Inquadramento normativo: Art. 292 c.p.c., art. 327 c.p.c.
La ratio della conoscenza legale di alcuni atti da parte del contumace: Al contumace vanno notificate:
- l'ordinanza che ammette l'interrogatorio formale;
- l'ordinanza che ammette il giuramento;
- le comparse contenenti domande nuove o riconvenzionali.
La ratio della notifica dei predetti atti sta nel fatto di voler assicurare che il contumace abbia legale conoscenza di alcuni atti: atti attraverso cui risulta modificato, in senso ampliativo, l'oggetto del processo (mercé la proposizione di nuove domande e di domande riconvenzionali) o mediante i quali si producono conseguenze particolarmente gravi a carico del contumace che rimanga inerte (come avviene nel caso di deferimento dell'interrogatorio formale o del giuramento […]) (Cass., n. 24008/2021). Oltre ai predetti atti, proprio al fine di salvaguardare la posizione del contumace, secondo la giurisprudenza costituzionale, va notificata a quest'ultimo anche la comunicazione del verbale in cui si dà atto della produzione della scrittura privata passibile di disconoscimento (Corte cost. 28 novembre 1986, n. 250 e 6 giugno 1989, n. 317, richiamate da Cass., n. 24008/2021).
Le altre comparse si considerano comunicate con il deposito in cancelleria e con l'apposizione del visto del cancelliere sull'originale. Tutti gli altri atti non sono soggetti a notificazione o comunicazione. Le sentenze sono notificate alla parte personalmente (art. 292 c.p.c.).
La parte contumace nel giudizio arbitrale e le cautele: Nel giudizio arbitrale, se una parte omette di rassegnare le proprie difese, assumendo, quindi, il ruolo di parte non attiva, che nel processo civile ordinario di cognizione equivale al ruolo del contumace, il rispetto del principio del contraddittorio non implica l'adozione di cautele più estese rispetto a quelle previste per il su citato processo ordinario di cognizione. Ne consegue che nel giudizio arbitrale, andranno comunicati gli stessi atti contemplati per chi resta contumace nel processo ordinario di cognizione. E ciò in considerazione del fatto che la pronuncia del lodo non esige maggiori garanzie, sul fronte del contraddittorio, rispetto a quelle che presidiano la spendita dell'attività giurisdizionale da parte del giudice (Cass., n. 24008/2021).
La contumacia e gli effetti interruttivi del termine per usucapire: In materia di diritti reali, l'effetto interruttivo del termine per usucapire, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1165 e 2943 c.c., va riconosciuto anche all'atto di citazione affetto da vizi afferenti alla vocatio in ius […], se l'atto stesso sia stato validamente notificato, e ciò ancorché il convenuto sia rimasto contumace e il giudice non abbia disposto l'immediata rinnovazione dell'atto ai sensi dell'art. 164 co. 2 c.p.c. (Cass. n. 21929/2021).
Il contumace e l'impugnazione della sentenza oltre il termine: In virtù dell'art. 327 c.p.c., l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione ordinaria, indipendentemente dalla notificazione del provvedimento, non possono essere proposti dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza. Questa disposizione non si applica quando il contumace dimostra di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione di essa, e per nullità della notificazione degli atti di cui all'art. 292 c.p.c. (art. 327, comma 2, c.p.c.). In punto, la giurisprudenza ha stabilito che il contumace può interporre gravame avverso la sentenza che lo abbia visto soccombente, dopo la scadenza del termine di impugnazione, a condizione che egli dia la prova:
- della nullità della citazione o della relativa notificazione (nonché della notificazione degli atti di cui all'art. 292 cod.proc.civ.) (Cass., n. 24124/ 2021);
- della non conoscenza del processo a causa di detta nullità (Cass., n. 24124/ 2021).
In buona sostanza in capo al contumace, in tali ipotesi, incombe l'onere di dimostrare che sussistono circostanze di fatto dalle quali si possa desumere il difetto di anteriore conoscenza o la presa di conoscenza del processo in una certa data; una prova, questa, che può essere fornita anche mediante presunzioni (Cass. nn. 8/2019; 833/2007; 2134/2002; 31/1999; 13012/1997; 4222/1994, richiamate da Cass., n. 24124/ 2021).