Di Rosalba Sblendorio su Lunedì, 21 Dicembre 2020
Categoria: Il caso del giorno da 9/2019

Procedura sovraindebitamento: i soggetti ammessi e il contenuto della proposta di piano del consumatore

Inquadramento normativo: Artt. 6-10 Legge n. 3/2012

Il sovraindebitamento e i soggetti che non possono ricorrere alle procedure concorsuali: Il sovraindebitamento dei soggetti che non possono ricorrere alle procedure concorsuali, quali i consumatori che hanno contratto debiti per scopi estranei alla propria attività di impresa o alla propria professione, è una «situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente. Al fine di porre rimedio a tale situazione è consentito al debitore concludere un accordo con i creditori nell'ambito della procedura di composizione della crisi».

L'accordo del debitore in stato di svoraindebitamento: Nelle situazioni di sovraindebitamento, il debitore può proporre ai creditori, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi, con sede nel circondario del tribunale del luogo ove ha la residenza, un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti. Tale proposta:

A detta proposta va allegato l'elenco di:

«Alla proposta di piano del consumatore è altresì allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che deve contenere:

La proposta di piano del consumatore e il suo contenuto: «La proposta di accordo o di piano del consumatore prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri. Nei casi in cui i beni e i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilità dell'accordo o del piano del consumatore, la proposta deve essere sottoscritta da uno o più terzi che consentono il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per assicurarne l'attuabilità. Con riferimento alla proposta di accordo o di piano del consumatore presentata da parte di chi svolge attività d'impresa, possono prestare garanzia i consorzi fidi autorizzati dalla Banca d'Italia. Nella proposta di accordo sono indicate eventuali limitazioni all'accesso al mercato del credito al consumo, all'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico a credito e alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari». 

La moratoria del pagamento dei creditori muniti di privilegio: La procedura di soluzione della crisi da sovraindebitamento ha natura concorsuale e la relativa disciplina richiama in modo specifico i crediti muniti di privilegio. Per tal verso, il trattamento dei creditori privilegiati non può essere equiparato a quello dei chirografari, con l'ovvia conseguenza che «la loro falcidia può intervenire solo in caso di incapienza dei beni del debitore, come attestato dall'organismo di composizione della crisi e la loro dilazione non può superare l'anno dall'omologa» (Tribunale Rimini, provvedimento del 9 aprile 2018, richiamato Tribunale Rimini, sentenza 17 dicembre 2018). Una dilazione del pagamento dei crediti prelatizi anche oltre il termine di un anno dall'omologazione è giuridicamente possibile purché «si attribuisca ai titolari di tali crediti il diritto di voto a fronte della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono corrisposte le somme a essi spettanti o, con riferimento ai piani del consumatore, purché sia data a essi la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore» (Cass. n. 17834/2019, richiamata da Cass. civ., n. 17391/2020).

Procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento e deposito preventivo di somme: Nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento non è possibile imporre al debitore il deposito di una specifica somma per le spese necessarie per la procedura medesima. E ciò in considerazione del fatto che non sussiste una specifica norma che consenta detto deposito che, pertanto, ove disposto, sarebbe inammissibile. È possibile, tuttavia, disporre «acconti sul compenso finale spettante all'organismo di composizione della crisi, tenendo conto delle circostanze concrete e, in particolare, della consistenza dei beni e dei redditi del debitore in vista della fattibilità della proposta di accordo o del piano del consumatore» (Cass. civ., n. 34105/2019).

Inadeguatezza formale e sostanziale della proposta: Se il giudice reputa che la proposta dell'accordo è inadeguata sotto il profilo formale e sostanziale e che detta inadeguatezza non è colmabile con una mera richiesta di integrazione e di produzione di ulteriori documenti, «la domanda va dichiarata inammissibile, senza che debba essere fissata l'udienza per l'omologa» (Tribunale di Udine sentenza del 4 gennaio 2017; Tribunale di Ravenna sentenza del 17 dicembre 2014, richiamate da Tribunale Rimini, sentenza 17 dicembre 2018). Ove la proposta soddisfi i requisiti di adeguatezza formale e sostanziale, si procederà con la fissazione dell'udienza per l'omologa.