Inquadramento normativo: Art. 384 c.p.c.
L'enunciazione del principio di diritto: La Corte enuncia il principio di diritto quando decide il ricorso proposto per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro, e in ogni altro caso in cui, decidendo su altri motivi del ricorso, risolve una questione di diritto di particolare importanza. La Corte, quando accoglie il ricorso, cassa la sentenza rinviando la causa ad altro giudice, il quale deve uniformarsi al principio di diritto e comunque a quanto statuito dalla Corte, ovvero decide la causa nel merito qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto (art. 384 c.p.c.).
I limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio: Quando la Corte di Cassazione cassa la sentenza, rinviando la causa ad altro giudice, i poteri di quest'ultimo sono limitati in modo diverso a seconda che la pronuncia di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per entrambe le ragioni (Cass., n. 448 /2020, richiamata da Cass., n. 2135/2021):
- nella prima ipotesi, il giudice deve soltanto uniformarsi […] al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo (Cass., n. 448 /2020, richiamata da Cass., n. 2135/2021).
- nella seconda, non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in funzione della statuizione da rendere in sostituzione di quella cassata, ferme le preclusioni e decadenze già verificatesi (Cass., n. 448 /2020, richiamata da Cass., n. 2135/2021);
- nella terza, infine, [...] la potestas iudicandi del giudice del rinvio, oltre ad estrinsecarsi nell'applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione ex novo dei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione, nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse, sia consentita in base alle direttive impartite dalla decisione di legittimità (Cass., n. 448 /2020, richiamata da Cass., n. 2135/2021).
In buona sostanza, in questi casi, al giudice di rinvio resta preclusa la possibilità di i) rimettere in discussione questioni, di fatto o di diritto, che costituiscono il presupposto della decisione cassata, ii) sindacare l'esattezza del principio affermato dal giudice di legittimità (Cass. nn. 11290/1999; 16518/2004; 23169/2006; 17353/2010; 1995/2015, richiamate da Cass., n. 22679/2021).
L'irretrattabilità del principio di diritto e ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice di merito: Il principio enunciato dalla Corte di cassazione è irretrattabile. Ne consegue che, ove la Suprema Corte venga nuovamente investita del ricorso avverso la sentenza pronunziata dal giudice di merito, il suo giudizio dovrà sempre tener conto della regula iurís in precedenza enunciata.
Infatti, il principio di diritto precedentemente enunciato ha un'efficacia vincolante che si estende anche alle premesse logico-giuridiche della decisione adottata oggetto di giudicato implicito interno ( Cass. nn. 17353/2010, 20981/2015, richiamate da Cass., n. 22679/2021) e viene meno solo qualora la norma, in epoca successiva alla pubblicazione della pronuncia rescindente, sia stata dichiarata costituzionalmente illegittima ovvero sia divenuta inapplicabile per effetto di ius superveniens (Cass. nn. 20128/2013; 13873/2012; 17442/2006, richiamate da Cass., n. 22679/2021).
Le sentenze erroneamente motivate in diritto con dispositivo conforme al diritto stesso: Non sono soggette a cassazione le sentenze erroneamente motivate in diritto, quando il dispositivo sia conforme al diritto; in tal caso la Corte si limita a correggere la motivazione (art. 384 c.p.c.). In buona sostanza è attribuito alla Corte di cassazione solo un potere di correzione della motivazione assunta dalla sentenza impugnata se il dispositivo della decisione è conforme al diritto e se non è necessario effettuare indagini o valutazioni di fatto (Cass. n. 20806/2017, richiamata da Cass., n. 22544/2021). Ne consegue che nell'ipotesi in cui il giudice del merito abbia correttamente deciso le questioni di diritto sottoposte al suo esame, sia pure senza fornire alcuna motivazione o fornendo una motivazione inadeguata, illogica o contraddittoria, la Corte di cassazione, nell'esercizio del potere correttivo attribuitole […] dovrà limitarsi a sostituire, integrare o emendare la motivazione della sentenza impugnata (Cass., n. 22119/2021).