorre dalla data in cui la parte rimasta senza difensore ha avuto dell'evento conoscenza legale, acquisita tramite atti muniti di fede privilegiata quali dichiarazioni, notificazioni o certificazioni rappresentative dell'evento medesimo, alle quali non è equiparabile la conoscenza di fatto altrimenti acquisita, e dovendo tale conoscenza avere ad oggetto tanto l'evento in sé considerato, quanto lo specifico processo nel quale esso deve esplicare i suoi effetti» (Cass., nn. 10594/2019; 13900/2017, richiamata da Corte d'Appello Roma Sez. lavoro, sentenza 12 maggio 2020). «L'atto di riassunzione del processo non introduce un nuovo procedimento ma espleta esclusivamente la funzione di consentire la prosecuzione di quello già pendente. Pertanto, ai fini della sua validità, direttamente controllabile in sede di legittimità, il giudice di merito deve apprezzare l'intero contenuto dell'atto stesso, come notificato alla controparte, onde verificarne la concreta idoneità a consentire la ripresa del processo» (Cass. civ., n. 6193/2020).